Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20244 del 22/08/2017
Cassazione civile, sez. lav., 22/08/2017, (ud. 21/04/2017, dep.22/08/2017), n. 20244
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25848/2011 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
G. MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che
la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
C.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO
GEROLAMO BELLONI, 4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO
PIOLI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO ROSSI, giusta
delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7783/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 28/10/2010 R.G.N. 8657/06.
Fatto
RILEVATO
che con sentenza in data 28 ottobre 2010 la Corte di Appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra C.R. e Poste Italiane Spa nel periodo dal 2.1.2004 al 31.3.2004, con declaratoria di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e condanna al pagamento, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate;
che avverso tale sentenza Poste Italiane Spa ha proposto ricorso affidato plurimi motivi, cui ha opposto difese l’intimata con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che dal verbale redatto in sede sindacale in data 19 settembre 2012, prodotto in giudizio, risulta che le parti hanno conciliato la lite;
che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo;
che in mancanza di una diversa pattuizione contenuta nel verbale di conciliazione le spese si intendono compensate ai sensi dell’art. 92 c.p.c., u.c..
PQM
la Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2017