Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20244 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. I, 15/07/2021, (ud. 15/02/2021, dep. 15/07/2021), n.20244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27426/2019 proposto da:

B.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Nicola Antonio

Sisti, giusta procura speciale allegata al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

R.T., rappresentata e difesa dall’Avv. Angela Marina

Nigro, in virtù di procura speciale allegata al controricorso con

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e nei confronti di:

Avv. D.L.R., nella qualità di Curatore speciale dei

minori;

C.M.R.;

Procura Generale presso la Corte di appello di L’Aquila;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 9/2019

pubblicata il 12 luglio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 febbraio 2021 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza del 12 luglio 2019, la Corte di appello di L’Aquila ha rigettato l’appello principale proposto da B.A. e quelli incidentali proposti da C.M.R. e da R.T., avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila n. 10/2019, depositata il 25 febbraio 2019, che aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei minori C.L., nato a (OMISSIS) e C.M., nato a (OMISSIS) – confermando l’affidamento dei minori al Servizio Sociale del Comune di Lanciano, con prescrizione di collocamento in idonea struttura e divieto di visita e prelievo da parte di chiunque senza l’autorizzazione del Tribunale per i minorenni e la sospensione di C.M.R. e R.T. dalla responsabilità genitoriale sui figli minori – e aveva disposto il divieto di qualsiasi contatto tra i minori e la famiglia di origine; aveva confermato la nomina quale tutore provvisorio del Sindaco del Comune di Lanciano e la nomina del curatore speciale dei minori, avv. D.L.R..

2. La Corte di appello di L’Aquila, condividendo le valutazioni compiute dal Tribunale di primo grado, ha ribadito il giudizio sull’incapacità genitoriale dei genitori, affermando che:

– C.L. risultava da sempre dedito ad uno stile di vita deviante e non consono al ruolo di padre, stante il suo stato di tossicodipendente ed essendo gravato da numerosi e gravi precedenti penali e che si trovava ancora in stato di detenzione per il reato di rapina aggravata, commesso in concorso con la R. e il compagno di sua madre, B.A., ai danni di una persona anziana; aveva avuto comportamenti incompatibili con il perseguimento del percorso terapeutico intrapreso a far data dal (OMISSIS), in regime di arresti domiciliari, che aveva interrotto con conseguente nuovo trasferimento in carcere; non era in grado di svolgere insieme ai minori neanche semplici attività ludiche, rivelando carenze primarie relativamente ai loro bisogni materiali e morali;

– R.T. si era dimostrata immatura, incapace di riconoscere i bisogni primari dei figli e di provvedere ai loro bisogni materiali e morali, avendo delegato l’accudimento e l’educazione dei figli alla suocera B.A., e ciò a prescindere dal dato contestato che la stessa soffrisse di un disturbo della personalità; era attinta da un precedente penale per estorsione tentata compiuta nel (OMISSIS) e aveva commesso, in concorso con il C. e il compagno di B.A. del reato di rapina aggravata a danno di una persona anziana ed era stata arrestata nel (OMISSIS), vanificando i tentativi di sostegno avviati dai servizi sociali e che attualmente si trovava sottoposta alla misura alternativa alla detenzione che stava scontando presso la Comunità (OMISSIS), con fine pena (OMISSIS); la stessa era immatura, non autonoma e difettava di valide figure di riferimento familiare, incapace di riconoscere i bisogni dei figli e di soddisfare anche le loro minime esigenze primarie, con la tendenza a relazionarsi con i figli come una coetanea e il bisogno di essere aiutata dalla nonna dei minori; mancava di capacità educative, assumendo nei confronti dei figli atteggiamenti destabilizzanti.

La Corte territoriale, quindi, concludeva con un giudizio di irrecuperabilità delle capacità genitoriali in capo al padre e alla madre, tanto meno attuabile in tempi compatibili con lo sviluppo evolutivo dei minori e dell’inesistenza di una valida alternativa rappresentata dalla nonna paterna che era persona assolutamente inadeguata a svolgere funzioni educative e ad assicurare ai minori una crescita serena ed equilibrata: la stessa era tossicodipendente, pregiudicata, convivente con una persona conosciuta in carcere e gravata da precedenti penali, poi deceduto; con una indole litigiosa e violenta, rivolta contro la nuora; alla quale erano stati sottratti i figli quando erano minorenni; il piccolo L., cresciuto con lei, aveva un leggero ritardo nello sviluppo e all’età di tre anni pronunciava appena tre parole, tra cui DVD a riscontrare il fatto che era solito trascorrere le giornate a guardare i cartoni animati; si relazionava, ogni quindici giorni e non ogni settimana, con i nipoti solo con il cibo, peraltro malsano, senza cogliere le richieste attenzioni dei minori.

3. I giudici di secondo grado hanno, poi, precisato che, sulla scorta delle emergenze esposte e sulla base delle valutazioni del personale qualificato, sentito il (OMISSIS), immune da censure si rilevava la decisione del Tribunale sulla non necessità di sottoporre la R. ad accertamento specifico in punto di capacità genitoriale; accertamento, peraltro, che, disposto in precedenza, non era stato possibile eseguire a seguito del ripristino della misura cautelare della custodia in carcere nell'(OMISSIS).

4. B.A., avverso la detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo.

5. R.T. ha depositato controricorso e ricorso incidentale fondato su un unico motivo.

6. L’avv. D.L.R., quale Curatore speciale dei minori e C.M.R., padre dei minori, non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, dell’art. 1 e 8 e succ. mod.; dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’art. della Convenzione di New York, oltre che per la contraddittorietà della motivazione; la violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 5 e 15; l’omessa motivazione in merito alla richiesta contenuta nei motivi di appello di effettuazione di accertamento peritale sulle capacità genitoriali.

Si duole la ricorrente che la Corte di appello aveva commesso un grave errore trascurando il diritto dei minori a crescere nella propria famiglia, non sussistendo lo stato di abbandono, poiché si era sempre resa disponibile ad intraprendere sotto il controllo dei servizi sociali un idoneo progetto per prendersi cura dei nipotini, richiesta che era stata disattesa illegittimamente dal Tribunale per i Minorenni di L’Aquila; che la sua inidoneità era fondata su dati inconsistenti, vieppiù documentali, ma privi di riscontro istruttorio e che l’istruttoria sulla figura della nonna era stata sommaria e carente, né le sue capacità genitoriali erano state adeguatamente valutate attraverso idonea CTU; che le valutazioni dei Servizi Sociali e della Casa Famiglia non erano state obbiettive e imparziali, per motivi di risentimento personale della Dirigente del Servizio Sociale, S.T., persona offesa costituita parte civile nel procedimento penale che vedeva imputata per lesioni la sorella del C., situazione che avrebbe dovuto suggerire alla S. di astenersi dal trattare il caso.

1.1 Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

1.2 Sulla istanza difensiva volta all’esperimento di una consulenza psicologica sulla capacità della ricorrente, va affermato che “il principio secondo cui il provvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, va contemperato con l’altro principio secondo cui il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata su una questione tecnica rilevante per la definizione della causa; ne consegue che, quando il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il mancato esercizio di quel potere, mentre se la soluzione scelta non risulti adeguatamente motivata, è sindacabile in sede di legittimità sotto l’anzidetto profilo” (Cass., 3 gennaio 2011, n. 72).

Questa Corte, inoltre, ha evidenziato che “in tema di dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, ove i genitori facciano richiesta di una consulenza tecnica relativa alla valutazione della loro personalità e capacità educativa nei confronti del minore per contestare elementi, dati e valutazioni dei servizi sociali – ossia organi dell’Amministrazione che hanno avuto contatti sia con il bambino che con i suoi genitori – il giudice che non intenda disporre tale consulenza deve fornire una specifica motivazione che dia conto delle ragioni che la facciano ritenere superflua, in considerazione dei diritti personalissimi coinvolti nei procedimenti in materia di filiazione e della rilevanza accordata in questi giudizi, anche dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, alle risultanze di perizie e consulenze” (Cass., 7 maggio 2019, n. 12013; Cass., 26 giugno 2019, n. 17165).

1.3 Va precisato, poi, che questa Corte ha affermato che “nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore le relazioni degli assistenti sociali e degli psicologi costituiscono, nel quadro dei rapporti informativi, degli accertamenti e delle indagini da compiere in via sommaria e secondo il rito camerale, indizi sui quali il giudice può fondare il suo convincimento e la cui valutazione non comporta violazione dei diritti di difesa dei genitori, atteso che questi ultimi, nel successivo giudizio di opposizione alla dichiarazione di adottabilità (e oggi di impugnazione), hanno il diritto di prendere cognizione di dette relazioni, di controdedurre e di offrire prova contraria” e che “ricorre la situazione di abbandono in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi predetti qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, cosicché la rescissione del legame familiare risulti infine l’unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio e assicurargli assistenza e stabilità affettiva” (Cass., 23 gennaio 2019, n. 1883).

1.4 Tanto premesso, nel caso in esame, non si ravvisa il vizio dedotto poiché, la motivazione dettata dalla Corte di appello è esistente e consente di ricostruire il percorso logico seguito nel rispetto dei canoni di congruità logica e come tale è idonea a sottrarsi alla dedotta censura (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 5 agosto 2019, n. 20921; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).

1.5 Ciò posto, nella sentenza impugnata, si legge che:

– in seguito al provvedimento del 17 marzo 2016, il Servizio Sociale non era riuscito ad eseguire il provvedimento a causa della rabbiosa ed aggressiva resistenza posta in essere dalla B. e dalla zia dei minori, C.S., quest’ultima pure dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale, che si era barricata in casa con i nipoti nonostante l’ausilio della forza pubblica (pag. 5);

– l’osservazione degli incontri aveva consentito di evidenziare come la nonna fosse solita utilizzare il cibo per relazionarsi con L. (che non era abituato ad una alimentazione sana) e anche gli aggiornamenti eseguiti avevano confermato l’assenza di diversi strumenti relazionali se non gli alimenti malsani (pag. 6);

– il Tribunale con provvedimento specifico, emesso in data antecedente al decreto del 21 novembre 2016, aveva già rigettato la richiesta di collocamento dei minori presso la nonna paterna, già destinataria di un provvedimento di decadenza da responsabilità genitoriale sui propri figli (pagine 5 e 7);

– la B. aveva dichiarato di essere stata in istituto quando era minorenne e che la sua famiglia di origine non si era mai presa cura di lei;

– la relazione del (OMISSIS) rappresentava che i bambini non mostravano problemi al momento del distacco dalla B., che invece polemizzava con il lavoro dell’equipe e aveva avuto un atteggiamento intollerante nei confronti della nuora che si era presentata in comunità con evidenti segni sul volto riportati a seguito di un violento litigio con lei, che era sfociato in una colluttazione fisica (pag. 8).

1.6 Tanto premesso, i giudici di secondo grado hanno concluso per l’inesistenza di una valida alternativa rappresentata dalla nonna paterna che era persona assolutamente inadeguata a svolgere funzioni educative e ad assicurare ai minori una crescita serena ed equilibrata: la stessa era tossicodipendente, pregiudicata, convivente con una persona conosciuta in carcere e gravata da precedenti penali, poi deceduto; con una indole litigiosa e violenta, rivolta contro la nuora; alla quale erano stati i figli quando erano minorenni; il piccolo L., cresciuto con lei, aveva un leggero ritardo nello sviluppo e all’età di tre anni pronunciava appena tre parole, tra cui DVD a riscontrare il fatto che era solito trascorrere le giornate a guardare i cartoni animati; si relazionava, ogni quindici giorni e non ogni settimana, con i minori solo con il cibo, peraltro malsano, senza cogliere le richieste attenzioni dei minori.

Non va, peraltro, disatteso che il giudizio di totale incapacità dei genitori ad occuparsi dei minori, veniva strettamente correlato anche al fatto che i genitori erano cresciuti in situazioni familiari drammatiche e da figure assolutamente inadeguate e disfunzionali (e tra queste, all’evidenza, anche la B.) che non consentivano loro di prendersi cura dei figli.

Si tratta di elementi, numerosi, che contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, oltre ad essere documentali, si fondano sull’attività di osservazione diretta sia della B., che della R., sia soprattutto dei minori.

1.7 Sulle valutazioni non obiettive e parziali dei Servizi Sociali e della Casa Famiglia, per motivi di risentimento personale della Dirigente del Servizio Sociale, S.T., persona offesa costituita parte civile nel procedimento penale che vedeva imputata per lesioni la sorella del C., basta richiamare quanto affermato dalla Corte territoriale a pag. 18 della sentenza impugnata, con una ratio decidendi che non è stata minimamente censurata dalla ricorrente, che i dubbi di faziosità sollevati dovevano ritenersi del tutto privi di pregio, tenuto conto del risultato concorde delle valutazioni espresse dalle figure professionali sentite nel corso dell’udienza del (OMISSIS) e del ruolo istituzionale svolto dalla assistente sociale.

Ciò senza prescindere dai principi già espressi da questa Corte in merito alla valenza probatoria delle relazioni degli assistenti sociali e degli psicologi e dal comportamento ostativo assunto, nonostante la presenza delle forze dell’ordine, da C.S., in sede di esecuzione del provvedimento emesso il 17 marzo 2016, nonché dalla circostanza che la stessa aveva aggredito l’assistente sociale, sputandole contro con l’intento di trasmetterle il virus da cui riferiva di essere affetta (pag. 6 del provvedimento impugnato).

1.8 Inoltre, va richiamato il principio statuito da questa Corte secondo cui “lo stato di abbandono dei minori non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura di loro, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro ed i bambini, e neppure possano individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti, non traumatiche per i minori, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della loro personalità” (Cass., 11 aprile 2018, n. 9021; Cass., 26 maggio 2014, n. 11758).

1.9 Nella fattispecie dedotta nel presente giudizio, tuttavia, secondo l’insindacabile accertamento di fatto svolto dalla Corte d’appello, la B. è risultata essere persona assolutamente inadeguata a svolgere funzioni educative e ad assicurare ai minori una crescita serena ed equilibrata.

2. R.T. ha proposto ricorso incidentale, fondato su un unico motivo, con il quale deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8; dell’art. 7 della Convenzione di New York, ratificata con la L. n. 176 del 1991; dell’art. 3 della Convenzione di Strasburgo, ratificata con la L. n. 77 del 2003; dell’art. 8 CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere dichiarato lo stato di adottabilità di minori in mancanza dei presupposti legali per ravvisare l’esistenza di uno stato di abbandono, in senso materiale e morale; per avere dichiarato lo stato di adottabilità dei minori in mancanza dei presupposti legali e in particolare per la transitorietà e/o non persistenza dell’inadeguatezza della ricorrente a prendersi cura dei minori; illogicità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omissione di adeguate indagini circa la sussistenza dei presupposti dello stato di abbandono, desunti unicamente dalle relazioni del servizio sociale senza disporre la C.T.U. richiesta sulla attuale capacità genitoriale; illogicità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione in merito alle circostanze preindicate e sulla possibilità della R. di offrire, oggi, una crescita armoniosa ed equilibrata ai propri figli, essendo state del tutto ignorate le altre risultanze degli atti.

Si duole la R. che la motivazione della Corte aquiliana circa la dichiarazione dello stato di abbandono aveva addotto motivazioni solo apparenti e, in ogni caso, palesemente illogiche e contraddittorie; che la Corte aveva valutato priva di rilievo, con motivazione stravagante, la circostanza che non le fosse stata mai diagnosticata alcuna patologia psicologica o psichiatrica, circostanza sulla quale era stata fondata la pronuncia di primo grado; che la Corte di appello aveva finito per fondare la propria decisione sulle risultanze delle osservazioni compiute dagli assistenti sociali, senza considerare il cambiamento avvenuto con la partecipazione ad attività di volontariato e di svolgimento di attività lavorativa svolti all’interno della struttura in cui scontava la misura alternativa alla detenzione e senza disporre la consulenza tecnica sulle propria capacità genitoriale, anche alla luce della certificazione sanitaria del prof. M.D., all’esito della visita del (OMISSIS), dalla quale era emerso che non risultava affetta da patologie psichiatriche in atto, era ben orientata nel tempo e nello spazio, lucida, critica e disponibile alla visita e non aveva mai assunto psicofarmaci o subito ricoveri ospedalieri specialistici.

2.1 Anche questo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

2.2 Sotto un primo profilo, le censure articolate presentano profili di inammissibilità in quanto viene dedotta la violazione di una pluralità di disposizioni normative, omettendo di precisare le affermazioni in diritto della sentenza che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie (o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità), genericamente richiamate nella intestazione del motivo, e senza ricondurre una specifica statuizione della sentenza alla violazione di una determinata norma, impedendo così alla Corte regolatrice di adempiere al suo compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Ed invero, secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, c.p.c., deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Suprema Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., 21 agosto 2020, n. 17570; Cass., 5 agosto 2020, n. 16700; Cass., 29 novembre 2016, n. 24298; Cass., 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass., 26 giugno 2013, n. 16038).

I ricorrenti, infatti, richiamano nell’illustrazione dei motivi parti della motivazione della sentenza impugnata (per es. le pagine 17 e 18), e svolgono contestazioni riguardo ad esse, limitandosi a ribadire le medesime censure sollevate dinanzi alla Corte territoriale e sovrapponendo alle argomentazioni della Corte le proprie senza prospettare differenti profili argomentativi.

Ciò che sarebbe stato necessario a fronte delle specifiche motivazioni contenute nella sentenza impugnata che, peraltro, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, come di qui a poco si dirà, hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto all’uopo richiamati.

2.3 Le censure sono inammissibili anche avuto riguardo al vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza, che, secondo l’orientamento di questa Corte, ricorre allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente – come parte del documento in cui consiste la sentenza (o altro provvedimento giudiziale) – non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento del giudice Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 5 agosto 2019, n. 20921; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass., Sez. U. 22 settembre 2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053)

2.4 Nel caso in esame, la motivazione dettata dalla Corte territoriale a fondamento della decisione impugnata e’, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, integrando gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dai ricorrenti.

2.5 Per quanto concerne specificamente la R., la Corte ha evidenziato che la stessa si era dimostrata immatura, incapace di riconoscere i bisogni primari dei figli e di provvedere ai loro bisogni materiali e morali, avendo delegato l’accudimento e l’educazione dei figli alla suocera B.A., e ciò a prescindere dal dato contestato che la stessa soffrisse di un disturbo della personalità; era attinta da un precedente penale per estorsione tentata commessa nel (OMISSIS) e aveva commesso, in concorso con il C. e il compagno di B.A., il reato di rapina aggravata a danno di una persona anziana ed era stata arrestata nel (OMISSIS), vanificando i tentativi di sostegno avviati dai servizi sociali; che attualmente si trovava sottoposta alla misura alternativa alla detenzione che stava scontando presso la Comunità (OMISSIS), con fine pena (OMISSIS); era immatura, non autonoma e difettava di valide figure di riferimento familiare, incapace di riconoscere i bisogni dei figli e di soddisfare anche le loro minime esigenze primarie, con la tendenza a relazionarsi con i figli come una coetanea e il bisogno di essere aiutata dalla nonna dei minori; mancava di capacità educative, assumendo nei confronti dei figli atteggiamenti destabilizzanti.

La Corte territoriale, quindi, concludeva con un giudizio di irrecuperabilità delle capacità genitoriali in capo alla madre, tanto meno attuabile in tempi compatibili con lo sviluppo evolutivo dei minori.

La Corte, peraltro, contrariamente a quanto affermato dalla R., ha espresso tale valutazione senza considerare, perché contestato, il dato che la stessa soffriva di un disturbo della personalità e ha, pure, considerato il percorso di sostegno alla genitorialità, spontaneamente avviato dalla R., rilevandone l’inidoneità per la non fattiva e proficua partecipazione al percorso; così come ha richiamato il positivo comportamento consistito nella partecipazione ad attività di volontariato e di svolgimento di attività lavorativa, considerandolo, tuttavia, inidoneo a inficiare la correttezza della valutazione compiuta dal Tribunale, alla luce di tutte le argomentazioni già in precedenza svolte e in ragione dei plurimi elementi valorizzati e tenuti in considerazione.

2.6 E’ utile ribadire, al riguardo, che dovendo tutelarsi esclusivamente l’interesse del minore, la valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto legittimante la declaratoria del suo stato di adottabilità, impone di avere riguardo, piuttosto che ai comportamenti di ciascun genitore, alle possibili conseguenze sullo sviluppo psicofisico della personalità del bambino, considerato non in astratto, ma in concreto, cioè in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età e al suo grado di sviluppo, mentre l’età dei genitori o il livello di maturità o la consistenza intellettiva o cognitiva non rivestono, da soli, ai fini della suddetta valutazione, una specifica rilevanza (Cass., 8 novembre 20132, n. 25213).

In poche parole, il diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine, considerata l’ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dalla L. n. 184 del 1983, art. 1 nel senso che il giudice di merito deve, prioritariamente, verificare se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare; e, solo ove risulti impossibile, quand’anche in base a un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l’accertamento dello stato di abbandono (Cass., 27 settembre 2017, 22589; Cass., (Cass., 23 gennaio 2019, n. 1883, citata) e, nel caso di specie, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei citati principi.

2.7 Ed ancora, va ribadito il principio che “nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore le relazioni degli assistenti sociali e degli psicologi costituiscono, nel quadro dei rapporti informativi, degli accertamenti e delle indagini da compiere in via sommaria e secondo il rito camerale, indizi sui quali il giudice può fondare il suo convincimento e la cui valutazione non comporta violazione dei diritti di difesa dei genitori, atteso che questi ultimi, nel successivo giudizio di opposizione alla dichiarazione di adottabilità (e oggi di impugnazione), hanno il diritto di prendere cognizione di dette relazioni, di controdedurre e di offrire prova contraria” e che, “nel contempo, ricorre la situazione di abbandono in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi predetti e qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, cosicché la rescissione del legame familiare risulti infine l’unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio e assicurargli assistenza e stabilità affettiva” (Cass., 23 gennaio 2019, n. 1883).

2.8 In merito alla richiesta di accertamenti tecnici, già si è già richiamato il principio secondo cui il provvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità e che quando il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il mancato esercizio di quel potere e, tuttavia, sul punto, la Corte di appello ha motivato specificamente affermando che sulla scorta delle emergenze specificamente indicate e sulla base delle valutazioni del personale qualificato, sentito in data (OMISSIS), immune da censure si rilevava la decisione del Tribunale sulla non necessità di sottoporre la R. ad accertamento specifico in punto di capacità genitoriali, dando peraltro atto che l’accertamento in precedenza disposto non era stato eseguito a seguito del ripristino della misura cautelare della custodia in carcere nell’aprile del 2017, in ragione, dunque, del comportamento penalmente rilevante posto in essere dalla R.che aveva avuto come conseguenza l’aggravamento della misura disposta.

2.9 In ultimo, va rilevato che, il disposto normativo di cui alla L. n. 184 del 1993, art. 8 e art. 15, lett. b), laddove fa riferimento all'”assistenza morale”, oltre che materiale, afferma che il diritto del minore a crescere ed essere educato nell’ambito della famiglia di origine incontra i suoi limiti in presenza di uno stato di abbandono, che sussiste allorché il contegno dei genitori, lungi dal risolversi in una mera insufficienza dell’apporto indispensabile per lo sviluppo e la formazione della personalità del minore, comprometta o determini grave pericolo di compromissione per la salute e le possibilità di armonico sviluppo fisico e psichico del minore stesso. Di fronte ad un siffatto nocumento o al rischio di esso, successivi atteggiamenti o progetti genitoriali per un miglioramento della situazione in tanto rilevano in quanto, oltre che seri, siano oggettivamente idonei al recupero della situazione medesima (Cass., 28 ottobre 2005, n. 21100).

In tema di dichiarazione di adottabilità, inoltre, è del tutto irrilevante la disponibilità meramente dichiarata a prendersi cura degli stessi, non venendo meno la condizione di persistente mancanza di assistenza morale e materiale dei figli minorenni e l’indisponibilità a porre rimedio a tale situazione da parte del genitore, dovendosi tale dichiarazione concretizzarsi in atti o comportamenti giudizialmente controllabili, tali da escludere la possibilità di un successivo abbandono (Cass., 9 novembre 2017, n. 26624).

Tale condizione non può essere esclusa dallo stato di detenzione al quale il genitore sia temporaneamente assoggettato, trattandosi di circostanza che, in quanto imputabile alla condotta criminosa del genitore stesso, non integra gli estremi della causa di forza maggiore di carattere transitorio idonea a giustificare la mancata assistenza, dovendosi dare comunque rilievo, per escludere la dichiarazione dello stato di adottabilità, al fatto che il genitore, nonostante la detenzione, si sia preoccupato di assicurare al minore l’assistenza morale e materiale, affidandolo a parenti in grado di prendersene cura (Cass., 2 ottobre 2015, n. 19735; Cass., 9 novembre 2017, n. 26624, citata; Cass., 19 gennaio 2019, n. 1431).

3. In conclusione, il ricorso principale e il ricorso incidentale vanno rigettati.

Le spese del giudizio, in ragione della reciproca soccombenza, vanno compensate, dando atto, altresì, che il processo è esente dal contributo unificato, sicché non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.

Compensa le spese processuali del giudizio.

Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA