Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20244 del 03/10/2011

Cassazione civile sez. I, 03/10/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 03/10/2011), n.20244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M., quale procuratore speciale della s.r.l. FV F.lli

Vispi, incorporante per fusione la s.r.l. VI.PA., elettivamente

domiciliato in Roma, via Rodi 32, presso l’avv. Chiocci Martino, che

lo rappresenta e difende, insieme con l’avv. Giancarlo Baldinelli,

per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di appello di Firenze in data 1

dicembre 2008, nel procedimento n. 610/08 R.G. V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 25 maggio 2011 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale, dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.M., quale procuratore speciale della s.r.l. FV F.lli Vispi, incorporante per fusione la s.r.l. VI.PA., ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi e memoria, nei confronti del Ministero della Giustizia avverso il decreto in data 1 dicembre 2008, con il quale la Corte di appello di Firenze ha condannato il menzionato Ministero al pagamento in favore della s.r.l. FV F.lli Vispi della somma di Euro 7.209,00, pari ad Euro 500,00 per ogni anno di durata non ragionevole, a titolo di equa riparazione della L. n. 89 del 2001, ex art. 2 a causa del superamento del termine ragionevole di durata di un giudizio civile promosso dalla citata società davanti al Tribunale di Perugia il 21 settembre 1987, terminato in primo grado il 10 ottobre 2003 e definito in appello il 18 febbraio 2008.

Il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi il ricorrente si duole della quantificazione dell’equo indennizzo, compiuta dalla Corte di appello in misura inferiore ai parametri stabiliti dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo.

Con il terzo motivo si censura la mancata condanna alle spese processuali dell’Amministrazione soccombente.

I primi due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto attinenti alla medesima questione, sono fondati e meritano accoglimento, quanto la liquidazione dell’indennizzo in misura pari ad Euro 500,00 per ogni anno di ritardo è inferiore a quella determinata secondo i criteri stabiliti dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo e dalla Corte di cassazione. Resta assorbito il terzo motivo, dovendosi comunque procedere ad una nuova liquidazione delle spese processuali del giudizio di merito, in conseguenza dell’accoglimento dei primi due motivi. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2. In particolare – determinata in quattordici anni e cinque mesi la durata non ragionevole del giudizio presupposto, secondo l’accertamento compiuto dal giudice di merito e non censurato dal ricorrente – il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito va individuato nell’importo non inferiore ad Euro 750,00 per anno di ritardo, alla stregua degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009.

Secondo tale pronuncia, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, “a condizione che le decisioni pertinenti” siano “coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato”, e purchè detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito, con la conseguenza che, stante l’esigenza di offrire un’interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 idonea a garantire che la diversità di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata.

Tali principi vanno confermati in questa sede, con la precisazione che il suddetto parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo invece aversi riguardo per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00 per anno di ritardo, tenuto conto che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno (Cass. 2009/16086;

2010/819). Nel caso di specie si deve, di conseguenza, riconoscere al ricorrente, in relazione ad una durata non ragionevole di quattordici anni e cinque mesi, l’indennizzo di Euro 13.700,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente. Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352).

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo.

Cassa il decreto impugnato in ordine alle censure accolte e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 13.700,00, oltre agli interessi legali dalla domanda. Condanna il Ministero soccombente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.140,00 di cui Euro 600,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge.

Condanna inoltre il Ministero soccombente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 965,00, di cui Euro 865,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011

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