Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20243 del 22/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 22/08/2017, (ud. 21/04/2017, dep.22/08/2017),  n. 20243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25809/2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO LALLI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7278/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/10/2010 R.G.N. 5981/07.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 26 ottobre 2010 la Corte di Appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la nullità della clausola appositiva del termine “per esigenze tecniche, organizzative e produttive, anche di carattere straordinario, conseguenti a processi di riorganizzazione”, in relazione agli accordi sindacali del 2001/2002, “congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo”, di cui al contratto di lavoro stipulato per il periodo 1.2.2002 – 28.2.2002 tra P.M. e Poste Italiane Spa e, quindi, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con condanna della società al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni dal 5 luglio 2004 al 28 febbraio 2005, oltre accessori;

che avverso tale sentenza Poste Italiane Spa ha proposto ricorso affidato a plurimi motivi, cui ha resistito l’intimato con controricorso notificato tardivamente, comunque valido come atto di costituzione per il conferimento della procura speciale (v. Cass. n. 13183 del 2013);

che, nonostante la notifica tardiva del controricorso, è da ritenere ammissibile la memoria presentata dal difensore del P., per le ragioni già esposte da questa Corte con sentenza n. 4906 del 2017, cui integralmente si rinvia.

Diritto

CONSIDERATO

che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge, per avere la sentenza impugnata ritenuto generica la motivazione posta a fondamento dell’assunzione, omettendo di considerare lo specifico riferimento ai vari accordi sindacali; il secondo motivo deduce omessa ed insufficiente motivazione sulla idoneità della compresenza, in seno al contratto, di più ragioni a costituire elemento di sufficiente specificazione delle esigenze sottese al contratto; il terzo mezzo sostiene che sarebbe stato onere della controparte provare l’estraneità dell’assunzione rispetto alle esigenze individuate nei singoli contratti; il quarto motivo denuncia omessa ed insufficiente motivazione in ordine alla ammissibilità ed alla rilevanza della prova testimoniale richiesta dalla società;

che il decisum della Corte territoriale si fonda su di una duplice ratio decidendi, ciascuna idonea a sorreggere la decisione: l’una attinente alla genericità della clausola appositiva del termine, statuizione censurata con il primo e secondo motivo di ricorso; l’altra attinente l’onere e la carenza di prova in ordine al fatto che si fossero effettivamente verificate le indicate esigenze tecniche, organizzative e produttive, statuizione censurata con il terzo e quarto mezzo di gravame;

che questi ultimi motivi sono in parte infondati e in parte inammissibili (analogamente v. da ultimo Cass. n. 5255 del 2017);

che, infatti, per pacifica giurisprudenza di legittimità, l’onere probatorio di provare la sussistenza delle ragioni legittimanti l’apposizione del termine grava sul datore di lavoro (tra tante: Cass. n. 2279 del 2010; Cass. n. 3325 del 2014), mentre il giudizio in ordine all’ammissibilità ed alla rilevanza della prova sfugge al sindacato di questa Corte (Cass. n. 11457 del 2007; Cass. n. 4369 del 2009; Cass. n. 5377 del 2011), tanto più che l’unico capitolo di prova trascritto nel motivo di ricorso appare assolutamente generico e valutativo e gli altri non sono riportati in modo tale da consentire a questa Corte di valutarne la decisività; nè, al riguardo, appare pertinente il richiamo alla facoltà del giudice di richiedere chiarimenti al teste o di esercitare i propri poteri istruttori officiosi, posto che la prima facoltà presuppone l’ammissibilità dei capitoli di prova così come formulati ed entrambe restano comunque circoscritte dall’ambito delle allegazioni ritualmente dedotte dalle parti;

che secondo consolidata giurisprudenza: “in tema di ricorso per cassazione, qualora la motivazione della pronuncia impugnata sia basata su una pluralità di ragioni, convergenti o alternative, autonome l’una dall’altra, e ciascuna da sola idonea a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di esse all’impugnazione rende del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perchè l’eventuale accoglimento di tutte o di una di esse mai condurrebbe alla cassazione della pronuncia suddetta” (Cass. n. 3633 del 2017, in contenzioso analogo; in precedenza, ex multis, Cass. n. 4349 del 2001, Cass. n. 4424 del 2001; Cass. n. 24540 del 2009);

che pertanto nella specie, poichè l’indicata ragione della decisione “resiste” all’impugnazione proposta dal ricorrente con il terzo e quarto motivo è del tutto ultronea la verifica delle censure di cui al primo e secondo motivo, perchè l’eventuale accoglimento di essi non potrebbe comunque determinare la cassazione della sentenza gravata, sicchè il ricorso deve essere integralmente respinto, con le spese liquidate come da dispositivo secondo soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2017

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