Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20243 del 07/10/2016

Cassazione civile sez. I, 07/10/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 07/10/2016), n.20243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15806-2011 proposto da:

G. COSTRUZIONI S.A.S. DI G.A. (C.F. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, G.A.

(c.f. (OMISSIS)) in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

APPIA NUOVA 103, presso l’avvocato URSINI GIUSEPPE, che li

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A., (C.F. (OMISSIS)), per incorporazione di

SANPAOLO IMI S.P.A. (incorporante il BANCO DI NAPOLI S.P.A.) in

BANCA INTESA S.P.A., quale mandatario della SOCIETA’ PER LA GESTIONE

DI ATTIVITA’ S.G.A. S.P.A. cessionaria del credito, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso l’avvocato BRUNO

GUARDASCIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALDO MANNA,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

SANPAOLO BANCO DI NAPOLI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1471/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato GIUSEPPE ORSINI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato BRUNO GUARDASCIONE, con

delega orale, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione dei motivi primo e quinto; rigetto dei restanti motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 16/05/2001, G.A., in proprio e quale rappresentante legale della G. Costruzioni sas, titolare di vari conti correnti e destinatario di apertura di credito presso il Banco di Napoli, conveniva in giudizio la predetta banca davanti al Tribunale di Napoli, perchè fosse dichiarata l’invalidità dei relativi contratti, con particolare riferimento agli interessi anatocistici e secondo gli usi di piazza, alla commissione di massimo scoperto, alle spese di tenuta dei conti e alla effettiva determinazione della valuta, nonchè di accertare l’esatto rapporto di dare-avere tra le parti e condannare la banca alla restituzione delle somme erroneamente addebitate o riscosse; chiedeva infine il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, a causa di un infondato ricorso per la dichiarazione di fallimento, proposto anteriormente dalla banca.

Costituitosi il contraddittorio, la convenuta chiedeva il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, la condanna in solido della società e di G.A., quale fideiussore, alla restituzione della somma di Lire 326.579.279.

Con sentenza in data 31/1/2005, il Tribunale di Napoli condannava la società, in solido con il fideiussore, al pagamento in favore del Banco di Napoli, quale mandatario della cessionaria società per la Gestione di Attività S.G.A. s.p.a. della somma di Euro 77.195,17.

Avverso tale sentenza proponeva appello G.A. in proprio e quale legale rappresentante della sas, nei confronti del SanPaolo Banco di Napoli S.p.A..

Costituitosi il contraddittorio, il Sanpaolo Banco di Napoli SpA, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva.

Proponeva altresì appello avverso la medesima sentenza il San Paolo IMI spa, quale mandatario e procuratore della S.G.A.. Costituitosi il contraddittorio, il G. in proprio e quale rappresentante della sas, chiedeva il rigetto dell’appello previa riunione dei procedimenti, e, in via incidentale, ribadiva i. motivi posti a fondamento del proprio appello principale.

Disposta la riunione dei procedimenti, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 23/04/2010, dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Sanpaolo Banco di Napoli; nel merito, rigettava l’appello di San Paolo IMI spa nonchè quello incidentale del G., confermando la sentenza di primo grado.

Ricorre per cassazione il G., che pure deposita memoria per l’udienza.

Resiste con controricorso INTESA Sanpaolo spa, successore di San Paolo IMI.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 110, 300 e 328 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, circa l’accoglimento dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva di Sanpaolo Banco di Napoli spa.

Con il secondo, violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità di nuove domande ed eccezioni proposte da San Paolo IMI s.p.a. nel giudizio di appello.

Con il terzo e il quarto motivo, rispettivamente violazione degli artt. 63 e 192 c.p.c. e art. 51 c.p.c., comma 3, nonchè violazione degli artt. 62, 101, 191 e 194 c.p.c., in ordine ai limiti del mandato del CTU (rigetto di istanza di ricusazione, e nullità della relazione di consulenza per violazione del contraddittorio); c – nonchè vizio di motivazione.

Con il quinto, violazione degli artt. 1283, 1284, 1346 e 1418 c.c., avendo la corte territoriale ammesso la capitalizzazione annuale degli interessi, nonchè vizio di motivazione.

Con il sesto e settimo motivo, violazione degli artt. 115, 116, 117 e 163 c.p.c., D.L. n. 394 del 2000, art. 1 convertito nella L. n. 24 del 2001, avendo il giudice a quo ritenuto legittima l’applicazione dei tassi di interesse previsti contrattualmente considerati in misura non eccedente il tasso soglia relativo all’usura, nonchè vizio di motivazione.

Con l’ottavo, violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., nonchè vizio di motivazione in ordine al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, con particolare riguardo alla documentazione prodotta.

Il primo motivo è infondato.

Come ha chiarito il giudice a quo ed emerge dagli atti di causa, il Sanpaolo Banco di Napoli spa è ente diverso ed autonomo rispetto all’originario Banco di Napoli, incorporato nel San Paolo IMI che successivamente si è fuso in Banca Intesa, dando così origine all’Intesa Sanpaolo spa.

Dall’art. 2 dell’Atto di fusione Notaio M. (OMISSIS), rep. (OMISSIS), emerge appunto che unico successore del Banco di Napoli spa è il San Paolo IMI: in dipendenza della fusione, la società incorporante (San Paolo IMI subentra alla società incorporata Banco di Napoli In tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere o in fieri).

Non rileva che successivamente il San Paolo IMI spa abbia conferito al Sanpaolo Banco di Napoli SpA, con atto Notaio Ma. (OMISSIS) il ramo di azienda costituito dalle direzioni territoriali Sud di San Paolo IMI e dell’ex Banco di Napoli. Dal conferimento sono evidentemente esclusi tutti i rapporti giuridici ed economici attivi e passivi, che erano già stati oggetto di cessione a terzi da parte del Banco di Napoli, come quello de quo.

La cessionaria e titolare del credito, dedotto in giudizio, SGA S.p.A. non ha mai conferito alcuna procura o mandato a rappresentarla al Sanpaolo Banco di Napoli S.p.a., mentre ha conferito mandato per la gestione delle posizioni ad essa riferite a San Paolo IMI (successore INTESA-SANPAOLO SPA, odierna controricorrente).

Il secondo motivo appare inammissibile per carenza di interesse.

Afferma il ricorrente che la Corte di merito non avrebbe considerato la novità di alcune domande ed eccezioni dell’appellante (imputabilità agli interessi prima che al capitale del rapporto di dare-avere, ammissibilità del Jus variandi a favore della banca, eccezioni in ordine alla novazione o meno del rapporto, risoluzione contrattuale per inadempimento ecc.).

Per giurisprudenza ampiamente consolidata (tra le altre, Cass. N. 13091 del 2003; Cass. 15623 del 2005), l’interesse ad agire va apprezzato in relazione alla utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento del gravame, e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata. Nella specie, anche ammettendo che la banca avesse proposto domande ed eccezioni nuove, avendole il giudice di appello rigettate (esplicitamente od implicitamente), si ha, come si diceva, difetto di interesse del ricorrente.

Il terzo e quarto motivo sono infondati.

La terzietà – imparzialità del consulente tecnico di ufficio richiede che egli non sia legato a nessuna delle parti del processo. Tale imparzialità è garantita dalla legge, attraverso la nomina del giudice, nonchè con la previsione come per il giudice stesso degli istituti dell’astensione e della ricusazione, sulla base peraltro di presupposti specifici e tassativi indicati dalla legge (art. 63 e 51 c.p.c.), e non per considerazioni soggettive o generici sospetti (al riguardo, Cass. N. 13667 del 2004). Nella specie, non giustifica certo l’astensione o la ricusazione del consulente la circostanza che questi abbia un rapporto contrattuale con l’istituto bancario, ma sarebbe necessaria prova di una situazione patologica nelle vicende contrattuali, che potesse determinare anomale situazioni creditrici o debitorie tali da escludere la posizione di terzietà del CTU.

Nè può parlarsi di violazione del principio del contraddittorio e di superamento dei limiti del mandato, ricevuto dal CTU. Come chiarisce, con motivazione adeguata, il giudice a quo ed emerge dagli atti di causa, il CTU, proprio a seguito delle osservazioni prospettate dalle parti durante le operazioni peritali, aveva ritenuto opportuno chiedere chiarimenti all’istruttore, il quale aveva riformulato gli originali quesiti.

Lo stesso giudice a quo chiarisce che il CTU ha svolto il suo compito in modo esauriente, esaminando e valutando le articolate tesi giuridiche delle parti in riferimento ai diversi dati contabili: egli, con notevole diligenza ha risposto ai quesiti postigli, articolando la risposta in funzione di altre variabili che la valutazione tecnica suggeriva.

Il quinto motivo è inammissibile.

Va qui ribadito l’orientamento giurisprudenziale ampiamente consolidato (tra le altre, Cass. N. 24418 del 2010) che esclude ogni forma di anatocismo, ai sensi dell’art. 1283 c.c., nonchè ogni capitalizzazione, trimestrale o annuale. Il tribunale si era espresso per la capitalizzazione annuale, escludendo quella trimestrale. Di tale statuizione si è lamentato il G., solo per la prima volta in appello, mentre in primo grado aveva chiesto la ricostruzione dei conti, con applicazione della capitalizzazione annuale. Eccepire solo in fase di gravame la nullità della capitalizzazione annuale, dopo aver chiesto esplicitamente tale modalità di calcolo in primo grado, costituisce, all’evidenza, introduzione di una nuova eccezione e domanda inammissibile ex art. 345 c.p.c..

Il sesto e settimo motivo sono infondati.

Il giudice a quo ha verificato che la pattuizione degli interessi ultralegali è contenuta nei contratti di apertura di credito stipulati, in epoca antecedente all’entrata in vigore della L. n. 108 del 1996.

La Corte di merito richiama correttamente la giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass. N. 4380 del 2003)per cui i criteri fissati dalla L. n. 108 del 1996 per la determinazione del carattere usurario degli interessi non trovano applicazione riguardo alle pattuizioni anteriori (così anche il D.L. n. 394, art. 1 norma di interpretazione autentica, riconosciuta non contrastante con la Costituzione dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 29 del 2002).

La Corte ha comunque accertato che il Banco di Napoli non applicò, per il periodo gennaio-dicembre 1997, interessi usurari.

L’ottavo motivo appare inammissibile: il ricorrente propone profili e situazioni di fatto, non suscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una motivazione adeguata e non illogica. E’ appena il caso di precisare che non si doveva provare soltanto l’infondatezza della domanda di fallimento, quanto, piuttosto, che da tale domanda era derivato un danno (ad es. una limitazione del giro di affari, la revoca di fidi bancari, ecc.) alla società.

Correttamente il giudice a quo precisa che, secondo i principi generali in tema di risarcimento dei danni, non può prescindersi da una specifica allegazione, nell’atto introduttivo del giudizio, sulla natura e le caratteristiche del pregiudizio stesso: comportamento pregiudizievole, danno, nesso di causalità. Precisa altresì la Corte di merito che la domanda è destituita di ogni fondamento giuridico: considerato il complessivo rapporto intercorso tra le parti, nessun concreto elemento di prova è stato fornito dall’istante in ordine all’asserito danno.

Conclusivamente va rigettato il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 7.200,00 comprensive di Euro 200.00 per esborsi oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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