Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20242 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 25/09/2020, (ud. 24/06/2020, dep. 25/09/2020), n.20242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14304/2016 proposto da:

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE CIMETTI;

– ricorrente

contro

VIBAC S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 395/2015 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 09/12/2015 R.G.N. 603/2014.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. S.D., dipendente di Vibac s.p.a. con mansioni di addetto alla manutenzione elettrica ed elettronica, inquadrato nel livello “F” del c.c.n.l. di settore, premesso che con lettera del 19.9.2005, in attuazione di un piano di riorganizzazione aziendale concordato con le organizzazioni sindacali, era stato trasferito dal reparto di manutenzione elettrica a quello di “taglio-imballo meccanizzato” con espletamento di mansioni inferiori a quelle originariamente assegnate, ha adito il giudice del lavoro chiedendo l’accertamento della illegittimità del trasferimento interno con conseguente ordine alla società datrice di lavoro di ricollocarlo nel reparto “manutenzione”, con attribuzione delle originarie mansioni, e la condanna di Vibac s.p.a. al risarcimento del danno da demansionamento e mobbing;

2. il giudice di primo grado ha respinto la domanda;

3. la Corte di appello di Potenza, con sentenza 395/2015, in parziale riforma della decisione, nel resto confermata, ha dichiarato la illegittimità del trasferimento;

3.1. la Corte di merito ha fondato la illegittimità del trasferimento sulla considerazione che la società datrice non aveva dimostrato il rispetto dei criteri di selezione destinati a regolare la mobilità interna quali concordati con le organizzazioni sindacali nell’ambito di un accordo che recepiva un piano di riorganizzazione aziendale avente la finalità di scongiurare la procedura di mobilità per riduzione del personale già avviata dalla società; il rigetto della domanda di emissione di un ordine di ricollocazione nel settore manutenzione è stato motivato con la circostanza che il settore manutenzione era ” passato a prevedere la sola figura del manutentore elettromeccanico”; il rigetto della domanda di accertamento del demansionamento è stato motivato sia in considerazione della equivalenza formale delle mansioni svolte prima e dopo il trasferimento, inquadrate entrambe nel livello “F 3” del c.c.n.l. sia per la carente allegazione nel ricorso introduttivo delle ragioni per le quali le mansioni di successiva adibizione fossero da considerare, da un punto di vista sostanziale, inferiori a quelle in precedenza espletate, tanto da non garantire lo svolgimento e accrescimento del bagaglio di conoscenze ed esperienze già acquisite; analoga carenza di allegazione è stata riscontrata in ordine alla domanda di accertamento della condotta “mobbizzante” della parte datoriale asseritamente realizzata con il pretesto della riorganizzazione aziendale;

4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso S.D. sulla base di due motivi; la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 3 Cost., comma 2, ed omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, acquisiti attraverso la prova orale e oggetto di discussione tra le parti. Censura la sentenza impugnata per non avere condannato la società alla reintegra nel settore manutenzione, statuizione che assume necessariamente consequenziale alla dichiarata illegittimità del provvedimento di trasferimento. Evidenzia che secondo quanto evincibile dalla prova orale non si era verificato alcun mutamento o soppressione dello specifico profilo professionale degli addetti al settore manutenzione elettrica ed elettronica nel quale avevano continuato a prestare la propria opera ben quindici dei diciannove originari addetti; in questa prospettiva sostiene essere stata accertata la corrispondenza formale e sostanziale tra i compiti del manutentore elettrico/elettronico e di quello elettromeccanico. Critica, inoltre, la decisione di secondo grado per avere escluso la configurabilità di un demansionamento ed evidenzia che la qualifica di addetto all’imballo metallizzato delle bobine, attribuita in sede di trasferimento, comportava un’ attività meramente manuale, inferiore a quella in precedenza espletata; denunzia, infine, la mancata verifica del corretto esercizio dello ius variandi da parte della società datrice di lavoro;

2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2729 c.c., in relazione agli artt. 115,116 e 421 c.p.c.; censura la sentenza impugnata per avere escluso il danno da demansionamento dovuto all’assegnazione a “mansioni improprie all’acquisita professionalità”, danno che assume emergere dalla prova orale e documentale offerta; si duole, quindi, che nella ricostruzione del pregiudizio connesso al demansionamento, il giudice di appello non avesse fatto ricorso al ragionamento presuntivo ed all’utilizzazione delle nozioni di fatto che rientrano nelle comune esperienza ai sensi dell’art. 115 c.p.c.;

3. il primo motivo di ricorso è da respingere;

3.1. la sentenza impugnata ha ritenuto che la circostanza pacifica – che nelle more il settore manutenzione era passato a prevedere solo la figura del manutentore elettromeccanico (dotato, dunque, sia di competenze elettriche che di competenze meccaniche) non consentisse di accogliere la richiesta del lavoratore di ordinare all’azienda di reintegrarlo nelle precedenti mansioni di manutentore elettrico. Pur nella stringatezza di motivazione non è revocabile in dubbio che il giudice di appello abbia ritenuto preclusa la possibilità di adempimento in forma specifica dell’obbligo di assegnazione dello S. alle originarie mansioni per inesistenza nell’organizzazione aziendale di una posizione lavorativa corrispondente a quella in precedenza occupata dall’odierno ricorrente;

3.2. la decisione di secondo grado risulta, pertanto, conforme sul punto al condivisibile indirizzo di questa Corte secondo il quale l’obbligo del datore di lavoro all’adempimento in forma specifica in ipotesi di dipendente illegittimamente trasferito è derogabile solo nel caso in cui la parte datoriale provi l’impossibilità di ricollocare il lavoratore nelle mansioni precedentemente occupate, o in altre equivalenti, per inesistenza in azienda di tali ultime mansioni o di mansioni ad esse equivalenti (Cass. 11/10/2019, n. 25673, in motivazione; Cass. 30/07/2018, n. 20080, in motivazione; Cass. 11/07/2014, n. 16012).

3.3. la censura fondata sull’asserita corrispondenza, formale e sostanziale, dei compiti del manutentore elettrico/elettronico e di quello elettromeccanico, entrambi – si asserisce – muniti di specifiche competenze per occuparsi delle apparecchiature adibite alla produzione, questione implicante una verifica in fatto della dedotta corrispondenza, risulta inammissibile in quanto non sorretta dalla esposizione del fatto processuale in termini idonei a consentire, sulla base della lettura del solo ricorso per cassazione, la verifica della rituale deduzione della stessa nelle fasi di merito (v. tra le altre, Cass. 28/01/2013 n. 1435; Cass. 28/07/2008 n. 20518; Cass. 20/10/2006 n. 22540);

3.4. parimenti inammissibile è la critica alla statuizione di rigetto della domanda di accertamento del demansionamento, critica che non si confronta con la affermazione del giudice di appello in ordine alla carenza, nell’originario ricorso, di allegazioni idonee a suffragare l’assunto della “non equivalenza”, sotto il profilo sostanziale, delle mansioni di successiva adibizione con quelle in precedenza svolte; parte ricorrente si limita, infatti, al mero richiamo al provvedimento di trasferimento neppure correttamente indicato nel rispetto degli oneri di trascrizione del documento di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6;

4. l’esame del secondo motivo di ricorso risulta assorbito dal rigetto del primo motivo inteso a contrastare la sentenza di appello laddove questa aveva escluso che l’illegittimo trasferimento del lavoratore in un altro reparto avesse comportato il demansionamento dello stesso tenuto conto del bagaglio professionale in precedenza acquisito; tanto esclude in radice la ipotizzabilità di un danno risarcibile in favore del lavoratore;

5. non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

6. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 20/09/2019, n. 23535).

PQM

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

 

 

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