Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20241 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. I, 15/07/2021, (ud. 15/02/2021, dep. 15/07/2021), n.20241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28647/2019 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via Tommaso

Salvini n. 55, presso lo studio dell’avvocato De Sanctis Mangelli

Simonetta, rappresentata e difesa dall’avvocato Spagnolo Maddalena,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G.S., P.D., quale tutore dei minori

C.A. e C.G., Pubblico Ministero in persona del

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di

Trieste;

– intimati –

E sul ricorso 28687/2019 proposto da:

C.G.S., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso

la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato Magrin Carla, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.D., in proprio, già nella qualità di curatore speciale,

nella qualità di tutore dei minori C.A. e

C.G., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa da se

medesima;

– controricorrente –

Contro

B.G., Procuratore Generale presso la Corte di Appello

di Trieste;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3/2019 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, del

20/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/02/2021 dal cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 3/2019, depositata in data 24/7/2019, ha confermato la sentenza del Tribunale per i minorenni di Trieste del febbraio 2019 che, all’esito di complessa istruttoria, avviata nel 2016, con acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali e di consulenza tecnica d’ufficio e supplemento peritale, ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori, gemelli, C.A. e C.G., nati il (OMISSIS), dall’unione tra C.G.S. e B.G., e la decadenza di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale, nominato un tutore provvisorio dei minori, confermando l’affido degli stessi ai Servizi Sociali competenti con loro collocamento presso idonea struttura comunitaria.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere i gravami proposti dal C. e dalla B., hanno sostenuto che: a) lo stato di abbandono dei minori, intervenuto sin dai primi mesi dopo la nascita, era desumibile dalle loro condizioni di vita, caratterizzate da scarsa igiene personale e dell’abitazione in cui vivevano, da grave inadeguatezza dell’alimentazione in età neonatale, da forte conflittualità tra i genitori (separatisi pochi mesi dopo la nascita) e da assenza di comprensione, da parte dei medesimi e del nucleo parentale, dei loro bisogni, nonché da manifestazioni di esasperazione della madre verso i figli (urla e bestemmie) e da grave passività del padre, rimasta figura del tutto marginale e comunque totalmente priva di coscienza della sua malattia; b) all’inidoneità genitoriale si era cercato di supplire, nell’arco di un triennio, con interventi plurimi di sostegno e supporto della loro genitorialità, risultati vani (la madre si era volontariamente allontanata dalla comunità dopo appena otto giorni, abbandonando i figli); c) non rilevava la positiva crescita di altre due figlie, da poco maggiorenni, della B., nate dal suo primo matrimonio, avendo provveduto al loro accudimento l’altro genitore e la sua nuova compagna; d) la rete parentale si era rivelata non disponibile o non adeguata ed anche i nonni materni non erano in grado di comprendere le difficoltà della figlia e non avevano creato alcun legame con i nipoti, con rifiuto di accogliere il necessario intervento domiciliare da parte dei Servizi Sociali; f) i gemelli avevano risentito della situazione in termini “di rallentamento nelle relative tappe evolutive”, ma i disturbi a livello comportamentale risultavano in netta regressione a seguito dell’inserimento in un ambiente sereno ed accudente.

Avverso la suddetta pronuncia, C.G.S. e B.G. hanno proposto separati ricorsi per cassazione, notificati il 23/9/2019 ed affidati, rispettivamente, a tre ed a due motivi, nei confronti dell’Avv. P.D., in qualità di tutore provvisorio (già Curatore speciale) dei minori C.A. e C.G., (che resiste con controricorso) e del Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Trieste (che non svolge difese). La ricorrente B. ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente C. lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8 in relazione al mancato accertamento della irreversibile situazione di disagio e pregiudizio a carico dei minori e della sussistenza dello stato di abbandono materiale e morale degli stessi, in quanto erano state già denunciate omissioni e contraddizioni nelle relazioni dei Servizi Sociali e dei consulenti tecnici (la diagnosi riferita ad esso C. di “disturbo antisociale di personalità” risaliva nel tempo ed i consulenti lo avevano incontrato solo in un’occasione, nel (OMISSIS), visionando una certificazione medica risalente nel tempo, e comunque non avevano evidenziato un nesso tra tale diagnosi e l’inadeguatezza genitoriale e non avevano valutato l’impegno e la costanza negli incontri, in forma protetta, con i figli, sia presso l’abitazione della B. sia presso la struttura che li ospitava; quanto alla B., affetta da disabilità intellettiva lieve, erano stati omessi l’attuazione dell’inserimento domiciliare monitorato presso la sua abitazione, secondo indicazioni del consulente tecnico, ed un percorso serio di sostegno); 2) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 184 del 1983, art. 12 in riferimento alla scarsa valutazione delle risorse parentali, in particolare, i genitori della B., presso i quali la stessa si era trasferita a vivere e che si erano dichiarati disponibili all’accudimento e mantenimento dei due nipoti; 3) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del L. n. 184 del 1983, art. 15 in riferimento all’omessa considerazione e della disponibilità dei genitori agli incontri fissati dai Servizi Sociali e dai consulenti tecnici d’ufficio e della circostanza che essi non avevano fatto mancare assistenza morale ai figli e che l’assenza di risorse economiche era stata temporanea ed incolpevole.

2.La ricorrente B. lamenta, con il primo ed il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 8 e 15 e art. 101 Cost., per avere la Corte distrettuale dichiarato l’adottabilità dei minori, in mancanza dei presupposti legali per ravvisare l’esistenza di uno stato di abbandono, materiale e morale, degli stessi, per avere, del tutto superficialmente, dato seguito alle conclusioni dei consulenti tecnici nel supplemento peritale del (OMISSIS) (a fronte di una prima consulenza, dell'(OMISSIS), che aveva ritenuto la capacità genitoriale della B. solo in parte limitata, con possibilità di recupero attraverso un percorso di sostegno suggerito, ma poi rimasto inattuato) e non essendosi minimamente tenuto conto della temporanea difficoltà della madre a gestire contemporaneamente i due gemellini e della mutata situazione di essa madre dei minori, la quale aveva avviato un rapporto affettivo con altro uomo, convivendo con lui unitamente alla di lui madre, e reperendo altresì un’occupazione lavorativa.

3. I due ricorsi vanno previamente riuniti ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazione separate avverso la medesima sentenza.

4. Il primo ed il terzo motivo del ricorso principale del C. ed i due motivi del ricorso della B., che possono essere trattati insieme, in quanto connessi, sono infondati.

Questa Corte ha costantemente ribadito che il giudice di merito, nell’accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi sull’effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l’aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali (Cass. n. 14436/2017).

Il diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine, considerata l’ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dalla L. n. 184 del 1983, art. 1, ragione questa per cui il giudice di merito deve, prioritariamente, tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità (Cass. 22589/2017; Cass. 6137/2015).

Ne consegue che, per un verso, compito del servizio sociale incaricato non è solo quello di rilevare le insufficienze in atto del nucleo familiare, ma, soprattutto, di concorrere, con interventi di sostegno, a rimuoverle, ove possibile, e che, per altro verso, ricorre la “situazione di abbandono” sia in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi predetti, sia qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, cosicché la rescissione del legame familiare è l’unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva (Cass. 7115/2011).

Il giudizio sulla situazione di abbandono deve fondarsi su una valutazione quanto più possibile legata all’attualità, considerato il versante prognostico. Il parametro, che ci perviene anche dai principi elaborati dalla Corte di Strasburgo (cfr. in particolare la sentenza del 13/10/2015 – caso S.H. contro Italia), è divenuto un principio fermo anche nella giurisprudenza di legittimità, come può rilevarsi dalla pronuncia n. 24445 del 2015: “In tema di adozione del minore, il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori”.

Solo un’indagine sulla persistenza e non solo sulla preesistenza della situazione di abbandono, svolta sulla base di un giudizio attuale, in particolare quando vi siano indizi di modificazioni significative di comportamenti e di assunzione d’impegni e responsabilità da parte dei genitori biologici, può condurre ad una corretta valutazione del parametro contenuto nella L. n. 184 del 1983, art. 8 dovendosi tenere conto del diritto del minore a vivere nella propria famiglia di origine, così come indicato nella L. n. 184 del 1983, art. 1 (Cass. 22934/2017).

In particolare, la norma, anche alla luce della progressiva elaborazione compiuta dalla giurisprudenza di legittimità e dai principi introdotti dalla Corte Europea dei diritti umani, fissa rigorosamente il perimetro all’interno del quale deve essere verificata la sussistenza della condizione di abbandono. Si deve trattare di una situazione non derivante esclusivamente da condizioni di emarginazione socio economica (disponendo l’art. 1 che siano intraprese iniziative di sostegno nel tempo della famiglia di origine), fondata su un giudizio d’impossibilità morale o materiale caratterizzato da stabilità ed immodificabilità, quanto meno in un tempo compatibile con le esigenze di sviluppo psicofisico armonico ed adeguato del minore, non dovuta a forza maggiore o a un evento originario derivante da cause non imputabili ai genitori biologici (cfr. sentenza Cedu Akinnibuson contro Italia sentenza del 16/7/2015), non determinata soltanto da comportamenti patologici ma dalla verifica del concreto pregiudizio per il minore (Cass. 7193 del 2016).

Da ultimo, questa Corte ha chiarito che “in tema di adozione di minori d’età, sussiste la situazione d’abbandono, non solo nei casi di rifiuto intenzionale dell’adempimento dei doveri genitoriali, ma anche qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato in concreto, ossia in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità; ne consegue l’irrilevanza della mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in assenza di concreti riscontri” (Cass. 4097/2018; conf. Cass. 26624/2018, in ordine alla irrilevanza della disponibilità, meramente dichiarata, a prendersi cura dei figli minori, che non si concretizzi in atti o comportamenti giudizialmente controllabili, tali da escludere la possibilità di un successivo abbandono).

In tema di accertamento dello stato di adottabilità, posto che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce solo una “soluzione estrema”, il giudice di merito deve dunque operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, senza però che esse assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali (Cass.7559/2018).

Ora, la Corte d’Appello ha esaminato la capacità genitoriale della madre e del padre ed ha formulato un giudizio negativo sulla capacità degli stessi di recupero in tempi congrui del rapporto genitoriale, sulla base di un’osservazione avviata nel (OMISSIS) e di una serie di elementi comportamentali emersi da una complessa istruttoria espletata in primo grado (essenzialmente sulla base di consulenze tecniche Neuropsichiatrica e delle relazioni ed audizioni di tutti gli operatori dei Servizi Sociali incaricati, in particolare sulla base del supplemento peritale redatto nel (OMISSIS), a distanza di nove mesi dalla prima relazione, e con audizione dei genitori, dei nonni e della sorella maggiore dei gemelli); la non necessità di un rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio è stato motivato dalla Corte territoriale sulla base della prognosi infausta circa il recupero delle capacità genitoriali della madre e del padre in tempi compatibili con le esigenze dei due gemelli (che compiranno a marzo sei anni).

Emerge che i due gemelli, sin dai primi mesi di vita trovati in condizioni critiche, quanto ad igiene, alimentazione e cure sanitarie, si presentavano, al momento delle prime osservazioni peritali, con un quadro di disturbo comportamentale in atto e che dopo il collocamento in comunità appaiono nettamente migliorati, con regressione dei disagi a livello comportamentali.

Non rileva la semplice volontà della madre o del padre di prendersi cura dei figli, in assenza di adeguati riscontri.

Questa Corte ha di recente affermato (Cass. 4097/2018) che “in tema di adozione di minori d’età, sussiste la situazione d’abbandono, non solo nei casi di rifiuto intenzionale dell’adempimento dei doveri genitoriali, ma anche qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato in concreto, ossia in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità; ne consegue l’irrilevanza della mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in assenza di concreti riscontri” (nella specie, questa Corte, confermando la sentenza di appello, ha ritenuto la persistenza di una situazione di abbandono, a fronte di un impegno solo enunciato dai genitori di rimuovere le problematiche esistenziali e di mutare lo stile di vita).

La sentenza di appello sviluppa adeguate e convincenti argomentazioni sull’inidoneità della madre e del padre, sull’impossibilità del recupero in tempi ragionevoli della situazione, spiegando dunque per quale ragione l’adozione, nella specie, costituirebbe l’unico strumento utile ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed ad assicurare loro assistenza e stabilità affettiva; risulta dunque effettuato un corretto giudizio prognostico volto a verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, sia a quelle psichiche.

5. Il secondo motivo del ricorso principale del C. è infondato.

La Corte di merito ha rilevato che non vi erano figure parentali, che avessero instaurato significativi legami con i piccoli, disponibili e capaci a prendersi cura di loro.

Questa Corte ha più volte ribadito che “lo stato di abbandono dei minori non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura di loro, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro ed i bambini, e neppure possano individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti, non traumatiche per i minori, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della loro personalità” (Cass. 9021/2018). Si è inoltre evidenziato che “la figura parentale vicariante, in grado di prendersi cura del minore non solo con riferimento alle sue esigenze materiali ed economiche, ma anche assicurando un supporto emotivo e relazionale, consentendo così di escluderne lo stato di abbandono, non può essere nel suo nucleo essenziale ed imprescindibile integrata o sostituita nella sua funzione da terzi non legati al minore da alcun vincolo parentale e relazione significativa” (nella specie, questa Corte ha confermato la decisione di merito, che aveva escluso l’idoneità della nonna a prendersi cura del nipote in stato di abbandono e neppure aveva ritenuto di poter valorizzare la disponibilità a collaborare all’accudimento manifestata dal suo nuovo marito).

Il che conferma come non potrebbe rilevare un’eventuale disponibilità, peraltro neppure palesata nel ricorso della B., del nuovo compagno di quest’ultima o della di lui madre.

6.Per tutto quanto sopra esposto, riuniti i ricorsi, gli stessi vanno respinti.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che il processo risulta esente.

P.Q.M.

La Corte respinge i riuniti ricorsi; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.000,00,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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