Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20241 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 07/10/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 07/10/2016), n.20241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – est. Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28049-2011 proposto da:

COMUNE DI TROPEA, (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106,

presso l’avvocato DOMENICO BELLANTONI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIANFRANCO MICHELE COMITO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., F.L.E.;

– intimati –

Nonchè da:

C.A., (c.f. (OMISSIS)), F.L.E. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MARESCIALLO

PILSUDSKI 118, presso l’avvocato ANTONIO STANIZZI, rappresentati e

difesi dall’avvocato FERDINANDO PIETROPAOLO, giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti o ricorrenti incidentali –

contro

COMUNE DI TROPEA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 478/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 02/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato CARMELO RUSSO, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e rigetto

dell’incidentale;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, l’Avvocato

STANIZZI ANTONIO, con delega, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso incidentale, rigetto del principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo del ricorso principale, rigetto dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con atto di citazione notificato il 27 luglio 2004, i sig.ri C.A. e F.L.E., esposero di essere proprietari di un terreno in (OMISSIS), sul quale era edificata una villa con circostante giardino confinante, da una parte, con la spiaggia pubblica e, da altra parte, con uno spazio che separava la villa da una strada comunale, la quale rimaneva a una certa distanza e a un livello inferiore rispetto ad essa; di avere subito l’espropriazione di una parte della loro proprietà per la realizzazione di un’area verde attrezzata con l’ampliamento dell’originaria sede stradale, che aveva determinato l’annessione di parte del giardino alla strada, finita in una posizione sopraelevata rispetto al loro terreno, e aveva arrecato pregiudizio, anche per l’impedimento causato all’accesso dei mezzi alla villa, sicchè si erano determinati a vendere l’immobile per un prezzo di molto inferiore a quello che altrimenti avrebbero potuto ricevere; quindi, proposero opposizione alla stima dell’indennità effettuata dal Comune di Tropea, al quale imputarono di avere determinato l’indennità di espropriazione in misura irrisoria, senza fare applicazione della normativa sull’espropriazione parziale, avendo essi diritto all’indennizzo per il danno derivante alla loro proprietà residua.

2.- Nel contraddittorio con il Comune di Tropea, che si era costituito chiedendo il rigetto della domanda, la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza 2 maggio 2011, ha accolto in parte l’opposizione e determinato l’indennità di espropriazione in complessivi Euro 38.028,200 e l’indennità di occupazione in Euro 6.853,93, oltre interessi. In particolare, la Corte ha individuato l’area costituente oggetto della procedura espropriata in 475 mq, di cui mq. 234,15 edificabili e mq. 240,85 inedificabili, così rigettando l’istanza del Comune di considerare unitariamente l’intera area come inedificabile, essendo irrilevante che gli attori avessero utilizzato per l’edificazione della villa l’intera volumetria consentita; ha quindi calcolato l’indennità per la parte edificabile sulla base del valore di mercato (in Euro 18.170,04) e, quella per la parte inedificabile, sulla base dei VAM (in Euro 7.735,20); ha determinato in Euro 12.122,96, a norma della L. n. 2359 del 1865, art. 40 il danno per il deprezzamento della parte residua, configurata come espropriazione larvata per la perdita dell’accessibilità al garage con mezzi meccanici, in conseguenza dell’allargamento della strada pubblica; ha invece ritenuto non dovuto l’indennizzo per il deprezzamento subito dalla villa, a causa della riduzione o dell’azzeramento della distanza dalla strada pubblica, della consequenziale perdita della riservatezza, dell’aumento della rumorosità e dell’inquinamento e del rischio di intrusione da parte di terzi, trattandosi di pregiudizi a facoltà dominicali marginali e comunque incidenti sulla generalità dei proprietari di immobili in quella zona, in quanto tali non indennizzabili.

3.- Avverso questa sentenza ricorre per cassazione il Comune di Tropea, sulla base di due motivi, cui si oppongono i sig.ri C. e F., con controricorso e ricorso incidentale affidato a un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Nel primo motivo del ricorso principale, il Comune di Tropea denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis conv. con mod. dalla L. n. 359 del 1992, e vizio di motivazione, per avere i giudici di merito considerato una porzione del terreno espropriato come legalmente edificabile, sulla base della mera e astratta qualificazione urbanistica, mentre avrebbero dovuto valutare anche la edificabilità di fatto, che era da escludere, poichè l’intera volumetria era stata esaurita da parte dei proprietari e l’edificabilità assorbita dalla villa esistente, sicchè si trattava di area inedificabile da stimare sulla base dei VAM.

1.1.- Il motivo è fondato nella parte in cui denuncia l’erronea qualificazione come edificabile di una porzione dell’area espropriata. La sentenza impugnata l’ha valutata in tal modo, facendo esclusivo riferimento alle previsioni della pianificazione urbanistica, senza tuttavia considerare che l’accertamento della edificabilità delle aree richiede la verifica delle “possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio”, a norma del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, comma 3 conv. in L. n. 359 del 1992 (non inciso dalle sentenze della Corte cost. n. 348 e 349 del 2008 e n. 181 del 2011). Ciò significa che l’edificabilità legale debba essere completata o integrata dalle condizioni che, in concreto, inducono a conferire ai terreni la natura edificatoria e a determinarne il valore venale (cd. edificabilità di fatto), dovendosi esemplificativamente tenere conto della volumetria edilizia disponibile, delle eventuali cessioni di potenzialità volumetrica operate a favore di aree limitrofe, dell’ubicazione ecc. (v. Cass. n. 23584 del 2010, n. 22961 del 2007, n. 16710 del 2003). In particolare, questa Corte ha escluso l’edificabilità nel caso di esaurimento degli indici di fabbricabilità a causa delle costruzioni già realizzate nella zona (v. Cass. n. 7251 del 2014, n. 17069 del 2012). E ad analoga conclusione deve pervenirsi nel caso in esame, in cui i giudici di merito hanno accertato l’avvenuto esaurimento della volumetria disponibile ai fini edificatori da parte dei ricorrenti.

1.2.- E’ invece infondata la pretesa del Comune di Tropea di fare determinare l’indennità di esproprio sulla base di un criterio, come quello dei valori agricoli medi, che è stato espunto dall’ordinamento per effetto della sentenza della Corte cost. n. 181 del 2011 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 15, comma 1, secondo periodo, e art. 16, commi 5 e 6, come sostituiti dalla L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14 nonchè del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 40, commi 2 E 3). E’ compito del giudice di rinvio determinare l’indennità dovuta ai ricorrenti sulla base del valore di mercato, tenendo conto della natura inedificabile dell’area espropriata.

2.- I1 secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 40 e vizio di motivazione, per avere riconosciuto l’indennizzo per la perdita dell’uso del garage annesso alla villa, mentre gli attori nulla potevano reclamare a questo titolo, poichè erano responsabili della situazione che si era creata a seguito dell’ampliamento del tacciato stradale, avendo costruito la villa con dimensioni superiori a quelle assentite dalla licenza edilizia rilasciata a suo tempo dal Comune e, quindi, in sostanziale difformità da essa.

2.1.- Il motivo è inammissibile, introducendo una questione non trattata dai giudici di merito nè specificamente sottoposta alla loro attenzione e, quindi, da considerare nuova, implicando valutazioni di fatto che non possono essere compiute in sede di legittimità, in ordine alla ipotizzata responsabilità, esclusiva o concorrente, dei proprietari nella produzione del danno.

3.- Con un unico motivo i ricorrenti incidentali C. e F. denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, artt. 40 e 46 e vizio di motivazione, per avere, da un lato, affermato l’unitarietà del complesso immobiliare, costituito da una villa sul mare con circostante giardino e, dall’altro, escluso l’esistenza di un oggettivo deprezzamento della parte residua, a causa della aderenza della strada (ampliata) alla costruzione, della interruzione della continuità tra essa e il mare, dell’aumento della rumorosità, della perdita della riservatezza, della maggiore esposizione al traffico veicolare e alla vista di estranei, ecc.

3.1.- Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata ha accertato la ricorrenza, nel caso, dell’ipotesi di espropriazione parziale di un fondo, in cui la perdita di valore della zona residua che resta in proprietà del privato trova tutela non nella L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 46 (che prevede un indennizzo a favore del terzo che, pur non avendo subito l’espropriazione, riceve pregiudizio permanente dall’esecuzione o dall’esercizio legittimo dell’opera pubblica), bensì in base alla disposizione di carattere generale dell’art. 40 stessa legge (oggi recepita dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 327, art. 33), la quale prevede che, in sede di opposizione alla stima, si deve tener conto della diminuzione di valore dell’area residua, sempre che essa sia intimamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo. Ha tuttavia dimenticato tale presupposto per esprimere una serie di considerazioni, in questo giudizio del tutto irrilevanti, sulla possibile riduzione della godibilità dell’immobile C. e/o sulla menomazione, diminuzione o la perdita di una o più facoltà del relativo diritto dominicale che si sarebbero manifestate o meno in conseguenza dell’esecuzione o della presenza della strada pubblica (anche) su di esso poi realizzata, ovvero della sua utilizzazione in conformità della funzione per la quale è stata progettata e realizzata; nonchè delle possibili immissioni ai sensi dell’art. 844 che dalla stessa sarebbero derivate (Cass. 1043/2007; 25017/2005; 10163/2003), e perfino della congruità progettuale dell’opera a confronto di soluzioni alternative idonee a conseguire la medesima finalità pubblica: perciò confondendo i presupposti richiesti per la concessione dello speciale indennizzo di cui al menzionato L. n. 2359 del 1865, art. 46 che riguarda qualsiasi soggetto il cui immobile abbia subito un danno indipendentemente da una espropriazione, per effetto di un’opera pubblica (pur legittimamente) eseguita (Cass. 6926/2016; 17789/2015; 21393/2009), con quelli del precedente art. 40, rivolto invece a tutelare il proprietario espropriato, al quale la Costituzione (art. 42, comma 3) riconosce il diritto di ricevere un indennizzo sostitutivo del bene perduto; la cui diversa funzione dunque è come è noto proprio quella di garantire che l’indennità di espropriazione riguardi l’intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo e, quindi, anche il deprezzamento subito dalle parti residue del bene espropriato che, se l’indennizzo fosse calcolato con riferimento soltanto alla porzione espropriata, rimarrebbe altrimenti a carico del proprietario. Nel caso di espropriazione parziale, che si configura quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare caratterizzato da un’unitaria destinazione economica (circostanza incontestata nella specie), l’indennizzo riconosciuto al proprietario non può riguardare soltanto la porzione espropriata, ma anche la compromissione o l’alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene (rimasta nella disponibilità del proprietario) e il connesso deprezzamento, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del fondo e l’esecuzione dell’opera pubblica influiscano negativamente sulla parte residua (v. Cass. n. 3175 del 2008, n. 2728 del 2000). Tra le diverse ed eterogenee cause di tale deprezzamento la giurisprudenza ha esemplificatamente ricordato quello che si produce in ragione, della diversa consistenza o della diversa conformazione assunta dal fondo, o delle diverse modalità di utilizzazione imposte per effetto della separazione (Cass. 1043/2007), nonchè la sua interclusione o per converso, la maggiore vicinanza alla strada pubblica ed ancora i nocumenti arrecati al fondo dalla diversa conformazione di questa (Cass. 6765/1996). Sicchè può concludersi con le Sezioni Unite della Corte (sent. 9041/2008), che nell’espropriazione parziale regolata dal menzionato art. 40 resta compresa ogni ipotesi di diminuzione di valore della parte non interessata dall’espropriazione, con necessario riferimento al concetto unitario di proprietà ed al nesso di funzionalità tra ciò che è stato oggetto del provvedimento ablativo e ciò che è rimasto nella disponibilità dell’espropriato (purchè la stessa operi nell’ambito ed all’interno della categoria-espropriazione per p.u., che dunque necessariamente presuppone).

Attesa la portata generale della norma, questi principi devono trovare applicazione anche quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare contenente edifici (o manufatti), appartenente allo stesso soggetto (Cass. 21352/2004; 2728/2000) e caratterizzato da un’unitaria destinazione legale ed economica, ed inoltre implichi per il proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediante l’indennizzo calcolato con riferimento soltanto alla porzione di terreno espropriata, per effetto della compromissione o comunque dell’alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento di essa (cass. 7201/2011; 17679/2010; 2812/2006); ed in tal caso non è consentito al giudice prescegliere e delimitare una porzione dell’immobile residuo all’espropriazione, esaminarla isolatamente ed avulsa dal compendio in cui è inserita ed in base a questa metodologia stabilire il pregiudizio della stessa subito o meno per poi passare all’esame di ciascuno dei restanti cespiti: dovendo invece accertare comunque se il distacco della parte espropriata abbia influito negativamente, pregiudicando il vincolo strumentale ed obbiettivo con la parte residua ed arrecando un decremento di valore a quest’ultima apprezzata nel suo complesso. E salva rimanendo la facoltà di detto giudice di provvedere al calcolo dell’intero pregiudizio in questione attraverso l’una o l’altra delle diverse vie individuate dalla giurisprudenza (Cass. 24304/2011; 21092/2005; 22110 e 18050/20014).

La sentenza impugnata non si è attenuta a questi principi perchè per un verso ha accertato il preesistente vincolo strumentale ed obbiettivo tra la parte espropriata del fondo e quella residua, tanto da aver riconosciuto ai proprietari ai sensi del menzionato L. n. 2359 del 1865, art. 40 il nocumento dagli stessi sofferto per la perdita dell’accessibilità al garage della villa con mezzi meccanici per effetto dell’espropriazione; per poi contraddire tale accertamento in base alla conclusione che non era “configurabile l’ipotesi di espropriazione parziale” (pag. 25) per non essere stata compromessa la funzionalità della villa e quella dei singoli manufatti esaminati per effetto della presenza della strada successivamente realizzata. Sicchè all’errore di aver escluso il pregiudizio alla porzione non espropriata, muovendo dalla erronea ricognizione legale del terreno considerato edificabile e perciò pervenendo al risultato che le possibilità residue di edificazioni non erano diminuite nè compromesse, si è aggiunto quello di avere omesso del tutto l’unitaria indagine di cui si è detto rivolta ad accertare se l’unitarietà del complesso immobiliare originario, ormai comprendente la villa ed il giardino rimasti ai C., aveva subito una diminuzione di valore (quali che ne fossero le ragioni conseguenti all’esproprio) non riparata dall’indennizzo relativo alla porzione espropriata per effetto della parziale ablazione attuata dal comune di Tropea: invece sbrigativamente sostituita dalla considerazione che si trattasse di pregiudizi a facoltà dominicali marginali e incidenti sulla generalità dei proprietari di immobili in quella zona, omettendo di valutare doverosamente la loro incidenza sull’integrità patrimoniale del privato in conseguenza della vicenda ablatoria.

4.- In conclusione, in relazione ai motivi accolti (il primo del ricorso principale e l’unico dell’incidentale), la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo e dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; in relazione ai motivi accolti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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