Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20241 del 03/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/10/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 03/10/2011), n.20241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18826-2009 proposto da:

V.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEL MASCHERINO 72, presso lo studio dell’avvocato ADELE

SANTAGATA (Studio Zoppolato & Associati), rappresentato e

difeso

dall’avvocato VERZILLO ALESSANDRA, giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA POLIS SPA – Agente della Riscossione per le province di

Avellino, Benevento, Bologna, Campobasso, Caserta, Genova, Isernia,

Napoli, Padova, Rovigo e Venezia in persona del legale rappresentante

pro tempore responsabile dell’Agente della Riscossione della

Provincia di Casera, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FAVARELLI

22, presso lo studio dell’avv. ARTURO MARESCA, rappresentata e difesa

dall’avv. SCIAUDONE ANTONIO, giusta procura speciale a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE

(OMISSIS);

– intimati –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 159/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di NAPOLI del 25.6.08, depositata il 11/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIETRO

GAETA.

Fatto

LA CORTE

– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 159/52/08, la CTR della Campania dichiarava inammissibile l’appello proposto da V.C. avverso la decisione di prime cure, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dal contribuente nei confronti della cartella di pagamento, emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 per gli anni di imposta 2000 e 2001. Il giudice di appello rilevava, invero, che il V. non aveva depositato copia dell’atto di appello presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, come prescritto, a pena di inammissibilità, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2.

Avverso la sentenza n. 159/52/08 ha proposto ricorso per cassazione il V. articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione e falsa applicazione del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 avendo l’appellante provveduto al deposito prescritto dalla norma suindicata, che sarebbe stata, pertanto, applicata del tutto erroneamente dal giudice di appello. Il ricorso appare manifestamente inammissibile. Osserva, invero, la Corte che la verifica, da parte del giudice tributario di secondo grado, dell’avvenuto deposito dell’atto di appello presso la segreteria del giudice di prime cure, quando il ricorso non sia notificato a mezzo dell’ufficiale giudiziario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, costituisce oggetto di un accertamento di fatto, e non di una interpretazione degli atti processuali, censurabile come vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, e, tantomeno, di un’attività interpretativa di norme di diritto, deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Ne discende che la parte, la quale lamenti – come nel caso concreto – che il giudice di appello abbia dichiarato inammissibile il gravame, sull’erroneo presupposto del mancato deposito dell’atto presso la CTP, deve impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria, e non con ricorso per cassazione che, se proposto, non può che essere dichiarato inammissibile (Cass. S.U. 15227/09).

Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”;

– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, e previa riunione del ricorso principale e di quello incidentale condizionato proposto dall’Equitalia Polis s.p.a., il ricorso principale va dichiarato inammissibile, assorbito il ricorso incidentale, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione;

riunisce il ricorso principale ed il ricorso incidentale;

dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.500,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011

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