Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20240 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 20240 Anno 2018
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: BERNAZZANI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso 17203-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente 2018
766

contro
FALLIMENTO DI MAZZEI EDUARDO E C. SNC;
– intimato avverso la sentenza n. 1259/2014 della COMM.TRIB.REG.
C-A L.-A eDfti ,A
di’ UTANZARUI depositata il 12/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 31/07/2018

consiglio del 15/03/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO

BERNAZZANI.

Rilevato che:
L’Agenzia delle entrate ricorre, con un solo motivo, nei confronti del
Fallimento Mazzei Eduardo e C. s.n.c., per la cassazione della sentenza n.
1259/2/14 della CTR della Calabria, pronunciata in data 12.6.2014 ed in
pari data depositata, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto
dall’Ufficio, stante il mancato deposito della ricevuta attestante la spedizione

Cosenza n. 687/07/2009 nel termine di trenta giorni dalla avvenuta spedizione, di
cui all’art.22 d.lgs. n.546192 (per il giudizio di primo grado) e 53, comma 2, d.lgs.
n.546192 (per il giudizio di appello);
La parte contribuente è rimasta intimata.
Il Collegio, all’esito dell’udienza celebrata in data 29.3.2016, ritenuto
che in ordine alla questione dell’equipollenza fra il deposito della ricevuta di
spedizione ed il deposito dell’avviso di ricevimento si registrava un contrasto
di giurisprudenza di cui era imminente la risoluzione, essendo già stati
rimessi analoghi ricorsi alle Sezioni Unite, disponeva con ordinanza il rinvio
a nuovo ruolo del procedimento, successivamente fissato per la camera di
consiglio del 15.3.2018.

Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso, la difesa erariale denuncia la nullità
della sentenza d’appello per violazione degli artt. 53, comma 2, e 22,
comma 1, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod.
proc. civ.; lamenta, in tale prospettiva, che la CTR ha trascurato la
tempestiva produzione in giudizio (documentata in atti) dell’avviso di
ricevimento del ricorso, pienamente attestante anche la tempestiva
proposizione dell’impugnazione.
1.1. Il ricorso è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, investite della questione oggetto di
controversia, aderendo ad un orientamento maggioritario (cfr. le decisioni
nn. 12185/2008; 9173/2011; 18373, 14010 e 10816/2012; 7645 e
12027/2014; 14183 e 18296/2015; 19138/2016), hanno affermato il
principio secondo cui, nel processo tributario, il termine di trenta giorni per
la costituzione in giudizio del ricorrente, o dell’appellante, che si avvalga per

postale dell’atto di gravame avverso la sentenza pronunciata dalla CTP di

la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della
spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario
(o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione) (Cass., Sez.
U., 29/05/2017, n. 13452, Rv. 644364 — 02).
1.2. Da tale assunto consegue che la data di spedizione non rileva al

trenta giorni dalla ricezione della lettera raccomandata), ma al diverso
scopo di verificare la tempestività della proposizione del ricorso di primo
grado o di appello.
2.2. Quanto al distinto ma connesso profilo concernente la rilevanza, ai
fini della ritualità della costituzione del ricorrente nel processo tributario,
dell’omesso tempestivo deposito della ricevuta di spedizione postale diretta
del ricorso quando risulti in atti l’avviso di ricevimento del relativo plico
raccomandato, le Sezioni Unite, nel medesimo arresto giurisprudenziale
citato, hanno affermato che «nel processo tributario, non costituisce motivo
d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato
direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il
ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di
trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario,
depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione,
purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia
asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con
proprio timbro datarlo. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è
idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna
alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della
mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di
spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della
tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la
ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il
termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)»
(Cass., Sez. U., n. 13452/17, Rv. 644364 — 03).

2

fine di verificare la tempestività della costituzione (che deve avvenire nei

3. Tanto premesso, dalla documentazione in atti, (prodotta ex artt. 369372 cod. proc. civ. dall’Agenzia ricorrente) alla quale la Corte può accedere
direttamente laddove, come nella specie, vengano denunciati con il ricorso
per cassazione errores in procedendo (ex multis, Sez. 6

5, 12/03/2018, n.

5971 Rv. 647366 — 01), emerge che l’appello, ricevuto in data 21 gennaio

come risulta dalla relativa “cartolina” recante datazione apposta mediante
stampigliatura con timbro datario); il che dimostra la tempestività e la
procedibilità del gravame, atteso che il termine per appellare la sentenza
del 7 dicembre 2009, sarebbe scaduto il 24 gennaio 2011 (essendo la
scadenza di sabato 22 gennaio 2011 prorogata ex lege sino al lunedì
successivo), mentre il deposito del fidefacente avviso di ricevimento è
avvenuto, unitamente al ricorso, il 17 febbraio 2011, giusta attestazione in
atti, ossia nei trenta giorni dalla notifica.
Pertanto, avendo l’appellante dato prova della tempestività del ricorso e
della sua costituzione, mediante il deposito, unitamente al ricorso,
dell’avviso di ricevimento della lettera raccomandata, l’appello non può
considerarsi inammissibile.
4.

L’accoglimento del ricorso impone, dunque, la cassazione della

sentenza impugnata ed il rinvio alla C.T.R. della Calabria in diversa
composizione, affinchè decida anche sulle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, cui
demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 15 marzo 2018
Il residente

2011, è stato spedito dall’ufficio postale in data 17 gennaio 2011, (così

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