Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20240 del 22/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 22/08/2017, (ud. 21/04/2017, dep.22/08/2017),  n. 20240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25176/2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

FIORILLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.G.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA VALPOLICELLA 12, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

PROVINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7305/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/10/2010 R.G.N. 10169/2007.

Fatto

RILEVATO

che, con la sentenza n. 7305/2010, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia, emessa dal Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato la illegittimità della clausola appositiva del termine al primo contratto, intercorso tra Poste Italiane spa e G.G.L. dal 2.10.2002 al 31.12.1002, stipulato per “sostenere il servizio di recapito durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità, tuttora in fase di completamento, di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio, 17 aprile, 30 luglio, 18 settembre 2002 che prevedono, al riguardo, il riposizionamento su tutto il territorio degli organici della Società”, mentre ha riformato la detta decisione relativamente al capo sulle conseguenze economiche (respinte invece in primo grado) determinando il danno patito dal G. in Euro 1.412,69, oltre accessori;

che avverso tale sentenza Poste Italiane spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;

che G.G.L. ha resistito con controricorso; che il P.G. non ha formulato richieste;

che non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso per cassazione, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4 comma 2, art. 2697 c.c., artt. 115,116,244 e 253 c.p.c., art. 421 c.p.c., comma 2, assumendosi che la Corte territoriale avrebbe erroneamente invertito l’onere della prova non tenendo conto del mutato quadro normativo di riferimento alla luce del quale il datore di lavoro sarebbe ormai esonerato da ogni onere probatorio circa le ragioni che avevano indotto le parti alla stipula di un contratto a termine, essendo ciò limitato esclusivamente alle esigenze legittimanti la eventuale proroga dello stesso; e, comunque, la sussistenza delle esigenze organizzative e i processi di mobilità posti a fondamento del contratto a termine de quo era dimostrata attraverso il richiamo per relationem al contenuto degli Accordi aziendali indicati nella clausola appositiva del termine e la Corte territoriale, quand’anche avesse dovuto ritenersi gravata essa società del relativo onere probatorio, erroneamente non aveva ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta di prova orale formulata dalla società omettendo di fare ricorso ai poteri officiosi in materia di ammissione della prova; 2) l’omessa e insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento alla ritenuta erronea mancanza di prova delle esigenze poste a fondamento ella specifica assunzione e in relazione al mancato esercizio dei poteri di ufficio;

che il primo e secondo motivo non possono essere accolti perchè, stabilito che l’onere della prova è a carico del datore di lavoro, è jus receptum che il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali denunciabile in sede di legittimità – peraltro nel rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione, come definito da Cass. Sez. Un. 3.11.2011 n. 22726 – deve riguardare specifiche circostanze oggetto della prova e del contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, sulle quali il giudice di legittimità può esercitare il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse (arg. ex Cass. 30.7.2010 n. 17915; Cass. 18.10.2011 n. 21486); nella specie i capitoli di prova non sono stati ammessi stante la loro genericità, sicchè la contestazione finisce per risolversi nella inammissibile prospettazione di un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti;

che quanto, infine, alla censura relativa alla mancata attivazione dei poteri di ufficio in materia di prova da parte dei giudici, si rileva che la società non specifica se in proposito abbia tempestivamente invocato tale esercizio, con la necessaria indicazione dell’oggetto possibile degli stessi (Cass. 23.10.2014 n. 22534; Cass. 12.3.2009 n. 6023), ciò anche in palese violazione del principio di autosufficienza del ricorso (Cass. ord. 20.4.2016 n. 10376); inoltre, deve richiamarsi l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui il mancato esercizio dei poteri istruttori del giudice, anche in difetto di espressa motivazione sul punto, non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in un vizio di illogicità della sentenza: vizio non ravvisabile nel caso de quo;

che, in ordine alle conseguenze economiche e, in particolare, allo jus superveniens rappresentato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, non è stato proposto nel presente giudizio di legittimità alcun motivo di ricorso per cui nulla va disposto essendosi formato sul punto un giudicato interno; che, al rigetto del ricorso, segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2017

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