Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20240 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 07/10/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 07/10/2016), n.20240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14980-2010 proposto da

G.P. S.N.C. DEI F.LLI G., (P.I. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante G.D., elettivamente

domiciliata in Roma, via degli Scipioni n. 268/A, presso lo studio

dell’avv. Lidia Mandrà, rappresentata e difesa dall’avv. Rocco

Baldassini giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PICINISCO, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Vincenzo Brunacci n.

57, presso lo studio dell’avv. Daniela Barchiesi, rappresentato e

difeso dall’avv. Bernardo Montesano Cancellara del Foro di Cassino

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1656/2009 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 20 aprile 2009;

sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 28 aprile 2016 dal Consigliere relatore dott. Pietro

Campanile;

udito l’avv. Rino Troiani, per delega dell’avv. Rocco Baldassini, per

la ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con atto di citazione del 4 settembre 2001 la G.P. s.n.c. conveniva innanzi al Tribunale di Cassino – Sezione distaccata di Sora il Comune di Picinisco chiedendone la condanna al pagamento della somma di Lire 11.160.714 a titolo di ingiustificato arricchimento quale saldo per l’esecuzione di lavori – per i quali era stato versato il (OMISSIS) un acconto pari a Lire 13.215.088 – in assenza di contratto scritto; deduceva, tra l’altro, di avere richiesto il saldo con lettere raccomandate dell’11 marzo 1991, del 18 febbraio 1992 e del 9 febbraio 1998. Costituitosi il Comune di Picinisco, che eccepiva la prescrizione del diritto contestando l’idoneità delle predette lettere ad interrompere la prescrizione dei diritti nascenti ex art. 2041 c.c., il Tribunale, con sentenza n. 31 depositata il 17 febbraio 2004, accoglieva l’eccezione di prescrizione.

1.1 – La società interponeva appello lamentando la tardività dell’eccezione di prescrizione per violazione degli artt. 180 e 184-bis c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) e comunque argomentando per l’idoneità delle menzionate lettere raccomandate ad interrompere la prescrizione. Costituitosi il Comune, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1656 depositata il 20 aprile 2009, respingeva l’appello compensando le spese. In sintesi, la Corte territoriale riteneva: a) legittima la rimessione in termini concessa dal Tribunale al Comune di Picinisco in considerazione dell’avvenuta sottrazione del fascicolo di ufficio, contenente il fascicolo di controparte, ciò che non aveva consentito al Comune convenuto di rispettare il termine ex art. 180 c.p.c. per proporre eccezioni; b) inidonei gli atti interruttivi, trattandosi di richieste di adempimento contrattuale non pertinenti rispetto alla proposta azione ex art. 2041 c.c..

1.2 – Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la G.P. s.n.c. affidato a tre mezzi.

Resiste il Comune di Picinisco con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia “Violazione e mancata applicazione degli artt. 180, 112, 115, 116 e 184 bis c.p.c., in quanto, in relazione con l’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5 ha comportato e connota una omessa, insufficiente, illegittima, errata e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”.

3. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia “Violazione e mancata applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. nonchè dell’art. 2943 c.c., in quanto, in relazione con l’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5 ciò ha comportato e connota una omessa, insufficiente, illegittima, errata e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in punto di prescrizione del diritto ed interruzione del decorso del termine”.

4. Con il terzo motivo di ricorso si deduce “Debiti contratti in assenza di un rapporto contrattuale. Responsabilità della P.A. Azione di ingiustificato arricchimento. Misura”.

5. Il ricorso presenta vari aspetti di inammissibilità.

5.1. Deve premettersi che alla fattispecie si applica, ratione temporis, l’art. 366-bis c.p.c.

Tale norma è stata introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, e resta applicabile – i sensi dell’art. 27, comma 2 medesimo decreto – ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione – a far tempo dal 4 luglio 2009 – ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), in virtù della disciplina transitoria del suo art. 58, comma 5 (con ultra-attività ritenuta conforme a Costituzione, tra le altre, da Cass., ord. 14 novembre 2011, n. 23800).

I criteri elaborati per la valutazione della rilevanza dei quesiti vanno applicati anche dopo la formale abrogazione, nonostante i motivi che l’avrebbero determinata, attesa l’univoca volontà del legislatore di assicurare ultra-attività alla norma (per tutte, Cass. 27 gennaio 2012, n. 1194; Cass. 24 luglio 2012, n. 12887; Cass. 8 febbraio 2013, n. 3079).

5.2. Quanto ai quesiti previsti dal primo comma di tale norma, in linea generale (Cass., Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769; Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704), essi devono compendiare (e tanto che la carenza di uno solo di tali elementi comporta l’inammissibilità del ricorso: Cass. 30 settembre 2008, n. 24339): a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. Inoltre, essi debbono pone questioni pertinenti alla ratio decidendi, perchè, in contrario, essi difetterebbero di decisività (sulla indispensabilità della pertinenza del quesito, per tutte, v. Cass., Sez. Un., 18 novembre 2008, n. 27347; Cass., ord. 19 febbraio 2009, n. 4044; Cass. 28 settembre 2011, n. 19792; Cass. 21 dicembre 2011, n. 27901).

5.3. In relazione al capoverso dell’art. 366-bis c.p.c., va rilevato che per le doglianze di vizio di motivazione, occorre la formulazione – con articolazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso – di un momento di sintesi o di riepilogo (come puntualizza già Cass., ord. 18 luglio 2007, n. 16002, con indirizzo ormai consolidato, a partire da Cass., Sez. Un., I ottobre 2007, n. 20603: v., tra le ultime, Cass., ord. 30 dicembre 2009, n. 27680), il quale indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure – se non soprattutto – le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione; tale requisito non può ritenersi rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure.

5.4. Non è consentita la congiunta proposizione di doglianze ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, se non accompagnate tanto dal quesito di diritto previsto per il primo vizio che dal momento di sintesi o riepilogo imposto per il secondo (per tutte, a contrario: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2009, n. 7770).

5.5. Tanto premesso, i quesiti proposti dal ricorrente, in riferimento alle prime due censure, riflettendo l’impostazione del ricorso, nel quale vengono denunziati vizi correlati tanto alla violazione di legge quanto a carenze di natura motivazionale, attengono all’evidenza, in ciascuna delle distinte formulazioni, sia alla violazione di norme di legge che al vizio di motivazione.

Entrambi i quesiti, limitandosi a riassumere i passaggi motivazionali della sentenza impugnata, risultano carenti sia quanto alla sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice del merito, sia quanto alla diversa regola di diritto che, nella prospettazione del ricorrente, avrebbe dovuto trovare applicazione al caso di specie. Inoltre, per entrambe le censure congiuntamente proposte, si ripete, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 risulta omesso il momento di sintesi.

5.6. Inammissibile è altresì la terza doglianza, formulata senza alcun puntuale richiamo all’art. 360 c.p.c. ed affatto sfornita tanto del quesito di diritto che del motivo di sintesi o riepilogo.

6. Deve quindi ribadirsi l’inammissibilità dei motivi cumulativi e, comunque, che si concludano con un quesito che non permetta di riferirlo in modo chiaro ed univoco ad uno di essi (Cass. n. 5471 del 2008; n. 1906 del 2008) e che non evidenzi l’elemento strutturale della norma che si assume violata, non consistendo in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa o affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame (Cass., S.U., n. 20360 del 2007 cit.), soprattutto se – come nella specie – riferiti indistintamente ad entrambi i profili dell’unico motivo, con il quale è stata dedotta, in modo indifferenziato, la violazione di legge ed il vizio di motivazione (Cass. 23 luglio 2008, n. 20360).

7. Le spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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