Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2024 del 30/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2024 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 16253-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
ET SOFTWARE SRL;
– intimata avverso la sentenza n. 204/01/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 2/03/2010, depositata il
05/05/2010;

Data pubblicazione: 30/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, riformando la pronuncia
di primo grado, ha annullato una cartella esattoriale notificata alla contribuente per la
riscossione di tributi relativi all’anno d’imposta 2002 e 2003, nella misura accertata all’esito
del controllo automatizzato delle dichiarazioni “mod. Unico” e “mod. 770” effettuato ai sensi
degli articoli 36 bis DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/72.
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto la nullità della cartella per avere l’Ufficio
omesso di far precedere la notifica della cartella dall’invio dell’invito bonario previsto
dall’articolo 6, quinto comma, della L. 212/2000.
La ricorrente non si è costituita in questa sede.
Il ricorso dell’Agenzia si articola su tre motivi riferiti, rispettivamente, alla violazione di legge
(articoli 36 bis DPR 600/73, 54 bis DPR 633/72 e 6, quinto comma, 1. 212/2000), al vizio di
motivazione sulla circostanza che nella specie sussistessero incertezze su aspetti rilevanti delle
dichiarazioni della contribuente ed alla violazione degli articoli 112 cpc e 18,53 e 57 D.Lgs.
546/92 per avere la Commissione Tributaria Regionale annullato la cartella anche per la parte
relativa alle somme richieste per l’anno di imposta 2002, ancorché il contribuente nel ricorso
introduttivo avesse eccepito il mancato invio dell’invito bonario solo con riferimento alle
dichiarazioni relative al 2003, estendendo la contestazione alle dichiarazioni relative al 2003
solo con l’appello.
Il primo motivo è fondato ed assorbe gli altri.
La Commissione Tributaria Regionale ha annullato la cartella impugnata senza procedere ad
alcun accertamento del fatto che nella specie sussistessero (fossero state tempestivamente
dedotte dal contribuente e dal medesimo provate) incertezze su aspetti rilevanti delle
dichiarazioni sottoposte ai controlli ex artt. 36 bis DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/72; la
decisione gravata si fonda infatti sulla mera affermazione in diritto che una cartella emessa
all’esito dei suddetti controlli sarebbe nulla in mancanza del previo invito bonario previsto
dall’articolo 6, quinto comma, della legge 212/2000.
Tale affermazione in diritto contrasta con l’insegnamento di questa Corte secondo cui

“In

tema di imposte sui redditi, è legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla
comunicazione dell’esito della liquidazione, prevista dal comma 3 dell’art. 36-bis d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 sia perché la norma non prevede alcuna sanzione, in termini di nullità,
per il suo inadempimento, sia perché tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al
contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è

Ric. 2011 n. 16253 sez. MT – ud. 05-12-2013
-2-

«L’ Agenzia delle Entrate ricorre contro la società ET Software srl per la cassazione della

un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell’interessato
ed esula, quindi, dall’ambito dell’esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei
confronti dell’emittenda cartella di pagamento.” (così Cass. 26361/10; si veda anche Cass.
7536/11: “In tema di riscossione delle imposte, l’art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000,
n. 212 non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba
procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,

quest’ultima, che non ricorre nel caso in cui nella dichiarazione vi sia un mero errore
materiale, che è l’ipotesi tipica disciplinata dall’art. 36-bis citato, poiché in tal caso non v’è
necessità di chiarire nulla e, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio
preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi, non
avrebbe indicato quale presupposto di esso l’incertezza riguardante “aspetti rilevanti della
dichiarazione”.”; vedi anche, nello stesso senso, Cass. 795/11 e, da ultimo, Cass. 8342/12).
In conclusione, si propone l’accoglimento del primo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, la
cassazione della sentenza gravata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, che si
atterrà al principio di diritto sopra enunciato. »;

che la società intimata non si è costituita;
che non sono state depositate memorie difensive;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla
ricorrente;
che il Collegio condivide gli argomenti esposti nella relazione;
che pertanto si deve accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata, con
rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, che regolerà anche le spese del
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla
Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che regolerà anche le spese del
giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2013.

ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione,

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