Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2024 del 29/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/01/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 29/01/2020), n.2024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34247-2018 proposto da:

H.D., H.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato EUGENIO GALASSI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione territoriale per il

riconoscimento della protezione internazione di Ancona;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1192/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 15/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa VELLA

PAOLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l’appello dei cittadini albanesi H.D., H.A. contro l’ordinanza con cui il Tribunale di L’Aquila aveva respinto le domande di protezione internazionale, sussidiaria o in subordine umanitaria, in quanto proposto non già con citazione, bensì con ricorso, notificato in uno al decreto di fissazione dell’udienza oltre il termine di 30 giorni ex art. 702-quater c.p.c.;

2. avverso detta decisione il ricorrente ha proposto un motivo di ricorso per cassazione, rispetto al quale l’intimato non ha svolto difese;

3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che:

4. con l’unico motivo di ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 702 quater c.p.c., in quanto, secondo la tesi preferibile (e maggioritaria), la forma per l’appello nel rito sommario di cognizione applicabile alle controversie sulla protezione internazionale, prevista dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, come sostituito dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f) -sarebbe il ricorso e non già la citazione;

5. il motivo è fondato, avendo le Sezioni Unite di questa Corte chiarito che “nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma” (Cass. Sez. U, n. 28575/2018; conf. Cass. n. 29506/2018, n. 32059/2018);

6. pertanto, erroneamente il giudice a quo ha ritenuto inammissibile l’appello perchè proposto con ricorso anzichè con citazione, benchè ciò abbia fatto seguendo l’esegesi della giurisprudenza di legittimità dell’epoca (ex plurimis, Cass. n. 17420/2017), tanto che le Sezioni Unite sopra citate hanno declinato la vicenda in termini di overrulling processuale;

7. la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio per l’esame del ricorso ritualmente e tempestivamente proposto, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte

d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 29 gennaio 2020

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