Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2024 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. I, 28/01/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 28/01/2021), n.2024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7121/2019 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via della

Giuliana n. 32, presso lo studio dell’avvocato Gregorace Antonio,

che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

contro

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di

Cassazione;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 17/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2020 da CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

Il Tribunale di Torino, con Decreto n. 433/2019 ha rigettato l’opposizione proposta da T.M., cittadino della Costa D’Avorio avverso il diniego della competente Commissione territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto il racconto del richiedente (essere fuggito dal Paese d’origine, a causa della guerra scoppiata dopo le elezioni del 2010 e dell’uccisione del padre ad opera di militari entrati nel mercato, circostanze che lo indussero a spostarsi in Mali, che era lo Stato di nascita dei genitori, e dove sarebbe stato rapito ed aggredito insieme alla madre e successivamente condotto da solo a seguito della morte della genitrice condotto in un campo di addestramento da cui sarebbe rimasto per circa un anno per poi scappare) non’ integrante, integrante, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, anche D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), non potendo la concessione di tale misura protettiva essere giustificata dalla situazione generale del Paese d’origine, non emergendo dalle “fonti ” consultate una situazione di violenza indiscriminata; non ricorrevano neppure i presupposti per la concessione della protezione umanitaria ritenendo che il ricorrente potesse correre un qualche rischio di persecuzione o di danno grave in caso di rientro nel Paese d’origine nonchè del fatto che la situazione politica del Mali fosse così grave da porre i suoi cittadini in condizioni di vulnerabilità da giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Avverso tale decreto T.M. propone ricorso per cassazione affidato a 5 motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito formalmente senza svolgere difese.

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della norme di diritto in relazione al mancato riconoscimento della protezione internazionale in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere i primi giudici enunciato le ragioni per le quali hanno ritenuto di non concedere la protezione internazionale.

Con il secondo motivo si lamenta il difetto di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione al mancato riconoscimento della protezione internazionale o sussidiaria.

Si duole in particolare che il Tribunale alla luce del racconto fornito dal richiedente avrebbe doviuto valutare le domande con riferimento sia al Paese d’origine che a quello di provenienza.

Si evidenzia che il primo giudice avrebbe omesso ogni valutazione in merito al Paese in cui era nato, ossia la Costa d’Avorio, paese in cui tra l’altro dovrebbe essere ricondotto in caso di rimpatrio.

Con il terzo motivo si duole dell’omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per le valutazioni delle condizioni del paese di origine e di transito ex art. 360 c.p., comma 1, n. 5.

Si rileva che il tribunale avrebbe fondato il proprio convincimento su fonti smentite dalle notizie pubblicate sui maggiori organi di stampa e sui siti web nonchè dalla giurisprudenza di merito anche con riguardo al Paese d’origine. Con il quarto motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, dolendosi della mancata valutazione da parte dei primo giudici delle condizioni oggettive della Costa d’Avorio e del Mali nonchè dell’acclarata esistenza di un conflitto.

Con il quinto motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che non si sarebbe presa in considerazione il grado di integrazione sociale il quale avrebbe documentato attestati di frequenza scolastica, di volontariato e dimostrato il suo grado di inserimento sociale.

Il primo motivo è inammissibile.

Il ricorrente, nel denunciare vizi di violazione di legge e motivazionale, si duole del diniego della protezione internazionale, svolgendo argomentazioni del tutto generiche e senza confrontarsi con l’iter motivazionale della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 20910/2017).

Il Tribunale ha spiegato, ripercorrendo i fatti salienti della vita del richiedente che il medesimo non aveva offerto alcun supporto documentale alla propria domanda e ne aveva per questo valutato la sua credibilità alla luce delle dichiarazioni rese evidenziando le contraddizioni del racconto e dei motivi che lo avevano indotto ad espatriare e la non verosimilianza del narrato mettendo in risalto la non corrispondenza dei dati cronologici con la sequela degli accadimenti.

Il relativo accertamento, integrando un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è stato attinto da censure congruenti.

Relativamente al secondo motivo le critiche devono ritenersi inammissibili per difetto di specificità.

Il ricorrente non indica il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti non trascrive neppure il contenuto della sua originaria domanda in palese violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, in tal modo precludendo alla Corte di avere, mediante la mera lettura del ricorso, una conoscenza chiara e completa dell’oggetto dell’impugnazione.

Con riguardo al terzo e quarto motivo che vanno trattati congiuntamente per l’intima connessione, si osserva che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, in contrasto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, il Tribunale, non soltanto ha preso in esame le dichiarazioni dal richiedente rese davanti alla Commissione territoriale, reputandole però non credibili, ma ha anche formulato il giudizio, negativo, sulla ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in forza della puntuale considerazione di fonti più recenti e attendibili rispetto a quelle, generiche e inconferenti dedotte dal ricorrente in questa sede. Quanto poi alla mancata valutazione relativa al Paese d’origine va ribadito che per il principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, in base al quale il ricorrente, qualora proponga delle censure attinenti al mancato esame di atti processuali, è tenuto a trascriverne nel ricorso il contenuto essenziale della domanda e ciò per consentire alla Corte di valutarne la fondatezza della censura. Relativamente al 5^ motivo il Tribunale ha motivato adeguatamente in punto di insussistenza di una situazione di vulnerabilità del ricorrente nel caso di rimpatrio nel suo Paese di origine e di un avvenuto inserimento lavorativo, là dove le critiche mosse dal ricorrente si palesano affatto generiche e non pertinenti rispetto all’impianto argomentativo del decreto impugnato e come tali vanno ritenute inammissibili.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nessuna determinazione in punto spese per il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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