Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20239 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 20239 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: CASTORINA ROSARIA MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 3342-2013 proposto da:
VIDAMA FILATI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA DELLA BELLA VILLA 66/D, presso lo studio
dell’avvocato TATIANA TARLI, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANGELO SPENA;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DT
2018
475

NAPOLI UFFICIO CONTROLLI AREA LEGALE in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 188/2012 della COMM.TRIB.REG.

Data pubblicazione: 31/07/2018

di NAPOLI, depositata il 25/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/02/2018 dal Consigliere Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

R.G.N.3342/2013

Ritenuto in fatto
VI.DA.MA . Filati s.r.I., ricorreva avverso la cartella di pagamento
n.07120090042103911000, lamentando la nullità dell’iscrizione a
ruolo per mancato rispetto degli obblighi di informazione preventiva
del contribuente previsti a carico dell’Amministrazione Finanziaria

n.600/1973, e comunque l’insussistenza della pretesa.
La CTP di Napoli, con sentenza n.188/33/2012 accoglieva il
ricorso.
Interposto appello dalla Agenzia delle Entrate, la C.T.R. della
Campania con decisione n.188/33/2012 depositata il 25.9.2012
confermava la sentenza di primo grado.
Avverso la suddetta pronuncia la contribuente propone ricorso
per cassazione, notificato in data 28.1.2013 sulla base di tre motivi.
La difesa erariale si è costituita con controricorso.
Ritenuto in diritto
1.Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione
e falsa applicazione dell’art.36 bis comma 3 del DPR n.600/1973 e
dell’art. 6 della legge n.212/2000; degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.„
2.Con il secondo

motivo di ricorso la ricorrente lamenta la

violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e seg. Legge 388/2000;
degli artt. 1 e ss. del D.L. n.138/2002; degli art 1 e segg. Del D.L
n.253/2002; degli artt 62 e seg della legge n.289/2002; del D.M. 2
aprile 2003; del DM 6 agosto 2003; dell’art. 2697 c.c.; degli artt. 115
e 116 c.p.c.; In particolare evidenzia la ricorrente che la CTR

dall’art. 6 della legge n.212/2000 e dall’art.36 bis comma 3 del DPR

R.G.N.3342/2013

avrebbe accolto il ricorso per un motivo

non dedotto, cioè

l’insussistente obbligo di emettere un preventivo accertamento e
non, invece, come dedotto nel motivo di impugnazione,
l’obbligatorietà del preventivo invio dell’avviso di irregolarità.
3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l’ omesso

insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione agli art. 360
c.p.c. n.3 e 5 .
4.

I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente in

quanto strettamente connessi.
Le censure non sono fondate.
5. La CTR ha ritenuto che l’ufficio non fosse tenuto ad emettere
un preventivo accertamento usando una accezione di accertamento
atecnica e facendo, comunque, riferimento agli obblighi di
informazione preventiva del contribuente come chiaramente evincibile
dalla parte motiva “questa commissione, quindi, alla luce della
documentazione prodotta e presente in fascicolo, trattandosi di mero
ricalcolo dei dati esposti dal contribuente ritiene che l’ufficio non era
tenuto ad emettere un preventivo accertamento”.
Ed invero, il DPR 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 54 bis, comma
2, riconosce in capo all’amministrazione finanziaria il potere di: a)
correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante
riguardo alla determinazione del volume d’affari e alla liquidazione
dell’imposta; b) correggere gli errori materiali riscontrati nel riporto
delle eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni; c)
controllare la tempestività dei versamenti dell’imposta (acconto,

esame di un punto decisivo della controversia e la omessa,

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conguaglio, liquidazione periodica) e la loro coerenza con le risultanze
della dichiarazione annuale.
Si tratta dunque di controllo formale che avviene attraverso
procedure automatizzate dalle quali è scevra l’attività di verifica della
posizione sostanziale della parte contribuente. Anche di recente le

automatizzato dei dati è eseguito senza alcun intervento diretto degli
uffici e in forza delle disposizioni di legge di cui ai ricordati artt.36 bis
e 54 bis può essere attivato nei casi di mancata considerazione dei
pagamenti effettuati errata o incompleta trasmissione e/o ricezione
dei dati della dichiarazione, errori di compilazione della dichiarazione
da parte del contribuente sanabili e facilmente riconoscibili, errata
individuazione del contribuente, incoerenza della dichiarazione,
eccedenze di imposta non completamente confermate dal sistema
informativo concludendosi la procedura con un atto liquidatorio ai fini
dell’iscrizione a ruolo a titolo definitivo (cfr. Cass.S.U. n.17758/2016).
Nella specie, sulla base di quanto rappresentato dallo stesso
contribuente, con la cartella impugnata l’amministrazione aveva
erroneamente valutato le risultanze della dichiarazione contenuta
nell’Unico del 2006: quanto agli acconti Irap perché la società aveva
puntualmente pagati gli acconti alle scadenze stabilite ; quanto al
recupero del credito Ires perché l’importo spettante era
effettivamente quello indicato nell’Unico del 2005; quanto infine al
recupero del credito di imposta perché l’importo residuo era quello
indicato nell’Unico 2006, avendo solo per errore di calcolo la
contribuente omesso di indicare nelle precedenti dichiarazioni 2005
e 2004 il credito maturato nel 2003. Tali verifiche si traducono in un
controllo formale dal quale è esclusa l’attività di verifica della
posizione sostanziale della parte contribuente.

S.U. di questa Corte hanno ribadito che il procedimento di controllo

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5.a.Non sussiste la mancanza di corrispondenza tra il chiesto il
pronunciato non essendosi limitata l’Agenzia a censurare la sentenza
della CTP sotto il profilo della mancanza dell’obbligo della previa
comunicazione di irregolarità. Dalla lettura del ricorso in appello,
trascritto nel controricorso, si evince con chiarezza che l’Agenzia delle

sussistere la tardività del versamenti Irap evidenziando le
discordanze delle date di pagamento rispetto ai prospetti di rateizzo
di cui la contribuente aveva dichiarato di essersi avvalsa.
Quanto al

credito di imposta, l’Agenzia delle Entrate aveva

evidenziato nell’appello l’erroneo calcolo del credito di imposta,
superiore a quello scaturente dall’Unico 2005, presentato per l’anno
di imposta 2004.
5.b.Nessuna censura è stata sollevata in relazione all’IRES, sicchè la
relativa statuizione doveva ritenersi coperta da Giudicato.
6. E’ fondata la censura relativa al vizio di motivazione.
La CTR, nell’accogliere l’appello si è limitata ad affermare che il
contribuente non aveva dimostrato la discordanza del credito di
imposta relativo all’anno 2003 tra il dichiarato in tale anno e quello
poi riportato nelle successive dichiarazioni, senza in alcun modo
motivare, sulla base della documentazione allegata e delle specifiche
contestazioni sollevate, le ragioni della decisione
La C.T.R. non ha dato conto dell’esame dei motivi di appello
dell’Ufficio e non ha dimostrato di avere esaminato le circostanze
specifiche del caso concreto. Difetta pertanto qualunque spiegazione,
men che meno chiara, univoca ed esaustiva, delle ragioni, attribuibili

Entrate ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non

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al giudicante, giustificanti la decisione di accoglimento del gravame
dell’Ufficio.
6.a Per tutto quanto sopra esposto la sentenza impugnata va
cassata, con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa

Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese dei
presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso ; cassa la sentenza impugnata e rinvia
alla C.T.R. della Campania in diversa composizione, cui demanda di
provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, il 20.2.2018

composizione.

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