Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20239 del 25/09/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 20239 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 179-2009 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.E. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso ÌO studio
dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2014
2224

contro

PRUDENTE LOREDANA CARMELA natqa MESAGNE il 10/11/1964;
– intimata –

avverso la sentenza n. 2608/2007 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 25/09/2014

di LECCE, depositata il 20/12/2007 r.g.n. 2391/2006 +

.25q,do‘
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/06/2014 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
PESSI

ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE, che ha concluso per:
inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

5

v’

udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega verbale

R.G. 179/2009
i

FATTO E DIRITTO
Con sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Brindisi veniva
rigettata la domanda proposta da Loredana Carmela Prudente nei confronti

1/0

termine finale apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti dal 5-6-1999
al 31-10-1999, con le pronunce conseguenziali.
La Prudente proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la
riforma con l’accoglimento della domanda.
La società si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza depositata il 20-12-2007, in
accoglimento dell’appello, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto
de quo, con il diritto della Prudente alla prosecuzione del rapporto, e
condannava la società al risarcimento del danno rapportato alle retribuzioni
maturate dalla data di notifica del ricorso introduttivo, oltre rivalutazione e
interessi.
Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con tre
motivi.
La Prudente è rimasta intimata.
La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. con copia di verbale di
conciliazione in sede sindacale concluso tra le parti in data 16-2-2009.
Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.
Ciò posto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
,

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno
raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi

della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del

:.‘

atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di
legge e dichiarando che — in caso di fasi giudiziali ancora aperte — le stesse
saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa

cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a
proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue
pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad
agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in
cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della
decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda
originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29
novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341, Cass. S.U. Ord. 9-1-2013
n. 302).
Infine, non deve provvedersi sulle spese, non avendo l’intimata svolto
alcuna attività difensiva.

P . Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.
Roma 19 giugno 2014

idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di

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