Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20239 del 22/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 22/08/2017, (ud. 21/04/2017, dep.22/08/2017),  n. 20239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24641-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

FIORILLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7442/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/10/2010 R.G.N. 11432/2007.

Fatto

RILEVATO

Che, con la sentenza n. 7442/2010, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del 22.11.2006 del Tribunale della stessa città con la quale era stata dichiarata la inefficacia del termine apposto al contratto, intercorso tra Poste Italiane spa e B.S., dal 17.1.2005 al 31.3.2005, “ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio smistamento/movimentazione carichi, presso il Polo Corrispondenza Lazio, assente nel periodo dal 17.1.2005 al 31.3.2005”, nonchè la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed il risarcimento del danno quantificato nelle retribuzioni maturate dalla messa in mora alla data della sentenza;

che avverso tale sentenza Poste Italiane spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi;

che B.S. non ha svolto attività difensiva;

che il P.G. non ha formulato richieste;

che non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che, con il ricorso per cassazione, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1; la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg.; la contraddittoria e omessa pronuncia in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5) per avere erroneamente ritenuto la Corte territoriale generica la causale apposta al contratto a termine quando, invece, nel caso in esame, era ravvisabile un grado di specificità desumibile dall’indicazione, nella lettera di assunzione: a) delle ragioni sostitutive; b) delle mansioni di applicazione della parte intimata; c) della durata del contratto; d) del luogo/ufficio di applicazione; 2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 253,420 e 421 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) e la contraddittoria ed erronea motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5), per non avere i giudici di seconde cure valutato l’ammissibilità e la rilevanza degli articolati capitoli di prova e per avere omesso di spiegare le ragioni per cui la prova testimoniale non sarebbe stata meritevole di accoglimento; 3) l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5); violazione e falsa applicazione degli art. 12 disp. gen., art. 1419 c.c., D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e art. 115 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) per avere la Corte distrettuale erroneamente, una volta accertata la nullità del termine finale apposto al contratto, condannato Poste Italiane spa a riammettere in servizio il lavoratore disponendo la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;

che il primo motivo è fondato: invero, come affermato da questa Corte (cfr. tra le altre Cass. 26.1.2010 n. 1577; Cass. 26.1.2010 n. 1576), in tema di assunzione a termine di lavoratori per esigenze sostitutive, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 214/2009, l’onere di specificazione delle ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa di apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa; in un quadro caratterizzato dalla definizione di un criterio elastico, che si riflette poi sulla relatività della verifica dell’esigenza sostitutiva in concreto, per la legittimità dell’apposizione del termine è sufficiente, quindi, l’indicazione di elementi ulteriori che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente (cfr. Cass. 4267/2011; Cass. n. 27052/2011; Cass. 8966/2012; Cass. n. 13239/2012; Cass. n. 1928/2014);

che, nel caso in esame, non può condividersi, in relazione ai principi sopra enunciati, la valutazione operata dalla Corte di merito circa l’assenza di specificità della clausola apposta al contratto di lavoro a termine stipulato fra le odierne parti per non avere tenuto debito conto del fatto che erano stati indicati l’ambito territoriale di riferimento (Regione Lazio), il luogo della prestazione lavorativa (Polo Corrispondenza Lazio), le mansioni per le quali il lavoratore era stato assunto (attività di recapito, smistamento e trasporto) asseritamente corrispondenti a quelle dei lavoratori da sostituire, nonchè il periodo di riferimento: elementi questi che senza dubbio rendevano la clausola apposta non generica;

che dalla pronuncia impugnata non emerge, pertanto, una congrua considerazione di tutti gli elementi indicati nel contratto individuale e considerati come significativi dalla giurisprudenza (cfr. Cass. n. 1605/2016 e Cass. n. 182/2016);

che, per quanto sopra considerato, il primo motivo deve essere accolto, assorbito l’esame degli altri, con cassazione della sentenza in relazione alle censura accolta e rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che verificherà, anche alla luce delle questioni il cui esame è stato ritenuto assorbito, la legittimità del termine apposto al contratto provvedendo, altresì, alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2017

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