Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20238 del 03/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/10/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 03/10/2011), n.20238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21165-2009 proposto da:

C.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO

CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CIANCIARUSO NICOLA, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 50/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di MILANO del 30.5.08, depositata il 02/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Lucisano Claudio che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Il 2 luglio 2008 la commissione tributaria regionale di Milano ha respinto l’appello proposto da C.P. nei confronti dell’Agenzia delle entrate, confermando la cartella di pagamento per IRPEF 2000 emessa per omesso pagamento dell’ultima rata relativa all’istanza di condono avanzata dal contribuente L. n. 289 del 2002, ex art. 9-bis. Ha motivato la decisione ritenendo che la sanatoria non si fosse perfezionata con il semplice pagamento della prima rata e che ogni omesso pagamento successivo inficiasse la sanatoria richiesta. Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a unico motivo, il contribuente; l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso”. “Con unico motivo, corredato da idoneo quesito, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 9-bis cit., per avere i giudici d’appello negato, in relazione al condono specificamente previsto da tale disposizione e con riferimento al mancato pagamento dell’ultima rata, l’applicazione della disciplina dettata in via generale per il condono ordinario dalla legge medesima, che comportava la definitività immediata e la intangibilità successiva della sanatoria. Il rilievo non coglie nel segno e consente la delibazione della questione sul cd. “condono demenziale”, dando continuità ai principi enunciati da questa Sezione nelle sentenze 6 ottobre 2010, n. 20745 (Giust. civ. Mass. 2010, 10) e 11 ottobre 2010, n. 20966 (Il civilista 2010, 12, 20)”.

“Con la prima pronunzia si è affermato: “Il condono previsto alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono demenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16 le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive”.

“Con la seconda pronunzia si è ribadito: In ragione del carattere eccezionale del condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, ed in assenza di clausole esplicitamente riferibili a tale istituto, non può sussistere un principio generale destinato a valere in caso di silenzio del legislatore diretto a riconoscere effetti al pagamento tardivo; tale forma di condono, infatti, è perfezionabile solo mediante il pagamento dell’intera imposta dovuta entro le scadenze stabilite dalla norma.” “Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite;

osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta infondatezza del ricorso; che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 3000 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011

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