Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20237 del 31/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20237 Anno 2018
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 18243/2014 R.G. proposto da
Stefano Loconte, difensore di se stesso, elettivamente domiciliato in Roma
alla via Giovanni Battista Martini n.14 presso l’avv. Marzia Paolella
– ricorrente contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata
dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente avverso la sentenza n.38/3/13 della Commissione Tributaria Regionale della
Puglia, sez.3, del 26/11/2012, depositata il 27/5/2013 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14/3/2018 dal
Consigliere Andreina Giudicepietro;
udito il Procuratore Generale Immacolata Zeno, che ha concluso per
l’accoglimento limitatamente alla deducibilità della sola assicurazione
previdenziale soggettiva.

Data pubblicazione: 31/07/2018

FATTI DI CAUSA
1. Stefano Loconte ricorre con un unico motivo avverso l’Agenzia delle
Entrate per la cassazione della sentenza n.38/3/13 della Commissione
Tributaria Regionale della Puglia, sez.3, del 26/11/2012,

depositata il

27/5/2013 e non notificata, che, in controversia concernente l’impugnativa
della cartella di pagamento n.01420080053365673 notificata il 19/12/2008,

dichiarazione dei redditi Modello Unico per l’anno 2005 ex art. 36 ter D.P.R.
n.600/73, ha parzialmente accolto l’appello del contribuente avverso la
sentenza della C.T.P. di Bari, che, a sua volta, aveva parzialmente accolto il
ricorso introduttivo del contribuente.
2.

Con la sentenza impugnata, la C.T.R. della Puglia ha ritenuto

infondata la doglianza relativa al difetto di motivazione della cartella
esattoriale e, nel merito, ha escluso la deducibilità del contributo
previdenziale integrativo, del premio dell’assicurazione sulla vita e delle
spese di ristrutturazione immobiliare; ha, invece, accolto l’appello del
contribuente in relazione agli importi previdenziali, dichiarandone la
deducibilità.
3. A seguito del ricorso di Stefano Loconte, l’Agenzia delle Entrate si
costituiva e resisteva con controricorso notificato il 30/9/2014.
4. Il ricorrente ha depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia l’erroneità della
motivazione della sentenza impugnata circa un fatto decisivo per il giudizio,
che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma
1, n.5, cod. proc. civ., con particolare riferimento all’omessa valutazione
della documentazione fornita dal contribuente ai giudici di merito.
1.2. Il motivo è inammissibile.
1.3. Nella fattispecie trova applicazione “ratione temporis” (ai sensi
dell’art. 54 , co. 3 dl 83/2012) il nuovo testo dell’art. 360, co.1, nr.5,
c.p.c., in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata in data
successiva all’il settembre 2012, sicchè il vizio della motivazione è

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con la quale si informava il contribuente dell’esito della liquidazione della

deducibile soltanto in termini di “omesso esame circa un fatto decisivo per
il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” .
Il nuovo testo del n.5) dell’art. 360 cod. proc. civ. introduce
nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto
storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della
sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione

avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che,
nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e
369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il
“fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o
extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto
sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”.
Resta estranea una verifica della sufficienza e della razionalità della
motivazione sulle “quaestiones facti”, la quale implichi un raffronto tra le
ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le
risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito.
L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso
esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico
rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,
ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie
astrattamente rilevanti.
Così delimitato l’ambito di indagine, con riferimento al ricorso oggetto
del presente giudizio, deve rilevarsi che è sicuramente inammissibile la
doglianza relativa alla deducibilità dei premi pagati per assicurazione sulla
vita a favore del coniuge a carico. Ed invero, il giudice di appello nella
motivazione dà atto che risultano pagati i premi per l’assicurazione, ma
rigetta l’impugnazione, evidentemente ritenendo necessaria la produzione
del contratto di assicurazione, che il ricorrente non aveva depositato. La
decisione della C.T.R. non poteva, quindi, essere impugnata sotto il profilo
dell’omessa valutazione del materiale istruttorio (in particolare i documenti
attestanti i pagamenti dei premi), poiché tale valutazione vi è stata (anche
se con un risultato sfavorevole per il contribuente). Gli ulteriori profili di

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tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato,

doglianza, relativi alla violazione degli artt. 13 e 15 T.u.i.r. in riferimento
alla detraibilità delle spese per i premi assicurativi versati in favore del
coniuge fiscalmente a carico, sono anch’essi inammissibili, perché non
riconducibili all’ipotesi di cui all’art. 360, comma 1, n.5 c.p.c., bensì alla
diversa censura della violazione di legge di cui al n.3 dell’articolo citato;
inoltre, la doglianza si riferisce alla motivazione adottata dal giudice di

E’ inammissibile anche la questione della deducibilità degli oneri per la
previdenza complementare versati in favore del coniuge fiscalmente a
carico, poiché tale deducibilità è stata ammessa dal giudice di appello, che
ha riformato sul punto la sentenza di primo grado, ed il ricorrente non ha
alcun interesse ulteriore da far valere sul punto.
Parimenti inammissibile è la doglianza relativa alla deducibilità delle
spese di ristrutturazione, poiché i giudici di appello l’hanno rigettata,
rilevando che essa non era stata avanzata tempestivamente con il ricorso
introduttivo del giudizio di primo grado, ma solo tardivamente in un
momento successivo.
Il ricorso del contribuente non coglie, quindi, la ratio della decisione,
poiché lamenta la mancata valutazione della documentazione prodotta a
supporto dell’impugnazione, senza in alcun modo contestare la motivazione
addotta dai giudici di appello, basata sulla tardività della stessa.
Infine, risulta inammissibile anche l’ultima censura relativa alla
deducibilità del contributo di euro 4.080,00, perché relativo al pagamento
della prima rata del contributo soggettivo dell’anno 2003 e non del
contributo integrativo, come ritenuto dal giudice di appello.
Secondo il ricorrente, la C.T.R. della Puglia avrebbe erroneamente
qualificato il contributo come “integrativo” e conseguentemente ne avrebbe
escluso la deducibilità, che invece è prevista per il diverso contributo
“soggettivo”. Anche qui la censura, avente ad oggetto l’erronea
qualificazione del contributo ai fini della sua deducibilità, tende al raffronto
tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e
le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di

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primo grado, non più censurabile in questa sede.

merito, per cui non è riconducibile all’omesso esame di un fatto decisivo,
secondo la nuova formulazione dell’art.360, comma 1, n.5, c.p.c.
1.7. Attesa la soccombenza, parte ricorrente deve essere condanna al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle
Entrate, come liquidate in dispositivo.
Sussistono i requisiti per il versamento da parte del ricorrente

dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R.
n.115/02.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in
favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in euro 2.800,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Sussistono i requisiti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R.
n.115/02.
Così deciso in Roma il 14 marzo 2018

dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, pari a quello

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