Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20237 del 21/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 21/08/2017, (ud. 21/06/2017, dep.21/08/2017),  n. 20237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6710-2016 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. – C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO ed

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– ricorrenti-

contro

P.G.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FARINI

62, presso lo studio dell’avvocato LUCIO GOLINO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANGELO RIVA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 249/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 09/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. P.G.B. ha proposto opposizione contro l’avviso di addebito avente ad oggetto il pagamento di contributi da versare alla gestione commercianti dell’Inps per gli anni 2005-2012;

2. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione; la Corte d’Appello di Brescia, con sentenza pubblicata il 9/9/2015, ha accolto l’appello del P., ritenendo insussistenti i requisiti per l’iscrizione della gestione commercianti: la Corte ha infatti osservato che non vi era prova dello svolgimento, da parte dell’opponente, di un attività imprenditoriale, svolta con abitualità e prevalenza, organizzata e diretta, con il lavoro proprio, in quanto l’unica attività svolta dalla società B.P.G. di P.G.B. & c. s.n.c., di cui il P. era socio, consisteva nella riscossione dei canoni di locazione dei beni immobili di cui essa era proprietaria;

3. l’Inps propone ricorso per la cassazione di tale sentenza; resiste il P.;

4. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;

5. il Collegio autorizza la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. con il ricorso in esame l’Inps deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 202, 203 e 208 e L. n. 45 del 1986, art. 3;

2. il ricorso è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, (anche alla luce di Cass. Sez. Un. 21/3/2017, n. 7155), in quanto il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per mutare l’orientamento espresso in fattispecie del tutto sovrapponibili al caso in esame (cfr. Cass. ord., 11/2/2013, n. 3145; Cass. 6.9.2016 n. 17643; Cass. 25/8/2016, n. 17328);

3. presupposto per 1′ iscrizione alla gestione commercianti, in forza della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29, e della L. n. 45 del 1986, art. 3, è lo svolgimento da parte dell’interessato di attività commerciale;

4. la società di persone che svolge un’attività volta alla locazione di immobili di sua proprietà e alla riscossione dei canoni di locazione non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che essa non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare (Cass. ord., 11/2/2013, n. 3145; Cass. 6/9/2016, n. 17643; Cass. ord., 16/12/2016, n. 25017);

5. non rileva di per sè il contenuto dell’oggetto sociale, ma si deve considerare lo svolgimento in concreto di un’attività commerciale (Cass. n. 25017/2016, cit.);

6. l’eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell’art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti propri, per come sopra ricostruiti;

7. la verifica della sussistenza di requisiti di legge è compito del giudice di merito, fermo restando che l’onere probatorio grava sull’ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo (cfr. ex multis Cass., 20 aprile 2002, n. 5763; Cass., 6 novembre 2009, n. 23600);

8. anche sotto il profilo soggettivo, la Corte – dopo aver dato atto che per l’iscrizione alla gestione commercianti è necessaria la verifica della sussistenza degli elementi della abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa, nonchè degli altri requisiti eventualmente previsti dalle rispettive discipline normative di settore (Cass., 19 gennaio 2016, n. 873; Cass., n. 5444/2013), e fermo restando che l’onere probatorio grava sull’ente previdenziale – ha escluso il coinvolgimento diretto nel lavoro aziendale del P., e tale accertamento, in quanto appare adeguatamente motivato e privo di illogicità e contraddizioni, è insindacabile in questa sede;

9. dal rigetto del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo;

10. sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.700,00 per compensi professionali e in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli altri accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA