Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20237 del 03/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/10/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 03/10/2011), n.20237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20850-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 64/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di MILANO del 30.6.08, depositata l’8/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR di Milano, con sentenza dell’8 agosto 2008, ha respinto l’appello avanzato dall’agenzia delle entrate nei confronti di M.M., avverso la sentenza della CTP di Milano che aveva accolto l’impugnazione delle cartella di pagamento per IRAP 2002 notificata 29 settembre 2006. Il 25 settembre 2008 l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo di censura; parte intimata non ha svolto attività difensiva”.

“Con l’unico mezzo d’impugnazione la ricorrente, deducendo violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 46 e 57 e della L. n. 289 del 2002, art. 7 premesso che il contribuente si è avvalso nelle more del procedimento del condono di cui alla denunciata normativa, sostiene fondatamente che i giudici di secondo grado hanno erroneamente dichiarato tardivo il rilievo preliminare fatto dall’ufficio in appello, in quanto avrebbero dovuto dichiarare immediatamente estinto il giudizio senza pronunciare sul merito del gravame. Sul punto si osserva che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, i giudici d’appello avevano l’obbligo di verificare, se del caso avvalendosi dei poteri istruttori all’epoca conferiti dal D.Lgs. n. 546 del 1992 se l’istanza di definizione fosse da ritenersi efficace.

Si trattava di una questione con la quale veniva posta in contestazione l’esistenza del rapporto processuale in corso, e che, pertanto, doveva essere esaminata e decisa in via pregiudiziale (Cass. 2274/07 e 4398/08). Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’unica parte costituita; osservato che il ricorso è stato ritualmente notificato alla parte contribuente il 28 settembre 2009 e che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta fondatezza del ricorso per cassazione;

considerato che da ciò consegue la cassazione della sentenza d’appello senza, stante la manifesta infondatezza del ricorso introduttivo della contribuente che consente la pronuncia immediata nel merito ex art. 384 c.p.c.; che nell’evoluzione della vicenda processuale si ravvisano giusti motivi per compensare le spese delle fasi di merito, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso in-troduttivo, condanna il contribuente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 1.100 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011

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