Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20236 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/09/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 25/09/2020), n.20236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 8912/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

R.B. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv.

ENZO FILARDI, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

FRANCESCO VENTURA in Roma, Via Federico Confalonieri, 2;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Calabria, n. 2612/18, depositata in data 13 settembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 9 settembre 2020 dal Consigliere Relatore Dott. D’Aquino

Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il contribuente ha impugnato tre avvisi di accertamento relativi ai periodi degli anni di imposta 2003 – 2005, con i quali è stato accertato maggior reddito con metodo sintetico D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 38, commi 4 e 5, in forza dell’esecuzione di due bonifici nell’agosto 2005 in costanza di una situazione reddituale dichiarata non compatibile con l’esecuzione dei suddetti bonifici;

che la CTP di Cosenza ha accolto il ricorso e la CTR della Calabria, con sentenza in data 13 settembre 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, osservando il giudice di appello che la documentazione prodotta dal contribuente comprovava che il contribuente avesse svolto attività lavorativa in Germania dal 1990 al 2003 e ritenendo che l’esecuzione dei versamenti in oggetto fosse da ricondurre alla disponibilità finanziaria conseguente alla pregressa attività lavorativa;

che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso il contribuente, che a sua volta propone ricorso incidentale affidato a un unico motivo;

che la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

che successivamente parte contribuente ha fatto pervenire istanza di sospensione D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6;

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Stante il pervenimento della suddetta istanza di sospensione, non sussistono i presupposti per la trattazione del ricorso a termini dell’art. 375 c.p.c., commi 1 e 2.

P.Q.M.

La Corte dispone la rimessione del fascicolo alla Quinta Sezione

Civile per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020

Depositato in cancelleria il 25 settembre 2020

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