Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20236 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. II, 15/07/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 15/07/2021), n.20236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26585-2019 proposto da:

M.A., rappresentato e difeso dall’avv. LUCIANO ASARO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS) IN PERSONA DEL MINISTRO

PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il

29/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/02/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

M.A. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre avanti il Tribunale di Palermo ricorso avverso la decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Trapani, che aveva rigettato la sua istanza di ottenimento della protezione in relazione a tutti gli istituti previsti. Il richiedente asilo ebbe – in sede amministrativa – a rappresentare d’aver abbandonato il suo Paese poiché l’organizzazione umanitaria, per la quale lavorava, era accusata di osteggiare il Presidente-dittatore allora in carica, sicché altri collaboratori dell’associazione furono arrestati mentre egli, benché non raggiunto da minacce od attenzioni da parte della Polizia, aveva deciso di espatriare.

Il Tribunale panormita ebbe a rigettare la domanda del richiedente in relazione a tutti gli istituti previsti dalla normativa in tema di protezione internazionale ritenendo non credibile il suo narrato circa le ragioni dell’espatrio; non sussistente in (OMISSIS) una situazione socio-politica connotata da violenza diffusa; non rilevante le vicissitudini vissute in Libia poiché mero Paese di transito e non concorrenti condizioni atte a sostenere l’accoglimento dell’istanza di concessione della protezione umanitaria.

Il M. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Collegio panormita articolato su tre motivi e depositato nota con documenti.

Il Ministero degli Interni, ritualmente vocato, s’e’ costituito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal M. risulta inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n 7155/17 -. In limine deve la Corte rilevare l’inammissibilità, ex art. 372 c.p.c., della documentazione dimessa con la nota dianzi evocata, posto che non rientrano nella fattispecie disciplinata dalla citata norma.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce vizio di violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2 e 14, omesso esame nonché vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della protezione internazionale.

Osserva il ricorrente come il Collegio panormita ha errato nel ritenere non concorrenti ragioni per accogliere la sua domanda di protezione poiché nel suo narrato erano evidenziate fattispecie riconducibili ad istituti disciplinati da detta normativa, almeno in relazione all’istituto della protezione sussidiaria come anche ritenuto dal Tribunale di Genova in caso analogo.

La censura mossa s’appalesa inammissibile poiché generica, in quanto il ricorrente non si confronta in effetti con la partita motivazione esposta dal Tribunale circa la non credibilità del suo narrato – generico e minimante circostanziato -.

Inoltre non evidenzia il fatto storico non esaminato dai primi Giudici ai fini del vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5; mentre il vizio per illogicità di motivazione non è più previsto dall’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c.

Con la seconda ragione di doglianza il M. lamenta violazione delle norme D.P.R. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 e art. 19 ed illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della protezione umanitaria chiesta.

Osserva il ricorrente come il Collegio panormita, in altro caso afferente suo concittadino, ha riconosciuto detta protezione in ragione della situazione sociopolitica del (OMISSIS), siccome anche fatto da atri Uffici giudiziari di merito, ed, inoltre, non ha valutato adeguatamente gli elementi forniti ad illustrazione del sua inserimento sociale in Italia, ossia gli attestati di studio e partecipazione a corso professionale.

Anche in relazione a tale censura l’argomento critico svolto prescinde dal confronto con la motivazione illustrata, al riguardo il narrato reso dal M., da parte dal Collegio panormita, che ha puntualmente esaminato la concorrenza di condizioni di vulnerabilità – motivatamente escludendole – in relazione alla specifica situazione del richiedente asilo, anche con riguardo al suo stato di salute.

Inoltre il Tribunale ha escluso la concorrenza di elementi lumeggianti radicamento sociale e tale conclusione rimane confermata, non già, smentita dalla precisazione del ricorrente che l’unica attività all’uopo rilevante risulta esser configurata da attestato di studio e di partecipazione a corso professionale.

Con la terza doglianza il M. deduce violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 poiché il Tribunale non ha valutato la situazione socio-politica del Paese di transito ossia la Libia.

La censura si compendia nell’apodittica affermazione che i primi Giudici non ebbero a valutare tale dato, ma ciò si pone in palese contrasto con l’apposita motivazione sul punto resa dal Tribunale, ossia che la Libia per il M. era mero Paese di transito senza alcuna ragione di suo di radicamento; inoltre il ricorrente nemmeno aveva allegato d’aver subito colà violenze particolari, che hanno comportato postumi psico-somatici apprezzabili.

Duque non solo l’argomento critico svolto non svolge confronto con la motivazione esposta nel decreto impugnato, ma neppure attinge, con specifica censura, l’accertamento fatto dal Tribunale al riguardo.

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione poiché il controricorso depositato privo dei requisiti propri di detto atto processuale.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di camera di consiglio, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA