Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20235 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/09/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 25/09/2020), n.20235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 6486/2019 R.G. proposto da:

B.I. (C.F. (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’Avv.

DOMENICO DI CASOLA e dall’Avv. DAVIDE FIORENTINO, elettivamente

domiciliata presso lo studio DI STASIO in Roma, Via Federico

Rosazza, 52;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, n. 6638/2018, depositata in data 10 luglio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 10 luglio 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La contribuente B.I. ha impugnato una cartella di pagamento relativa al periodo di imposta dell’anno 2006, emessa a seguito di accertamento emesso nei confronti della società Centro Carni SRL, della quale la contribuente era socia al 33%;

che la CTP di Napoli ha rigettato il ricorso e la CTR della Campania, con sentenza in data 10 luglio 2018, ha rigettato l’appello della contribuente;

che il giudice di appello ha ritenuto che la cartella trova fondamento nel menzionato avviso di accertamento notificato alla ricorrente, il cui ricorso era stato dichiarato inammissibile dalla CTP di Napoli e che, in tal caso la definitività dell’accertamento vincola l’Ufficio all’emissione della cartella, non potendosi ritenersi ostative le pronunce di annullamento non definitive emesse nei confronti della società;

che ha proposto ricorso per cassazione la contribuente affidato a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’Ufficio;

che la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

La ricorrente ha chiesto, con memoria ex art. 378 c.p.c., in via preliminare disporsi “la riunione al giudizio RGR n. 8547/2016, avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento societario emesso nei confronti della società Centro Carni srl, da cui trae origine, in ragione del rapporto di pregiudizialità / dipendenza il recupero disposto nei confronti della ricorrente B.I. che è soda nella misura del 33% della predetta società”;

che la suddetta causa pende presso la Quinta Sezione di questa Corte;

che si rende opportuno valutare la riunione del presente giudizio a quello n. 8547/2016 R.G., stante la pregiudizialità del giudizio avente ad oggetto la rettifica dell’accertamento del maggior reddito societario conseguente all’accertata emersione di utili extracontabili, rispetto all’accertamento dell’incremento del reddito da partecipazione del socio;

che, pertanto, non sussistono i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., commi 1 e 2.

P.Q.M.

La Corte dispone la rimessione del fascicolo alla Quinta Sezione Civile per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2020.

Depositato in cancelleria il 25 settembre 2020

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