Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20234 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/09/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 25/09/2020), n.20234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 32435-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.D.V.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3369/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 22/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1.-. M.D.V.S. ha impugnato l’avviso di classamento ai sensi della L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, riguardanti alcune sue proprietà immobiliari in Roma. Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado con sentenza del 11.7.2016. Propone appello l’Agenzia e la CTR, rilevando che l’appello è stato notificato a mezzo posta privata ((OMISSIS)) e ritenuta detta notifica inesistente poichè la L. n. 124 del 2017 che consente la notifica di atti giudiziari a mezzo poste private si applica solo a far data dal 10.9.2017 ha dichiarato l’appello inammissibile.

2. – Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi a un motivo. Non si è costituito l’intimato. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

3. – La ricorrente Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, osservando che nella fattispecie l’ufficio si avvalso di una delle modalità di notifica dell’atto di appello consentite dalla norma e cioè la notifica tramite operatore privato.

4. – Ritenuto che deve verificarsi la regolarità e tempestività della notifica, anche con riguardo alla sua ricezione da parte del destinatario non costituito in appello e pertanto è necessario acquisire il fascicolo del merito non presente in atti.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone l’acquisizione del fascicolo del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

 

 

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