Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20234 del 21/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 21/08/2017, (ud. 06/06/2017, dep.21/08/2017),  n. 20234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12801/2016 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 122,

presso lo studio dell’avvocato FABIO MICALI, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO MICALI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 965/2015 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI

GOTTO, depositata il 22/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che con la sentenza impugnata il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, adito ex art. 445 bis c.p.c., ha rigettato il ricorso proposto da C.R. in opposizione alle conclusioni del consulente tecnico che, in sede di accertamento tecnico preventivo, aveva riscontrato a suo carico un quadro patologico implicante una percentuale di invalidità inferiore alla soglia legale prevista per la pensione di inabilità;

che la Corte territoriale aveva fondato la decisione sul rilievo che le doglianze sollevate dalla ricorrente consistevano in una diversa valutazione delle certificazioni prodotte ed esaminate dal consulente tecnico;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la C. sulla base di quattro motivi;

che l’INPS ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 149 disp. att. c.p.c., in relazione alla L. n. 118 del 1971, art. 1 e segg. nonchè dell’art. 445 bis c.p.c. e delle norme in tema di diritto di difesa e principio del contraddittorio e del principio di allegazione delle prove nel giudizio di cui all’art. 115 Cost., osservando che con il ricorso era stato censurato il non corretto esercizio della discrezionalità tecnica da parte del consulente di ufficio, mediante deduzioni specifiche in ordine alla corretta valutazione delle patologie diagnosticate, ed esposta la necessità di espletare una nuova consulenza tecnica;

che con il secondo motivo la ricorrente deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, rilevando che la motivazione è insufficiente e, comunque, contraddittoria, limitandosi al rigetto della domanda per insussistenza del requisito sanitario, in assenza di un quadro completo e di una ricostruzione in diritto circa gli aspetti della controversia;

che con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento alla condanna alle spese processuali di entrambe le fasi del giudizio, rilevando che doveva trovare applicazione nella fattispecie l’art. 152 disp. att. c.p.c., poichè ella aveva depositato dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso di un reddito inferiore ai limiti di legge, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni;

che con il quarto motivo deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, rilevando che la motivazione in punto di liquidazione delle spese è insufficiente e, comunque, contraddittoria, poichè si limita ad affermare la sussistenza della condotta temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c., per il fatto che l’opposizione era basata su rilievi non tempestivamente svolti nel termine assegnato dopo l’invio dell’elaborato, senza fornire riferimenti normativi per giustificare il ragionamento adottato;

che il primo motivo – contenente doglianze che si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione – è manifestamente infondato in ragione della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel giudizio in materia di invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può ai può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice (cfr. ex multis Cass. n. 569 del 2011; n. 9988 del 2009; Cass. n. 1652 del 03/02/2012);

che il secondo motivo è inammissibile, posto che il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5), introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (Sez. U. n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831), laddove nella specie la censura si risolve nella denuncia di profili di insufficienza e contraddittorietà della motivazione;

che il terzo motivo è, altresì, inammissibile perchè non pertinente alla ratio sottesa alla statuizione relativa alla liquidazione delle spese a carico della ricorrente, la quale si fonda sulla ravvisata temerarietà della condotta, talchè esula dalla sussistenza dei presupposti l’art. 152 disp. att. c.p.c.;

che in relazione al quarto motivo valgono i profili di inammissibilità già rilevati con riferimento al secondo motivo;

che in base alle svolte argomentazioni ricorso rigettato, con esclusione di statuizioni sulle spese a carico della ricorrente, stante la dichiarazione sostitutiva ex art. 152 c.p.c., in atti.

PQM

 

rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA