Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20234 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. II, 15/07/2021, (ud. 19/02/2021, dep. 15/07/2021), n.20234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24425-2019 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO LIBERTA’ CIVILI IMMIGRAZIONE

UNITA’ DUBLINO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.F., alias S.F., rappresentato e difeso dall’avv.

ASSUNTA FICO, e domiciliato presso il suo studio in Crotone (KR),

Via Libertà n. 27/B;

– controricorrente –

avverso il decreto del 1743/2019 TRIBUNALE di CATANZARO, depositato

il 21/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Ministero dell’Interno, Unità Dublino, ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione del decreto del Tribunale di Catanzaro n. 1743/2019, depositato il 21.6.2019, con il quale è stato accolto il ricorso proposto da F.F., alias S.F. avverso il provvedimento di trasferimento in Germania, individuato dall’amministrazione quale Stato membro dell’Unione Europea competente all’esame della domanda di protezione internazionale proposta dallo straniero.

Resiste con controricorso F.F., alias S.F..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il Ministero ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 del Regolamento U.E. n. 604/2013 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il Tribunale avrebbe erroneamente ravvisato la violazione dell’obbligo informativo previsto a favore dello straniero, al quale non era stato consegnato l’opuscolo informativo previsto dall’art. 4 del Regolamento U.E. n. 604/2013. Ad avviso del Ministero, tale adempimento non sarebbe necessario, essendo sufficiente la consegna dell’opuscolo informativo di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10 la cui consegna allo straniero richiedente asilo è attestata dal cd. modello C3 che lo stesso sottoscrive all’atto della presentazione della domanda di protezione internazionale.

Con il secondo motivo, il Ministero lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perché il Tribunale avrebbe dovuto considerare assolto l’obbligo informativo a carico della P.A. mediante la consegna dell’opuscolo di cui al richiamato D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10 attestato – appunto – dalla sottoscrizione dello straniero apposta sul modello C3.

Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate.

Va innanzitutto osservato che il Regolamento U.E. n. 604/2013 (cd. Nuovo regolamento Dublino III) prevede, agli artt. 4 e 5, precise garanzie a contenuto partecipativo – informativo a beneficio del soggetto coinvolto in un procedimento di trasferimento in altro Stato dell’Unione Europea che sia competente all’esame della sua domanda di protezione internazionale.

In particolare, l’art. 4 stabilisce che “1. Non appena sia presentata una domanda di protezione internazionale ai sensi dell’art. 20, paragrafo 2, in uno Stato membro, le autorità competenti dello stesso informano il richiedente dell’applicazione del presente regolamento, specificando in particolare:

a) le finalità del presente regolamento e le conseguenze dell’eventuale presentazione di un’altra domanda in uno Stato membro diverso, nonché le conseguenze dello spostarsi da uno Stato membro a un altro durante le fasi in cui si determina lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento e in cui è esaminata la domanda di protezione internazionale;

b) i criteri di determinazione dello Stato membro competente, la gerarchia di tali criteri nelle varie fasi della procedura e la loro durata, compreso il fatto che una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro può comportare che tale Stato membro diventi competente ai sensi del presente regolamento anche se tale competenza non si basi su tali criteri;

c) il colloquio personale ai sensi dell’art. 5 e la possibilità di presentare informazioni relative alla presenza di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela negli Stati membri, compresi i modi in cui il richiedente può presentare tali informazioni;

d) la possibilità di impugnare una decisione di trasferimento e, ove applicabile, di chiedere la sospensione del trasferimento;

e) il fatto che le autorità competenti degli Stati membri possono scambiarsi dati relativi al richiedente al solo scopo di rispettare i loro obblighi derivanti dal presente regolamento;

f) il diritto di accesso ai propri dati e il diritto di chiedere che tali dati siano rettificati se inesatti o che siano cancellati se trattati illecitamente, nonché le procedure da seguire per esercitare tali diritti, compresi gli estremi delle autorità di cui all’art. 35 e delle autorità nazionali garanti per la protezione dei dati personali che sono responsabili in merito alla tutela dei dati personali.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite al richiedente per iscritto in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. A questo fine gli Stati membri si avvalgono dell’opuscolo comune redatto conformemente al paragrafo 3.

Ove necessario per la corretta comprensione del richiedente, le informazioni sono fornite anche oralmente, ad esempio in relazione con il colloquio personale di cui all’art. 5”.

Il successivo art. 5 prevede invece che “1. Al fine di agevolare la procedura di determinazione dello Stato membro competente, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione effettua un colloquio personale con il richiedente. Il colloquio permette anche la corretta comprensione delle informazioni fornite al richiedente ai sensi dell’art. 4.

2. Il colloquio personale può non essere effettuato qualora: a)il richiedente sia fuggito; o

b) dopo aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 4, il richiedente abbia già fornito informazioni pertinenti per determinare lo Stato membro competente in altro modo. Gli Stati membri che non effettuano il colloquio offrono al richiedente l’opportunità di presentare ogni altra informazione pertinente per determinare correttamente lo Stato membro competente prima che sia adottata la decisione di trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente ai sensi dell’art. 26, paragrafo 1.

3. Il colloquio personale si svolge in tempo utile e, in ogni caso, prima che sia adottata la decisione di trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente ai sensi dell’art. 26, paragrafo 1.

4. Il colloquio personale è effettuato in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile e nella quale questi è in grado di comunicare. Ove necessario, gli Stati membri si avvalgono di un interprete che sia in grado di garantire una comunicazione adeguata tra il richiedente e la persona che effettua il colloquio personale.

5. Il colloquio personale si svolge in condizioni tali da garantire un’adeguata riservatezza. Esso è condotto da una persona qualificata a norma del diritto nazionale.

6. Lo Stato membro che effettua il colloquio personale redige una sintesi scritta dello stesso che contenga almeno le principali informazioni fornite dal richiedente durante il colloquio. Tale sintesi può assumere la forma di una relazione o di un modulo standard. Lo Stato membro provvede affinché il richiedente e/o l’avvocato o altro consulente legale che rappresenta il richiedente abbiano tempestivamente accesso alla sintesi”.

La regolamentazione contenuta nelle due richiamate disposizioni del Regolamento U.E. n. 604/2013 è articolata in una serie di dettagliate prescrizioni finalizzate ad assicurare che il trasferimento del richiedente asilo verso il Paese membro dell’Unione Europea nel quale per la prima volta lo stesso ha presentato domanda di protezione internazionale, e che quindi è compente ad esaminarla, avvenga con modalità uniformi per tutto il territorio dell’Unione Europea, ed idonee a garantire che l’interessato abbia sempre contezza di quanto gli accade e sia pienamente consapevole del significato dei vari atti che lo riguardano e dei diritti, partecipativi e di impugnazione, che in relazione ad essi gli sono riconosciuti.

Le garanzie partecipative ed informative, pertanto, sono state fissate direttamente dal Nuovo regolamento di Dublino, senza alcun rinvio alla normativa interna dei vari Stati membri, se non per gli aspetti strettamente relativi alla tutela giurisdizionale. Di conseguenza, le previsioni della norma Eurounitaria sono direttamente applicabili nel diritto interno ed hanno carattere tassativo.

In questa direzione si è orientato il Consiglio di Stato, il quale ha affermato che il mancato assolvimento dell’obbligo informativo di cui all’art. 4 non è superabile per effetto dello svolgimento del colloquio previsto dall’art. 5, sia pure alla presenza di un mediatore culturale (Cons. Stato, Sentenze n. 4199 e 4200 del 08/09/2015). Simile interpretazione merita di essere confermata, anche in considerazione del fatto che la norma Eurounitaria non prevede le due diverse garanzie (obbligo informativo e colloquio) in rapporto di alternatività l’una rispetto all’altra, ma afferma che esse devono essere entrambe assicurate al richiedente asilo.

E’ opportuno precisare che la circostanza che in materia di impugnazione del provvedimento emesso ai sensi della normativa sui ricollocamenti dei richiedenti asilo all’interno del territorio dell’U.E. si sia pronunziato, nel 2015, il Consiglio di Stato è giustificata dal fatto che soltanto nel 2018 questa Corte ha affermato che detta controversia “… è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la situazione giuridica soggettiva dello straniero che chiede protezione internazionale ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali la cui giurisdizione spetta, in mancanza di una norma espressa che disponga diversamente, all’autorità giurisdizionale ordinaria” (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 8044 del 30/03/2018, Rv. 647569).

Il mancato rispetto, da parte dell’autorità dello Stato membro, delle garanzie di cui ai richiamati artt. 4 e 5 del Nuovo Regolamento di Dublino non può, quindi, essere ovviato con una conoscenza acquisita aliunde dall’interessato, poiché in tal modo si frustrerebbe l’esigenza di uniforme trattamento dello straniero in tutto in territorio dell’Unione che è evidentemente alla base della norma Eurounitaria in esame. Per la medesima ragione non si può ammettere il ricorso a categorie logiche idonee a configurare una presunzione di conoscenza, né è possibile richiamare il principio di diritto interno per cui alla violazione della disposizione a contenuto processuale consegue la nullità dell’atto solo quando la parte alleghi e dimostri la concreta compressione dei propri diritti di azione o difesa in giudizio. Detto principio, infatti, si risolve in ultima analisi in un meccanismo di neutralizzazione indiretta della specifica garanzia prevista dal legislatore Eurounitario e, se fosse ammesso in relazione alla norma di origine sovranazionale, finirebbe per frustrarne, sia pure in modo indiretto, la finalità ultima, affidando la garanzia dell’effettiva unitarietà del trattamento del richiedente asilo in tutto il territorio dell’Unione non già alla buona prassi degli organi e delle autorità del singolo Stato membro, bensì alla completa formulazione della censura da parte del richiedente asilo nei confronti del quale quelle garanzie siano state, di fatto, negate.

Nel caso specifico, pertanto, il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto che l’amministrazione avesse dimostrato soltanto la consegna dell’opuscolo informativo di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10 e non invece di quello, cd. “comune” – appunto perché il suo contenuto è declinato da norma di diritto Eurounitario – previsto dall’art. 4 del Regolamento U.E. n. 604/2013.

Nell’ambito della specifica procedura prevista dal Nuovo regolamento di Dublino, infatti, i già richiamati artt. 4 e 5 prevedono:

1) che debba essere consegnato al richiedente asilo l’opuscolo che ogni Stato membro ha l’onere di predisporre secondo quanto previsto dall’art. 4 ed in conformità con il modello allegato al Regolamento Eurounitario;

2) che debba essere effettuato il colloquio di cui all’art. 5, con le modalità e le garanzie previste da detta ultima disposizione.

Il giudice di merito, nel compiere tale verifica, ha riscontrato la diversità strutturale tra l’opuscolo informativo che dev’essere consegnato al richiedente la protezione internazionale ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5, ed opuscolo informativo cd. “comune”, che va consegnato all’interessato ai sensi dell’art. 4 di detta normativa Eurounitaria, ed ha pertanto ravvisato la violazione della norma di cui all’art. 4 del Regolamento.

Tale statuizione non è adeguatamente attinta dai motivi di ricorso, con i quali il Ministero propone la sostanziale equipollenza tra le due forme di informativa, senza considerare la maggiore ampiezza dell’onere di informativa di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento U.E. n. 604/2013, che riguardano “… le finalità del presente regolamento e le conseguenze dell’eventuale presentazione di un’altra domanda in uno Stato membro diverso, nonché le conseguenze dello spostarsi da uno Stato membro a un altro durante le fasi in cui si determina lo Stato membro competente… i criteri di determinazione dello Stato membro competente, la gerarchia di tali criteri nelle varie fasi della procedura e la loro durata… il colloquio personale ai sensi dell’art. 5 e la possibilità di presentare informazioni relative alla presenza di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela negli Stati membri… la possibilità di impugnare una decisione di trasferimento e, ove applicabile, di chiedere la sospensione del trasferimento… il fatto che le autorità competenti degli Stati membri possono scambiarsi dati relativi al richiedente… il diritto di accesso ai propri dati e il diritto di chiedere che tali dati siano rettificati se inesatti o che siano cancellati se trattati illecitamente…”.

L’ambito del dovere informativo previsto dal Nuovo Regolamento di Dublino è dunque ben più ampio di quello delineato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5. Esso si estende, infatti, sino all’indicazione dei criteri di determinazione dello Stato membro dell’U.E. competente per l’esame della domanda di protezione internazionale presentata dallo straniero, alla loro gerarchia, alle conseguenze dello spostamento del richiedente asilo da un Paese all’altro dell’U.E., alle modalità ed al contenuto delle informazioni che egli può fornire ai fini dell’individuazione dello Stato competente all’esame della sua domanda di protezione, alla garanzia della protezione dei suoi dati personali e del relativo trattamento, nonché all’indicazione dei rimedi previsti in caso di trattamento illecito. Si tratta pertanto di una informativa non strettamente limitata al contenuto dei singoli atti del procedimento, ma comprendente tutti i diritti e le prerogative del richiedente asilo, tanto con riferimento allo svolgersi del procedimento, quanto in relazione alla sua capacità di orientarne l’esito, fornendo all’autorità informazioni rilevanti ai fini della determinazione dello Stato competente all’esame della sua domanda di protezione internazionale.

Trattasi, in tutta evidenza, di una informazione ad ampio spettro, finalizzata ad assicurare l’effettività e l’uniformità della tutela del richiedente asilo e ad evitare che esso diventi l’oggetto, anziché il soggetto, del procedimento che lo riguarda e che è finalizzato ad individuare lo Stato competente all’esame della sua domanda.

Ai fini di assicurare l’uniformità e l’effettività della predetta informazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, l’art. 4 prevede l’obbligo di consegnare al richiedente un opuscolo informativo, il cui contenuto è predeterminato direttamente dalla norma Eurounitaria – ed ha, come già detto, un ambito più ampio rispetto a quello del diverso opuscolo di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5, – e l’art. 5 introduce un colloquio personale, al duplice scopo di assicurare l’esatta e completa comprensione delle informazioni contenute nell’opuscolo e di consentire al richiedente di fornire all’autorità tutte le informazioni utili ad individuare lo Stato membro competente all’esame della sua domanda di protezione internazionale.

Tale colloquio si deve svolgere prima dell’adozione del provvedimento di trasferimento, in una lingua comprensibile per il richiedente, con l’assistenza di un interprete, se necessario, in modo riservato, e con verbalizzazione o altra sintesi scritta che sia resa accessibile al richiedente ed al suo difensore o consulente.

Il colloquio può non essere eseguito solo quando lo straniero:

1) si sia dato alla fuga;

2) abbia, dopo aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 4, già fornito informazioni atte a determinare lo Stato membro competente, fermo restando in tale ipotesi il dovere di offrire al richiedente, prima che sia adottata la decisione, l’opportunità di presentare ogni altra informazione pertinente per l’individuazione dello Stato membro competente.

Il complesso meccanismo informativo previsto dal Nuovo Regolamento Dublino III, in quanto direttamente applicabile nel diritto interno degli Stati membri, va pertanto assicurato in ogni caso, alla luce della evidente prevalenza, rispetto ad altri interessi, dell’esigenza fondamentale di assicurare l’effettivo uniforme trattamento, in tutto il territorio dell’Unione, delle procedure di trasferimento dei richiedenti asilo.

In definitiva, nello specifico procedimento previsto dal Regolamento U.E. n. 604/2013 per il trasferimento del richiedente asilo presso il diverso Stato membro dell’Unione Europea che sia competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale da quegli presentata, vanno sempre assicurate all’interessato le specifiche garanzie previste dagli artt. 4 e 5 del predetto Regolamento.

Non può ammettersi che dette disposizioni possano essere sostituite dalla conoscenza aliunde, o dalla presunzione di conoscenza, in capo al richiedente asilo, del loro contenuto, posto da un lato il già richiamato livello di dettaglio della normativa Eurounitaria, che non prevede alcun intervento del legislatore nazionale dei singoli Stati membri, e dall’altro la mancata previsione, nello strumento regolamentare, di una conoscenza alternativa.

Per altro verso, il Ministero ricorrente non si confronta in modo adeguato con il provvedimento impugnato; nel sostenere, infatti, l’equipollenza tra i due opuscoli -ossia quello di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10 e quello di cui all’art. 4 del Regolamento U.E. n. 604/2013- l’amministrazione non richiama neppure il contenuto dei due strumenti di informazione, e quindi non consente a questa Corte la verifica, in concreto, della fondatezza della tesi prospettata.

Infine, non appare decisivo il rilievo – non direttamente contenuto dalla decisione impugnata, ma sollevato da parte della dottrina e della giurisprudenza di merito – secondo cui le garanzie previste dagli artt. 4 e 5 del Regolamento U.E. n. 604/2013 non si applicherebbero alla procedura di ripresa in carico del richiedente asilo da parte di uno Stato membro dell’U.E., poiché, nel momento in cui la procedura predetta viene avviata, l’iter di accertamento dello Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale presentata dallo straniero è già stato portato definitivamente a termine presso altro Stato membro secondo le disposizioni del regolamento medesimo. Le garanzie informative di cui si discute, infatti, sono dirette proprio ad assicurare che lo straniero, al quale siano stati comunicati in modo adeguato i propri diritti, possa indicare, nel colloquio, elementi atti a dimostrare che la sua domanda di protezione internazionale non deve essere necessariamente esaminata dallo Stato membro dell’U.E. in cui egli abbia per la prima volta presentato istanza di protezione, ma possa -al contrario- essere delibata da altro Paese dell’U.E., con il quale sia presente uno dei criteri di collegamento previsti dal Regolamento n. 604/2013. Se dunque è vero che la procedura di determinazione dello Stato membro competente all’esame della domanda di protezione si conclude con l’adozione del provvedimento di ripresa in carico, ciò non significa che la predetta procedura possa essere condotta con modalità non coerenti con la normativa Eurounitaria. Solo qualora si accerti che allo straniero sia stato consentito di esplicare pienamente i diritti a lui riconosciuti dal Regolamento U.E. n. 604/2013, infatti, è lecito affermare che la giurisdizione dello Stato che abbia acconsentito alla ripresa in carico del richiedente sia stata definitivamente accertata, con conseguente conclusione del cd. “procedimento Dublino” ed impossibilità del giudice del diverso Paese membro che abbia emesso il provvedimento di trasferimento di sindacare la dichiarazione di consenso alla ripresa in carico espressa dal Paese membro ricevente. Il giudice di merito, investito della questione attinente al rispetto degli obblighi informativi previsti dagli artt. 4 e 5 del Regolamento Dublino III, dunque, non interviene affatto in materia riservata alla discrezionalità degli Stati membri dell’Unione Europea, ma si limita a svolgere una doverosa verifica in merito all’effettivo rispetto, nell’ambito della cd. procedura di ricollocamento dei richiedenti asilo, delle garanzie procedimentali a loro pacificamente riconosciute dalla norma Eurounitaria.

In questo senso va letta la disposizione di cui all’art. 20, comma 5, del Regolamento U.E. n. 604/2013, secondo la quale lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale “… è tenuto, alle condizioni di cui agli artt. 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente. Tale obbligo viene meno qualora lo Stato membro tenuto a portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente possa stabilire che il richiedente ha lasciato nel frattempo il territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi o che un altro Stato membro gli ha rilasciato un titolo di soggiorno”. La norma, se letta in coerenza con le disposizioni del capo II del Regolamento, relativo alle garanzie e diritti fondamentali riconosciuti al richiedente asilo, prevede che la determinazione dello Stato membro competente all’esame della domanda di protezione internazionale dello straniero non sia automatica, ma consegua ad un procedimento articolato, nell’ambito del quale debbono essere effettuate diverse verifiche, relative in particolare: all’individuazione del primo Paese di ingresso, al quale spetta la competenza all’esame della domanda di protezione in caso di ingresso illegale accertato nell’anno anteriore al rinvenimento dello straniero nel territorio dell’U.E. (art. 13 del Regolamento); all’individuazione del primo Paese in cui sia stata presentata la domanda di protezione internazionale, rilevante ai fini dell’eventuale ripresa in carico del richiedente asilo (artt. 20 e 23 e ss. del Regolamento); all’eventuale esistenza di criteri di collegamento con altri Paesi membri dell’Unione Europea, rilevante ai fini dell’individuazione dello Stato membro competente all’esame della domanda di asilo (artt. 7 e ss. del Regolamento); all’effettiva presenza del richiedente in uno Stato membro, ancorché la domanda di asilo venga presentata in altro Paese dell’U.E., ai fini di una eventuale presa in carico del richiedente (artt. 20, comma 4, 21 e 22 del Regolamento). Nell’ambito di detto articolato procedimento, funzione primaria è assicurata dagli obblighi informativi previsti, in linea generale – e quindi per tutte le procedure previste dal Regolamento Dublino III – dagli artt. 4 e 5 dello stesso, in merito alla cui effettiva assicurazione si esplica, in sostanza, il sindacato giurisdizionale, che in Italia è riconosciuto al giudice ordinario, in esito al già citato arresto delle Sezioni Unite del 2018 (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 8044 del 30/03/2018, Rv. 647569).

Solo in tal modo può essere assicurata al richiedente asilo il diritto al “… ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale” declinato, anche in materia di provvedimenti di presa o ripresa in carico, dall’art. 27 del Regolamento U.E. n. 604/2013.

Sulla base di tali considerazioni, il Collegio ritiene opportuno discostarsi dall’interpretazione fornita dall’ordinanza di questa Corte n. 23584 del 2020 (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23584 del 27/10/2020, Rv. 659239), secondo la quale “Nel giudizio di impugnazione di un provvedimento dell’Unità Dublino di trasferimento di un richiedente protezione internazionale in altro Stato – che abbia accettato la domanda proposta dall’Italia di ripresa in carico ex art. 18 Reg. C.E. n. 604/2013 – il giudice ordinario nazionale non può annullare il provvedimento dell’Amministrazione sulla base della violazione di norme procedurali verificatasi nel corso della procedimento (nella specie, il tribunale aveva riscontrato la dedotta violazione degli artt. 4 e 5 del reg. Dublino III, rispettivamente, relativi alla omessa comunicazione di informazioni sulla procedura ed all’omesso colloquio con il richiedente), atteso che la competenza ad individuare lo Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale, spetta, in base al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3 all’Unità Dublino e che il sindacato del giudice ordinario deve ritenersi limitato al vaglio della sussistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti nello Stato membro designato, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, sempre che tale situazione sia tale da superare l’art. 78 T.F.U.E.”. Tale interpretazione, invero, muove dall’assunto secondo cui l’individuazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione dello straniero, spettante – in base al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3 – all’amministrazione e, precisamente, all’Unità di Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, costituisca esplicazione di una facoltà non soggetta al sindacato del giudice ordinario, se non limitatamente alla verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative (in particolare, qualora ai sensi dell’art. 3 del Regolamento n. 604/2013 sussistano fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E.).

Tale lettura della normativa è fondata sul presupposto che la qualificazione della situazione giuridica soggettiva dello straniero in termini di diritto soggettivo, nel procedimento di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 3, comma 3 bis, comporti che in esso debbano essere applicati gli stessi principi propri del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale – sia che esso venga instaurato autonomamente, sia che esso venga preceduto dalla determinazione dello Stato competente ai sensi del Regolamento 604/2013, che si configura come fase preliminare del procedimento di riconoscimento predetto – ma soltanto al limitato fine della verifica dell’esistenza, nel Paese di presa o ripresa in carico, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti nello Stato membro designato, tali da implicare un rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. Sindacato che, sempre secondo il richiamato precedente di questa Corte, dovrebbe partire dal presupposto che fra gli Stati membri dell’Unione Europea vige il principio secondo cui le procedure di riconoscimento della protezione internazionale nei Paesi dell’Unione sono fondate su un sistema comune di asilo (art. 78 T.F.U.E.), che postula un principio generale di reciproca fiducia tra i sistemi di asilo nazionali e il mutuo riconoscimento delle decisioni emesse dalle singole autorità nazionali, fondato su un sistema comune di valori e di regole condivisi da tutti gli Stati membri e che tutti gli Stati membri sono chiamati a rispettare. Orbene, proprio quest’ultima considerazione -pienamente condivisibile- induce a dissentire dalla conclusione cui è pervenuta questa Corte nella già richiamata ordinanza n. 23584/2020; l’autorità giudiziaria – e quindi, nel nostro Paese, il giudice ordinario – che sia investita del ricorso presentato dallo straniero avverso la procedura di presa o ripresa in carico in altro Paese membro dell’U.E. è tenuta non soltanto alla verifica dell’esistenza di carenze sistemiche nel Paese di trasferimento, ma anche al controllo sull’effettivo rispetto della procedura prevista dal Regolamento U.E. n. 604/2013. Detta verifica, infatti, proprio in forza della diretta derivazione della cd. procedura Dublino dal sistema comune di valori e principi cui fa riferimento il richiamato precedente di questa Corte, non può non rientrare nell’ambito dell’effettivo rimedio giurisdizionale che, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento U.E. n. 604/2013, va assicurato allo straniero oggetto di provvedimento di presa o ripresa in carico.

In definitiva, merita di essere ribadito il seguente principio di diritto, già affermato da questa Corte con l’ordinanza n. 17963 del 2020 (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17963 del 27.8.2020, non massimata): “Nei confronti dello straniero sottoposto a procedimento di trasferimento presso altro Stato membro dell’Unione Europea che sia competente ad esaminare la sua domanda di protezione internazionale vanno sempre assicurate le specifiche garanzie informative e partecipative previste dagli artt. 4 e 5 del Regolamento U.E. n. 604/2013, che sono finalizzate ad assicurare l’effettività dell’informazione e l’uniformità della stessa, e del trattamento del procedimento di trasferimento, in tutto il territorio dell’Unione Europea. Ne consegue la nullità del provvedimento di trasferimento adottato all’esito di un procedimento in cui non siano state rispettate le prescrizioni di cui ai richiamati artt. 4 e 5 del Regolamento U.E. n. 604/2013, senza che possa darsi rilievo all’eventuale conoscenza aliunde conseguita dallo straniero circa le sue garanzie e prerogative in relazione al procedimento di cui si discute.

Non rileva, ai fini della nullità del provvedimento finale, la mancata allegazione o dimostrazione, da parte dell’interessato, di uno specifico vulnus al suo diritto di azione e difesa in giudizio, poiché il rispetto delle prescrizioni del Regolamento U.E. n. 604/2013, alla luce delle superiori esigenze di assicurazione del trattamento uniforme della procedura di trasferimento in tutto il territorio dell’Unione Europea che le ispirano, è rimesso alla buona prassi delle Autorità degli Stati membri e non può essere condizionato dalle modalità con cui, in concreto, i singoli interessati reagiscono rispetto alle eventuali violazioni della predetta normativa Eurounitaria”.

Con l’ulteriore precisazione che “La verifica del rispetto delle garanzie procedimentali declinate dal Regolamento U.E. n. 604/2013, ed in particolare al diritto di informativa di cui agli artt. 4 e 5 dello stesso, non estende il sindacato del giudice ordinario alla scelta dello Stato membro competente all’esame della domanda di protezione internazionale, dovendosi ritenere che detto sindacato sia, per l’appunto, limitato alla verifica del rispetto delle garanzie, formali e sostanziali, previste dalla normativa Eurounitaria, la quale costituisce diretta espressione di diritti e principi condivisi da tutti gli Stati membri dell’Unione Europea ai quali, di conseguenza, va assicurata effettività nell’intero territorio dell’Unione stessa”.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Stante la novità della questione, il Collegio ritiene opportuno compensare le spese del presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 19 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA