Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20234 del 03/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/10/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 03/10/2011), n.20234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24589-2009 proposto da:

IDAL SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NEGRO GIUSEPPINA

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);

– intimata –

sul ricorso 25189-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

IDAL SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 147/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 13/06/2008, depositata il 26/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito l’Avvocato Negro difensore della ricorrente (IDAL Srl) che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla

osserva.

Fatto

LA CORTE

preliminarmente rileva che con ricorso n. R.G. 24589.09 e con ricorso n. R.G. 25189.09 è stato proposto ricorso per cassazione rispettivamente dalla società I.D.AL. s.r.l. e dall’Agenzia delle Entrate avverso la medesima sentenza emessa dalla C.T.R. della Campania n. 147/17/08 e che, pertanto, ai sensi dell’art. 335 c.p.c. deve essere disposta la riunione dei due procedimenti sotto il n. R.G. 24589/09, procedimento più antico; ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria nel procedimento n. 24589/09 la seguente relazione:

“Il relatore cons. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:

1. La società I.D.AL. s.r.l. propone ricorso per cassazione, fondato su sette motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 147/17/08, depositata il 26 settembre 2008, con la quale è stato parzialmente accolto l’appello proposto dall’ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva integralmente accolto il ricorso avanzato da essa società I.D.AL. s.r.l. avverso l’avviso di accertamento Iva, Irpeg, Irap per l’anno 2003.

L’intimata non controdeduce.

2. Preliminarmente si rileva che la ricorrente ha provato di aver richiesto nei termini la notifica del proprio ricorso alla controparte, ma che non risulta ancora depositata la ricevuta di ricevimento dello stesso (Cass., Sez. Un., n. 627 del 2008).

2.1 Si rileva altresì che la stessa intimata ha depositato a sua volta ricorso avverso la medesima sentenza (N.R.G. 25189/09), che, ex art. 335 c.p.c., dovrà essere riunito con il presente giudizio.

3. Il primo motivo del ricorso, accompagnato da idoneo quesito di diritto, denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 111 Cost., art. 118 disp. att. c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 92, art. 36 e art. 132 c.p.c., oltre vizio della motivazione.

Lo stesso appare manifestamente fondato. Premesso, infatti, che lo stesso giudice di secondo grado nella prima parte della sentenza ha elencato tutte le controdeduzioni dell’appellata società, deve rilevarsi che ne è stato completamente omesso l’esame, e quindi la valutazione, così che la conclusione, cioè il parziale accoglimento dell’appello, risulta comportare una mera statuizione implicita di rigetto sulle stesse con omessa pronuncia. Tanto integra certamente un difetto di attività del giudice di secondo grado (Cass. n. 15172/09).

3.1 L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, con il quali si censura l’omessa pronuncia su di una specifica eccezione relativa al rilievo n. 8 del p.v.c..

4. Appaiono fondati i motivi terzo, quarto e settimo, accompagnati da un’idonea sintesi ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., con i quali si censurano vizi della motivazione in ordine la punto n. 8 del p.v.c. In effetti la scarna motivazione sul punto non da assolutamente conto del percorso logico-giuridico seguito dal giudicante, in quanto si limita a riportare quanto ritenuto dai verbalizzanti, senza però motivare sulle ragioni in virtù delle quali si ritiene di condividere tale assunto.

5. Il quinto motivo, con il quale si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. e D.P.R.. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d appare inammissibile sia per difetto di autosufficienza che, conseguentemente, per violazione del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c.. La censura infarti offre una lettura dei fatti che non si ricava affatto dalla scarna motivazione della sentenza impugnata e, non riportando testualmente gli atti processuali dai quali la suggerita ricostruzione potrebbe derivare, non mette questa Corte in grado di svolgere la sua funzione di controllo di legalità. Inoltre il motivo è accompagnato da un quesito di diritto che appare privo dei requisiti stabiliti, per la loro formulazione, dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il quesito deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico- giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata.

6. Altrettanto è a dirsi del sesto motivo, con il quale si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 per l’errata individuazione dell’esercizio sociale di competenza per la tassazione di un debito ritenuto insussistente a seguito dell’inerzia del creditore.

7. Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo accoglimento per manifesta fondatezza del primo, assorbito il secondo, del terzo, del quarto e del settimo motivo; per manifesta inammissibilità del quinto e del sesto motivo”;

ritenuto ancora che nel procedimento n. R.G. 25189/09, ai sensi dell’art 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il relatore Mariaida Persico, letti gli atti, osserva:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, fondato su motivo unico, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 147/17/08, depositata il 26 settembre 2008, con la quale è stato parzialmente accolto l’appello da esso ufficio proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva integralmente accolto il ricorso avanzato dalla società LD.AL. s.r.l. avverso l’avviso di accertamento Iva, Irpeg, Irap per l’anno2003.

L’intimata non controdeduce.

2. Preliminarmente si rileva che la ricorrente ha provato di aver richiesto nei termini la notifica del proprio ricorso alla controparte, ma che non risulta ancora depositata la ricevuta di ricevimento dello stesso (Cass., Sez. Un., n. 627 del 2008).

2.1 Si rileva altresì che la stessa intimata ha depositato a sua volta ricorso avverso la medesima sentenza (N.R.G. 24589/09), che, ex art. 335 c.p.c., dovrà essere riunito con il presente giudizio.

3. Il ricorso, accompagnato da idoneo quesito di diritto, denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame degli ulteriori cinque rilievi contenuti nell’atto di appello, che viene testualmente riportato in stralcio, così soddisfacendo il principio dell’autosufficienza.

Lo stesso appare manifestamente fondato. Premesso, infatti, che lo stesso giudice di secondo grado nella prima parte della sentenza ha riportato, con riferimento a quanto dedotto nell’atto di appello “Infine afferma che i rilievi sono ben sei ed in tutti si rilevano i presupposti dell’operata rettifica. Conferma quindi l’attendibilità dei risultati di cui al p.v.c.”, e che lo stesso ha esaminato con idonea motivazione il punto n. 8 del p.v.c., deve rilevarsi che è completamente omesso l’esame, e quindi la valutazione degli altri cinque rilievi del p.v.c., così che la conclusione, cioè il parziale accoglimento dell’appello, risulta comportare una mera statuizione implicita sulle stesse con omessa pronuncia su alcuni punti dell’appello. Tanto integra certamente un difetto di attività del giudice di secondo grado (Cass. n. 15172/09).

3. Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo accoglimento per manifesta fondatezza.” Che entrambe le relazioni sono state comunicate al pubblico ministero e notificate agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate memorie, e che il difensore della società contribuente, partecipante all’udienza in camera di consiglio, ha depositato la ricevuta di ricevimento del ricorso;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nelle relazioni e che, pertanto, con riferimento al ricorso proposto dalla società, va accolto il primo motivo, assorbiti il secondo, il terzo, il quarto ed il settimo e va dichiarata l’inammissibilità del quinto e sesto motivo; con riferimento al ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, lo stesso va accolto; pertanto va cassata la sentenza impugnata e disposto il rinvio ad altra sezione della C.T.R. della Campania che provvedere anche alla regolamentazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dispone la riunione al procedimento n. R.G. 24589/09 di quello n. R.G. 25189/09; li accoglie come in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011

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