Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20233 del 31/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20233 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13280/2015 R.G. proposto da

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

ricorrente

contro

Farmadale Developments, elettivamente domiciliata in Roma,
Piazza Venezia n. 11, rappresentata e difesa dall’Avv. Nicola
Pennella, giusta delega in atti;

controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del
Lazio n. 6763/14/14, depositata il 12 novembre 2014.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 gennaio 2018
dal Cons. [mestino Luigi Bruschetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Immacolata Zeno, che ha concluso per non procedersi

Data pubblicazione: 31/07/2018

alla riunione del presente con quello n r.g. 24114/12 e
accoglimento del ricorso p.q.r.
udito l’Avv. dello Stato Fabrizio Urbani Neri, per la ricorrente;
udito l’Avv. Nicola Pennella, per la controricorrente;
FATTI DI CAUSA
Con l’impugnata sentenza depositata il 12 novembre 2014 la CTR

ricorso promosso da Farmadale Developments contro un atto di
contestazione di sanzioni emesso per mancata regolarizzazione di
un’operazione ritenuta dall’ufficio imponibile e consistente nel
«finanziare» un altrui acquisto all’asta di immobile
contrattualmente riservando alla medesima Farmadale
Developments l’opzione della successiva sua gestione A giudizio
della CTR invece – come sarebbe stato dimostrato dalla circostanza
che il prestito era stato rimborsato in parte con il versamento di
una somma e in parte mediante accollo di un socio della
«finanziata» – l’operazione doveva farsi consistere in un
«finanziamento» esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1
d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633.
L’ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, al
quale la contribuente resisteva con controricorso, quest’ultimo
anche illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l’ufficio – in relazione all’art. 360, comma 1,
n. 4 c.p.c. – deduceva la nullità della sentenza essendo la sua
motivazione «meramente apparente, sostanzialmente
inesistente». Il motivo è però infondato avendo invece la CTR
spiegato le ragioni del suo convincimento che in breve sintesi sono
riassumibili nell’aver ritenuto che l’operazione consistesse in un
finanziamento perché l’intero prestito – anche se in parte tramite
accollo – era stato rimborsato.

2

del Lazio – in parziale riforma della prima decisione – accoglieva il

2. Con il secondo motivo – formulato in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 3 c.p.c. – l’ufficio deduceva la violazione dell’art. 3,
comma 2 e 3, d.p.r. n. 633 cit. nella sostanza rimproverando alla
CTR di essere incorsa in errore laddove aveva ritenuto che
l’operazione fosse di «finanziamento». Il motivo è fondato alla
luce dei seppur rari precedenti di questa Corte secondo cui tutto ciò

costituisce operazione imponibile ai sensi dell’art. 3 d.p.r. n. 633
cit. (Cass. sez. trib. n. 6607 del 2013; Cass. sez. trib. n. 215 del
2002). E nella concreta fattispecie l’obbligazione contrattuale è
stata quella di permettere l’esercizio del rammentato diritto di
opzione. Un’operazione di permettere – qui collegata al corrispettivo
– che per essere assoggettata all’imposta non comporta
necessariamente un consumo come è stato invece incidentalmente
detto (v. Cass. sez. trib. n. 18764 del 2014, peraltro con
riferimento a ipotesi affatto particolari che nella sostanza erano in
realtà essenzialmente risarcitorie di una perdita di produzione
agricola, Corte giust. n. 384 del 1977; Corte giust. n. 215 del
1996). E questo perché la prestazione di servizi – pure in
prospettiva unionale – è un’operazione soggetta a IVA anche
quando la stessa si risolve in un semplice non fare o come nel
nostro caso in un permettere e purché si collochi all’interno di un
rapporto sinallagmatico (Corte giust. n. 263 del 2016; Corte giust.
n. 174 del 2002). Una restrizione come quella incidentalmente
affermata non è in effetti contenuta nell’art. 6 Direttiva n. 388 del
1977 – cioè la «sesta Direttiva» – e conseguentemente
nemmeno nell’art. 3 d.p.r. n. 633 cit. che ne recepisce la
previsione. Ed invero la prestazione di servizi viene connotata dalle
rammentate fonti proprio come alternativa a quella sulla cessione
di beni gravante sul consumo e – quindi – prescinde da
quest’ultimo.

3

che ha ad oggetto un fare o un non fare o un permettere

3. Non essendo necessari altri accertamenti – e ritenuto assorbito il
terzo motivo – alla cassazione dell’impugnata sentenza deve
seguire la definizione nel merito della controversia con il rigetto del
ricorso promosso dalla contribuente contro l’atto di contestazione.
4. Sussistono giuste ragioni, discendenti dalla particolarità della
controversia, per compensare interamente le spese del merito,

liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo,
dichiara assorbito il terzo; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo
nel merito, rigetta il ricorso promosso dalla contribuente;
compensa integralmente le spese del merito; condanna la
contribuente a rimborsare all’ufficio le spese processuali, liquidate
in C 18.000,00 a titolo di compenso, oltre a spese prenotate a
debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23
gennaio 2018
Il Presidente

Il Consigliere est.

mentre le spese del presente seguono la soccombenza e sono

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