Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20233 del 21/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/08/2017, (ud. 06/06/2017, dep.21/08/2017),  n. 20233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12110/2016 proposto da:

A.T., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE PUZZANGHERA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 360/2015 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 10/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Caltanissetta, in riforma della decisione del giudice di prime cure, ha rigettato il ricorso proposto da A.T. volto al riconoscimento in suo favore dell’assegno mensile di assistenza L. n. 118 del 1971, ex art. 13, fondando la decisione sull’adesione alle conclusioni del consulente tecnico nominato nel grado di appello, difformi da quelle cui era pervenuto il consulente nominato nel corso del giudizio di primo grado;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’ A. sulla base di due motivi;

che l’INPS ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto per avere la Corte territoriale omesso di accertare se per le malattie da cui era affetto l’ A. il CTU avesse applicato correttamente le percentuali di invalidità previste dal D.M. 5 febbraio 1992, nelle relative tabelle di valutazioni, percentuali che in concreto non erano state rispettate;

che con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia, per avere la sentenza omesso qualsiasi valutazione sulle precise censure mosse con la comparsa di costituzione in appello, nella quale si evidenziava il quadro clinico dell’appellato e per aver omesso di giustificare il convincimento di adesione a una delle contrastanti consulenze;

che il primo motivo, contenente sostanzialmente una critica della motivazione che ha recepito le valutazioni compiute dal secondo c.t.u., è inammissibile per mancanza di specificità della sua formulazione (cfr. Cass. n. 11482 del 03/06/2016 “In tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice a quo e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità”), nonchè per omissione delle necessarie allegazioni documentali attinenti alle consulenze in disamina nei termini di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4 (cfr. Cass. n. 16368 del 17/07/2014: “In tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione”);

che il rilevato difetto di specificità per mancanza delle necessarie allegazioni e trascrizioni investe anche la seconda censura, la cui formulazione non risulta conforme al dettato dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo vigente ratione temporis;

che in base alle svolte argomentazioni entrambi i motivi di ricorso devono essere dichiarati inammissibili, con regolamentazione delle spese secondo soccombenza, senza che sia disposto il raddoppio del contributo unificato in ragione dell’ammissione della parte soccombente al patrocinio a spese dello Stato (si veda Cass. 22/3/2017 n. 7368).

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2017

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