Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20233 del 03/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 03/10/2011), n.20233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14656-2010 proposto da:

D.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avv. DI DOMIZIO SILVIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE ANGELICO 45, presso lo studio dell’avvocato BUCCELLATO

FAUSTO, rappresentato e difeso dall’avvocato DE CESARE VALTER, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

PUBBLICO MINISTERO IN PERSONA DEL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA

CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 463/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA

dell’1.12.09, depositata il 02/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI;

udito per il controricorrente l’Avvocato Valter De Cesare che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che:

1. E’ stata depositata la seguente relazione a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza non definitiva in data 2 dicembre 2009 la Corte d’appello di L’Aquila, accogliendo l’appello proposto dal signor C.V. nei confronti del signor D.S. avverso la sentenza del Tribunale di Chieti in data 18 marzo 2004, ha dichiarato ammissibile la querela di falso proposta dall’appellante, in via incidentale, nel procedimento pendente davanti al TAR Abruzzo e sospeso in attesa della definizione del giudizio di falso.

“Contro la sentenza, non notificata, ricorre il signor D. in data 24 maggio 2010, per due motivi. L’intimato resiste con controricorso.

“Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, se saranno condivise le considerazioni che seguono.

“Con il primo motivo ricorso si denuncia la violazione del R.D. n. 17 agosto 1907, n. 642, artt. 41 e 42 e dell’art. 222 c.p.c., perchè la corte d’appello ha ritenuto irrilevante la circostanza che il giudice amministrativo non aveva proceduto all’interpello della parte contro la quale la querela era diretta, sebbene l’interpello fosse presupposto per la proposizione della querela davanti al giudice ordinario. “Con il secondo motivo, connesso con il precedente e da esaminare congiuntamente ad esso, si denuncia il vizio di motivazione per avere il giudice d’appello omesso di considerare la mancata risposta del D. all’interpello disposto dal tribunale di Chieti nel primo grado di giudizio, circostanza che rendeva problematica la volontà del medesimo D. di avvalersi dei due documenti oggetto della querela di falso.

“Il ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che l’art. 222 c.p.c. non si applica nel giudizio amministrativo davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, in cui la materia è disciplinata dal R.D. 17 agosto 1907, n. 642. Le citate disposizioni, infatti, regolano in modo autonomo la verifica del requisito della rilevanza della querela ai fini della decisione, e non contemplano l’interpello della parte contro la quale la querela di falso è proposta. Ma ciò che solo rileva in questa sede è che la verifica della rilevanza della querela di falso incidentale per la decisione della causa principale, senza dubbio pregiudiziale al giudizio sulla querela medesima, costituisce un momento del procedimento principale, e compete esclusivamente al giudice della causa principale. L’eventuale error in procedendo commesso dal giudice della causa principale troverebbe in ogni caso il suo rimedio all’interno della causa principale, e di regola nell’impugnazione che è data contro la decisione di merito, giacchè quella è la sola sede nella quale la decisione sul punto possa tradursi in una pronuncia di merito suscettibile di passare in cosa giudicata. “Ne discende che il giudice ordinario, nel procedimento di querela di falso incidentale ad un giudizio amministrativo, non può disporre l’interpello in applicazione dell’art. 222 c.p.c., giacchè questa disposizione non è interna al procedimento incidentale della querela di falso, ma ne costituisce un presupposto, che appartiene appunto al procedimento principale nel quale è valutato dal giudice del merito.

L’interpello disposto dal Tribunale di Chieti era dunque un atto superfluo, la cui valutazione in nessun modo poteva condizionare la decisione sulla querela, nè costituire un punto decisivo nel senso dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dovendosi conclusivamente affermare che il giudice ordinario, se conosce della querela di falso, non conosce invece della sua rilevanza nel procedimento amministrativo al quale la querela è incidentale.

“Si propone pertanto che il ricorso sia dichiarato manifestamente infondato in camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., n. 5”.

2. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti.

Il resistente ha depositato memoria.

Ritenuto In Diritto:

3. – Il collegio ha esaminato il ricorso, il controricorso, la relazione e la memoria depositata.

4. La corte ha letto il ricorso, la relazione, il controricorso e la memoria, nella quale si cita, quale precedente specifico Cass, Sez. un. 22 febbraio 2007 n. 4117, peraltro in materia di limiti esterni della giurisdizione. La corte ha condiviso il contenuto e le conclusioni della relazione.

5. Il ricorso è respinto per manifesta infondatezza. Le spese del contro-resistente seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La corte respinge il ricorso per manifesta infondatezza, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in complessive Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli acces-sori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011

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