Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20232 del 31/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20232 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24114/2012 R.G. proposto da
European Building S.A. – già European Building S.r.l. – in
persona del suo legale rappresentante pro tempore Benitez Abel,
elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Venezia n. 11, presso
Assonime, rappresentata e difesa dall’Avv. Nicola Pennella, giusta
delega in atti;

ricorrente

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

intimata

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del
Lazio n. 181/14/2012, depositata il 13 marzo 2012.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 gennaio 2018
dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta;

Data pubblicazione: 31/07/2018

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Immacolata Zeno, che ha concluso per non procedersi
alla riunione del presente con l’altro ricorso rubricato al n.
13280/15 e accogliere p.q.r. i motivi 3 e ss. del ricorso.
udito l’Avv. Nicola Pennella, per la ricorrente;
udito l’Avv. dello Stato Fabrizio Urbani Neri, per la controricorrente;

Con l’impugnata sentenza la CTR del Lazio – in riforma della prima
decisione – respingeva il ricorso promosso da European Building
S.r.l. contro l’avviso di accertamento con il quale venivano
recuperate IVA IRAP 2004. In particolare la CTR – con riguardo al
primo rilievo – riteneva che l’attività prevalente della contribuente
fosse quella di compravendita di immobili con il conseguente
disconoscimento dell’ammortamento del costo degli stessi. Con
riguardo al secondo rilievo la CTR riteneva invece che
l’anticipazione di somme da parte di un terzo per l’acquisto all’asta
di un immobile – con diritto di opzione «per partecipare» 7í;
all’iniziativa di acquisto e successiva gestione dello stesso pattuito
a favore del suddetto terzo – non fosse una operazione di
finanziamento esente IVA.
La contribuente European Building S.A. – già European Building
S.r.l. – proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi e
illustrato da memoria.
L’ufficio depositava un atto denominato «di costituzione» al
solo dichiarato fine dell’eventuale partecipazione alla discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso – formulato in relazione all’art.
360, comma 1, n. 3 c.p.c. – la contribuente lamentava la violazione
degli artt. 43 e 103 d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 nella sostanza
deducendo che la CTR avrebbe dovuto accertare per ogni singolo
immobile se questi fossero o meno beni merce o strumentali e non
invece ricavare dalla mera prevalenza della attività di
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FATTI DI CAUSA

compravendita il disconoscimento dell’ammortamento di tutte le
proprietà.
1.1. Con il secondo motivo – questa volta formulato in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. – la contribuente rimproverava
alla CTR di aver spiegato in modo insufficiente l’accertamento della
prevalente attività di compravendita basandosi sulla sola

senza tenere conto che nel medesimo anno d’imposta 2004 era
stata chiesta la variazione del codice di attività non essendo più
quella di compravendita immobiliare l’attività prevalente.
1.3. I motivi – che in ragione della loro stretta connessione possono
essere trattati congiuntamente – sono da rigettare. Sono da
rigettare in primo luogo perché la decisione della CTR non è stata
fondata su di una regula iuris diversa da quella che la contribuente
ha ritenuto violata. E questo perché anche per la CTR il costo degli
immobili strumentali deve essere ammortizzato. In realtà la CTR dopo aver enunciato l’esatto principio secondo cui «per costituire
beni strumentali dell’impresa occorre la prova strumentale del bene
in relazione all’attività dell’azienda» (Cass. sez. trib. n. 4306 del
2015) – ha escluso in fatto l’esistenza di una tale prova e altresì
logicamente rafforzato il detto negativo accertamento considerando
che la prevalente attività di compravendita era confermata dalla
certificazione camerale e da «internet>> e oltreché dall’immobile
concesso in locazione alla «Barilla» e considerando invece
irrilevante il cambiamento di codice di attività chiesto nello stesso
anno d’imposta e di cui il giudice regionale pur aveva presente
avendone dato atto in narrativa. La spiegazione – non
contraddittoria né insufficiente – non può quindi essere sindacata in
questa sede di legittimità.
2. Con il terzo motivo – formulato in relazione all’art. 360, comma
1, n. 3 c.p.c. – la contribuente deduceva la violazione dell’art. 3
d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 e dell’art. 2697 c.c. perché la CTR
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certificazione camerale di per sé fiscalmente irrilevante e peraltro

non aveva ritenuto esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1
d.p.r. n. 633 cit. l’operazione di «finanziamento» per l’acquisto
all’asta dell’immobile successivamente in parte rimborsato senza
interessi e in parte rimborsato mediante accollo e per averle inoltre
erroneamente «addossato l’onere probatorio».
2.1. Con il quarto e quinto motivo – entrambi formulati in relazione

dapprima che la CTR era incorsa in contraddizione perché dopo
aver accertato che le «anticipazioni erano state restituite senza
interessi» non aveva ritenuto provato il venir meno del contratto
di «finanziamento» e la conseguente riduzione dell’imponibile
IVA ai sensi dell’art. 26 d.p.r. n. 633 cit. ed inoltre con il quinto
motivo che la CTR non aveva sufficientemente spiegato perché
l’operazione non fosse un «finanziamento» esente ai sensi
dell’art. 10, comma 1, n. 1 d.p.r. n. 633 cit.
2.2. I motivi – anch’essi da esaminarsi congiuntamente per la loro
stretta connessione – sono da respingere in primo luogo perché la
CTR ha fondato la propria decisione sulla esatta affermazione del
principio secondo cui della dimostrazione del carattere esente
dell’operazione era onerata la contribuente (v. p. es. Cass. sez.
trib. n. 28946 del 2008; Cass. sez. trib. n. 16115 del 2007). In
secondo luogo perché la non univoca circostanza della restituzione
delle somme – anche considerando che la detta restituzione era
stata parziale e senza interessi – non è logicamente incompatibile
con l’accertamento compiuto dalla CTR della mancata
dimostrazione della risoluzione «dell’atto negoziale». Una
risoluzione che era stata invece prospettata dalla contribuente al
fine di vedersi riconosciuta una riduzione d’imponibile IVA ai sensi
dell’art. 26 d.p.r. n. 633 cit., senza peraltro per un evidente difetto
di autosufficienza aver spiegato di aver emesso la nota di
variazione prevista dalla disposizione. Trattasi comunque di
negativi accertamenti sorretti da congrui apprezzamenti, non
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all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. – la contribuente sosteneva


giudicabili dalla Corte. In terzo luogo perché l’ultima censura – che
è nel senso di rimproverare alla CTR un vizio motivazionale con
riferimento al negativo accertamento della natura «finanziaria»
dell’operazione – si traduce in realtà in una denuncia di violazione
di legge che avrebbe perciò dovuto formularsi in relazione all’art.
360, comma 1, n. 3 c.p.c. Ed in effetti – pacifici i fatti del prestito e

concreto criticata per aver ritenuto che l’operazione fosse
imponibile causa il carattere di corrispettivo del prestito a fronte del
riconoscimento dell’opzione. Trattasi di una critica in diritto comunque da esaminarsi perché già contenuta nel terzo motivo che deve però reputarsi infondata alla luce dei seppur rari
precedenti di questa Corte secondo cui tutto ciò che ha ad oggetto
un fare o un non fare o un permettere costituisce operazione
imponibile ai sensi dell’art. 3 d.p.r. n. 633 cit. (Cass. sez. trib. n.
6607 del 2013; Cass. sez. trib. n. 215 del 2002). E nella pratica
fattispecie l’obbligazione contrattuale è stata appunto quella di
permettere l’esercizio del rammentato diritto di opzione.
Un’operazione di permettere – qui collegata al corrispettivo – che
per essere assoggettata all’imposta non comporta necessariamente
un consumo come è stato invece incidentalmente detto (v. Cass.
sez. trib. n. 18764 del 2014, peraltro con riferimento a ipotesi
affatto particolari che nella sostanza erano in realtà essenzialmente
risarcitorie di una perdita di produzione agricola, Corte giust. n.
384 del 1977; Corte giust. n. 215 del 1996). E questo perché la
prestazione di servizi – pure in prospettiva unionale – è
un’operazione soggetta a IVA anche quando la stessa si risolve in
un semplice non fare o come nel nostro caso in un permettere e
purché si collochi all’interno di un rapporto sinallagmatico (Corte
giust. n. 263 del 2016; Corte giust. n. 174 del 2002). Una
restrizione come quella incidentalmente affermata non è in effetti
contenuta nell’art. 6 Direttiva n. 388 del 1977 – cioè la «sesta
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dell’acquisto contrattuale del diritto di opzione – la CTR viene in

Direttiva» – e conseguentemente nemmeno nell’art. 3 d.p.r. n.
633 cit. che ne recepisce la previsione. Ed invero la prestazione di
servizi viene connotata dalle rammentate fonti proprio come
alternativa a quella sulla cessione di beni gravante sul consumo e quindi – prescinde da quest’ultimo.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in

P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna la contribuente a rimborsare
all’ufficio le spese processuali, queste liquidate in .000,00 a titolo
di compenso, oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23
gennaio 2018
Il Presidente
-//—

dispositivo.

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