Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20232 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/09/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 25/09/2020), n.20232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 29123/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.

CARLO DALL’ASTA, elettivamente domiciliata presso lo studio

dell’Avv. ANTONINO SPINOSO in Roma, Via Giuseppe Ferrari, 35;

– ricorrente –

contro

B.S. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv.

SILVIA SERRA dall’Avv. MONICA ZILIO, elettivamente domiciliato

presso lo studio dell’Avv. ANTONELLA FLORITA in Roma, Viale Giulio

Cesare, 71;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte, n. 461/2018 depositata in data 2 marzo 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 9 luglio 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il contribuente B.S. ha impugnato una intimazione di pagamento notificata dal concessionario della riscossione, relativa a precedenti cartelle aventi ad oggetto tributi vari e contributi, notificate tra il 2006 e il 2013, ad esclusione dei ruoli di natura previdenziale, eccependo la prescrizione;

che la CTP di Torino ha accolto il ricorso e la CTR del Piemonte, con sentenza in data 2 marzo 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio;

che il giudice di appello ha osservato, sulla scorta della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397) che a tutti i tributi relativi di atti riscossi mediante ruolo si applica il termine prescrizionale quinquennale;

che propone ricorso per cassazione l’Agente della riscossione, mediante avvocato del pubblico foro, affidato a due motivi e che resiste con controricorso parte contribuente, ulteriormente illustrato da memoria;

che la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

che il collegio rileva, preliminarmente rispetto all’esame della proposta del relatore, che deve farsi applicazione del principio enunciato da Cass., Sez. U., 19 novembre 2019 n. 30008, secondo cui la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità, principio al quale hanno inteso dare continuità le successive pronunce della Quinta Sezione Civile (Cass., Sez. V, 29 novembre 2019, n. 31240, 31241, 21242; Cass., Sez. V, 18 giugno 2020, n. 11814);

che, tuttavia, il medesimo arresto delle Sezioni Unite ha precisato al par. 28 che “ove la fattispecie fosse invece caratterizzata dall’eccezione al riparto automatico appena tratteggiato, cioè la sottrazione della fattispecie al patrocinio autorizzato nonostante essa rientri tra quelle riservate convenzionalmente all’Avvocatura, sarà – come di consueto indispensabile la specifica e motivata delibera di affidamento all’avvocato del libero foro”, punto motivazionale in forza del quale questa Sezione ha ritenuto non sussistenti i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., commi 1 e 2, (Cass., Sez. VI, 18 maggio 2020, n. 9076).

P.Q.M.

La Corte dispone la rimessione del fascicolo alla Quinta Sezione Civile per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

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