Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20232 del 03/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2011, (ud. 27/05/2011, dep. 03/10/2011), n.20232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

V.A., residente in (OMISSIS), rappresentato e

difeso per procura in calce al ricorso dall’Avvocato Vecchi Maria

Carla, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale

Giulio Cesare n. 118;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 543 del Tribunale di Genova, depositata il 9

febbraio 2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 maggio 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del

Sostituto Procuratore Generale dott. Costantino Fucci.

LA CORTE:

Fatto

OSSERVA

letto il ricorso proposto da V.A. per la cassazione della sentenza n. 528 del 9 febbraio 2010 con cui il Tribunale di Genova aveva disatteso la sua eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Chiavari, nella cui circoscrizione aveva sede il Giudice di pace di Rapallo che aveva pronunciato la decisione impugnata, ritenendo applicabile il R.D. n. 1612 del 1933, art. 7, comma 2, in tema di foro erariale, e quindi aveva respinto la sua opposizione al verbale della Polizia stradale che gli contestava la violazione dell’art. 126 bis C.d.S.;

letto il controricorso del Ministero dell’Interno;

rilevato che il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 22, comma 1, e dell’art. 25 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per avere respinto la propria eccezione di incompetenza territoriale, reputando che, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, nella quale la competenza territoriale del giudice va determinata sulla base del criterio del luogo in cui risulta commessa la violazione, la regola generale secondo cui il giudice dell’impugnazione è quello nella cui circoscrizione ha sede il giudice di primo grado resti derogata dall’applicazione della disposizione di cui al R.D. n. 1611 del 1933, art. 7;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la fondatezza del primo motivo di ricorso, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con l’ordinanza n. 23285 del 18 novembre 2010, secondo cui, ai fini della competenza territoriale relativa ai procedimenti d’appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative, non trova applicazione la regola del “foro erariale” stabilita nel R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7 relativa alle controversie in cui sia parte un’Amministrazione dello Stato;

considerato che la decisione sopra richiamata, postasi in contrasto con il precedente indirizzo giurisprudenziale, è stata assoggettata a critiche non manifestamente infondate ed appare scarsamente convincente, sol che si consideri come il criterio territoriale della “prossimità” al luogo del commesso illecito, invocato dalle stesse SS.UU. nella richiamata sentenza 18036/08 a giustificazione dell’inoperatività del foro erariale per i giudizi di primo grado, non risulti più coerente quando trattisi di spostare comunque la sede del giudizio altrove rispetto al detto luogo e come un’interpretazione evolutiva del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7, comma 2, sia più rispettosa della ratio legis, consistente nel recupero, in grado di appello, per evidenti esigenze organizzative di concentrazione delle attività dell’Avvocatura dello Stato, della speciale competenza del foro erariale di cui al precedente art. 6 dello stesso regio decreto;

rilevato che risultano recenti pronunzie difformi;

atteso che, nella riunione dei Presidenti di Sezione svoltasi sotto la direzione del Primo Presidente Aggiunto il 21.10.2010 si è ritenuto che i Collegi giudicanti dai quali fosse rilevata l’insorgenza di contrasti interpretativi, non debbano investirne subito il Primo Presidente per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite, ma riservarsi la decisione e darne comunicazione al Presidente titolare affinchè convochi una riunione di tutta la Sezione, all’esito della quale il Collegio deciderà, ovviamente, nel modo che riterrà di dover fare.

P.Q.M.

Sospeso di provvedere;

Rimette gli atti al Presidente della Seconda Sezione perchè valuti l’opportunità d’indire una riunione dei magistrati onde discutere della questione ed adottarne una soluzione univoca o comunque maggioritaria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011

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