Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20231 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 20231 Anno 2018
Presidente: GIUSTI ALBERTO
Relatore: OLIVA STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso 27540-2015 proposto da:
DEFILIPPI CLAUDIO, rappresentato e difeso in proprio e
domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro
tempore;
– intimato avverso la sentenza n. 332/2015 del TRIBUNALE di PIACENZA,
depositata il 30/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 04/05/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale dott. LUCIO CAPASSO, che ha
concluso per il rigetto del ricorso;

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Data pubblicazione: 31/07/2018

FATTI DI CAUSA
Con ricorso proposto innanzi il Giudice di Pace di Fiorenzuola
d’Arda, De Filippi Claudio, proprietario del veicolo targato
DD862GB impugnava il verbale di infrazione con il quale gli era
stata contestata la violazione dell’art.142/8 CdS, avvenuta

Il Giudice di Pace, con sentenza n.448/2010, respingeva il
ricorso compensando le spese.
Proponeva appello avverso detta decisione il De Filippi ed il
Tribunale di Piacenza, con la sentenza qui impugnata,
n.332/2015, respingeva l’appello compensando le spese. Il
Tribunale riteneva, in particolare, che il ricorrente non avesse
mai subito la sanzione accessoria della decurtazione dei cd.
“punti-patente” posto che egli era stato indicato nel verbale
come obbligato in solido, e non come trasgressore. Inoltre, il
giudice di seconda istanza riteneva che l’infrazione fosse stata
contestata mediante apparato di rilevamento a distanza,
debitamente verificato e rispondente ai criteri previsti dalla
normativa. Poiché il Giudice di Pace aveva esaminato
positivamente l’aspetto della contestazione differita della
violazione, sussistendo una ipotesi di impossibilità di procedere
alla contestazione immediata della violazione, la sentenza
appellata meritava conferma. Interpone ricorso avverso detta
decisione il De Filippi affidandosi ad due motivi. Il Ministero
dell’Interno è rimasto intimato. Il P.G. ha depositato
conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di un
fatto decisivo in relazione all’art.360 n.5 c.p.c. nonché la
violazione dell’art.24 Cost., dell’art.2697 c.c. e degli artt.115 e
116 c.p.c. in relazione all’art.360 n.3 c.p.c., perché il giudice di
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lungo l’autostrada Al il 4.4.2009 alle ore 8.46.

appello non avrebbe considerato che la contravvenzione era
stata elevata mediante un apparecchio di rilevamento a
distanza e che al verbale impugnato non era stata allegata la
documentazione fotografica dell’infrazione contestata.
Ad avviso del ricorrente, poiché l’organo accertatore ha sempre

contravvenzione è stata rilevata, non basta dimostrare che
l’apparato di rilevamento a distanza sia stato omologato e
sottoposto alle verifiche prescritte dalla legge, ma occorre che
al verbale notificato al trasgressore sia allegata anche la
documentazione fotografica relativa al momento in cui
l’infrazione è stata in concreto rilevata.
Il motivo è infondato. L’allegazione al verbale della fotografia è
infatti ritenuta necessaria soltanto quando l’apparato di
rilevamento a distanza non sia presidiato (Cass. Sez.2,
Sentenza n.14097 del 28/05/2008, Rv.604116; Cass. Sez. 2,
Sentenza n.1889 del 28/01/2008, Rv.603201); circostanza,
questa, che il ricorrente non deduce nel ricorso, né dimostra di
aver dedotto nei precedenti gradi di merito.
Il motivo, inoltre, difetta anche di specificità, posto che il
ricorrente allega soltanto che il Ministero non avrebbe mai
depositato la documentazione fotografica dell’infrazione, senza
però chiarire in quale momento o atto del processo detta
documentazione sia stata eventualmente richiesta, dal
ricorrente stesso o dal giudice.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e
falsa applicazione dell’art.126 CdS in riferimento all’art.360 n.3
c.p.c. proponendo anche questione di legittimità costituzionale
della norma che assume violata. Ad avviso del ricorrente, il
Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la sanzione
accessoria della decurtazione dei cd. “punti patente” non si
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l’obbligo di dimostrare con quali modalità, in concreto, la

sarebbe realizzata. Ed inoltre, l’apparecchiatura di rilevamento
a distanza sarebbe composta da sensori posizionati sull’asfalto,
che sarebbero in grado di cogliere la velocità del veicolo
transitante normalmente su una delle corsie del senso di
marcia, ma non anche del motociclo che transitasse “ai bordi

transitasse “a cavallo della linea tratteggiata”. Sotto questo
profilo, il sistema di rilevamento creerebbe, secondo il
ricorrente, una disparità di trattamento tra situazioni analoghe,
con conseguente incostituzionalità dell’art.126 CdS, ove tale
norma fosse interpretata nel senso di ritenere legittima una

si?tIdetta modalità di accertamento.
Inoltre, nel prosieguo del motivo il ricorrente deduce che il
sistema non sarebbe in grado di tener conto di alcuni fattori
determinanti per il rilevamento della velocità, quali ad esempio
la pioggia o la nebbia, che comportano un abbassamento della
velocità massima consentita.
Infine, il ricorrente sostiene che all’interno della tratta
autostradale interessata al controllo della velocità vi sarebbe
uno svincolo, con conseguente violazione dell’art.1 comma 4
del D.M. n.3999 del 14.12.2004, che prescrive che nelle tratte
soggette al rilevamento automatico della velocità non devono
essere presenti

“situazioni statisticamente rilevanti quali

svincoli, aree di servizio o di parcheggio, tali da determinare
l’introduzione di elementi di discriminazione e di iniquità tra gli
stessi automobilisti”.
Il motivo è infondato.
Ed infatti nella prima parte la censura è meramente assertiva,
posto che il ricorrente non dimostra di aver effettivamente
subito la decurtazione del cd. “punti patente” né indica il
momento o l’atto del processo in cui tale circostanza sarebbe
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della striscia tratteggiata” ovvero di un qualunque mezzo che

stata dedotta e comprovata. Peraltro neppure appare attinta
completamente la ratio della decisione del giudice di appello,
posto che il ricorrente non contesta specificamente la
circostanza che il verbale gli fu notificato nella sua veste di
proprietario del veicolo, e quindi di obbligato in solido, e non di

Nella seconda parte, la censura è inammissibile perché attinge
al merito della controversia: in essa, in sostanza, si deduce
una presunta inidoneità del sistema di rilevamento a distanza
delle infrazioni ad assicurare il pari trattamento degli
automobilisti, ma non si profila alcuna violazione di legge o
altra questione utilmente desumibile in questa sede. Inoltre,
nel corpo della doglianza si propone una comparazione tra
situazioni difformi l’una dall’altra, meramente ipotetiche e
comunque risolventesi -al massimo- in una semplice disparità
di trattamento di mero fatto.
Nella terza parte, relativa alla presunta incapacità del sistema
di rilevare la presenza di pioggia o nebbia, la censura torna ad
investire profili attinenti al merito ed appare ancora una volta
non autosufficiente, in mancanza della dimostrazione, da parte
del ricorrente, del momento o atto processuale dal quale
sarebbe comprovata la presenza, nel caso di specie, di uno dei
detti eventi.
Del pari inammissibile è l’ultima parte del motivo, nella quale si
ipotizza la violazione dell’art.1 comma 4 del D.M. n.3999 del
14.12.2004 in funzione della presenza di uno svincolo nel
tratto autostradale interessato dal rilevamento a distanza della
velocità. Anche in questo caso, il ricorrente non deduce in
quale momento o atto del processo sarebbe contenuta la prova
di tale circostanza, per cui la censura non è autosufficiente. In
proposito, è opportuno rilevare che questa Corte ha affermato,
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conducente.

in situazioni simili -come ad esempio nel caso di dedotta
insufficienza della segnaletica di avviso della presenza di
postazioni di controllo a distanza della velocità- che è onere
del ricorrente dimostrare l’inadeguatezza in concreto di detta
segnaletica, sul piano della percepibilità o della leggibilità

Rv.645584).
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, in difetto di costituzione dell’intimato.
Poiché il ricorso per cassazione è stato proposto
successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono
le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.1 comma 17 della
Legge n.228 del 2012, che ha aggiunto il comma

1 quater

all’art.13 del Testo Unico di cui al D.P.R. n.115 del 2002, della
sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002,

inserito dall’art.1 comma 17 della Legge n.228/12, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma delrart.1-bis dello
stesso art.13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione Civile, in data 4 maggio 2018.
Il Presidente
(A.
OUla‘

Ric. 2015 n. 27540 sez. 52 – ud. 04-05-2018
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Giusti)
-4, •

(Cass. Sez. 2, Ordinanza n.23566 del 09/10/2017,

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

3 1 LuG, 2018

Roma,

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