Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20231 del 03/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2011, (ud. 27/05/2011, dep. 03/10/2011), n.20231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

Avv. Bellino Francesco, quale difensore di fiducia di F.

M.;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza del Presidente del Tribunale di Gela, depositata

il 21 luglio 2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 maggio 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del

Sostituto Procuratore Generale dott. Costantino Fucci.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letto il ricorso proposto dall’Avv. Francesco Bellino, quale difensore di fiducia di F.M., per la cassazione dell’ordinanza del Presidente del Tribunale di Gela del 21 luglio 2010, che aveva respinto l’istanza del suo assistito, detenuto in esecuzione pena, di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

considerato che si tratta di ricorso per cassazione in tema di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso nell’ambito di un procedimento penale;

ritenuto che, ad avviso del Collegio, nella specie non viene in considerazione la competenza delle Sezioni civili della Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia;

che, in forza di quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19161 del 3 settembre 2009, n. 19161, detta competenza è stata infatti riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi ed agli ausiliari del magistrato (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato), indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale;

che, nella impugnazione su indicata, invece, ciò di cui si discute è, non l’opposizione al decreto di liquidazione, bensì la legittimità del rigetto dell’istanza all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale;

che questa materia, ad avviso del Collegio, rientra nell’ambito delle competenze delle Sezioni penali della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 4407 del 2011; Cass. n. 11741 del 2009).

P.Q.M.

la Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso ad una Sezione penale della Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011

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