Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20230 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 20230 Anno 2018
Presidente: GIUSTI ALBERTO
Relatore: OLIVA STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso 16550-2015 proposto da:
DE,FILIPPI CLAUDIO, rappresentato e difeso in proprio e
domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente contro
PREFETTURA LA SPEZIA UFFICIO TERRITORIALE DEL
GOVERNO DELLA SPEZIA;
– intimato avverso la sentenza n. 183/2015 del TRIBUNALE di LA SPEZIA,
depositata il 04/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 04/05/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale dott. LUCIO CAPASSO, che ha
concluso per il rigetto del ricorso;

Data pubblicazione: 31/07/2018

FATTI DI CAUSA
Con ricorso proposto innanzi il Giudice di Pace di La Spezia, De
Filippi Claudio impugnava il verbale di infrazione con il quale gli
era stata contestata la violazione dell’art.172 commi 1-10 CdS,
avvenuta il 4.5.2012 per mancato uso delle cinture di sicurezza

Il Giudice di Pace, con sentenza n.242/2013, respingeva il
ricorso compensando le spese.
Proponeva appello avverso detta decisione il De Filippi ed il
Tribunale di La Spezia, con la sentenza qui impugnata,
n.183/2015, respingeva l’appello condannando l’appellante alle
spese. Il Tribunale, dopo aver rilevato la genericità dell’atto di
impugnazione, riteneva che l’esonero dall’uso obbligatorio delle
cinture di sicurezza dovesse essere accertato dalla competente
ASL, mentre il De Filippi aveva prodotto soltanto un certificato
medico. Considerava poi che la breve sosta del veicolo in fila
dietro altri sulla direttrice di marcia non esprimesse una
condizione di staticità e quindi non esonerasse il conducente
dall’obbligo di usare la cintura di sicurezza.
Interpone ricorso avverso detta decisione il De Filippi
affidandosi a tre motivi. La Prefettura di La Spezia è rimasta
intimata. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte. Il ricorrente
ha depositato memori.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’art.342 c.p.c. in relazione all’art.360 n.3
c.p.c., perché il giudice di appello avrebbe erroneamente
considerato generico l’atto di impugnazione del De Filippi.
La censura è inammissibile perché il Tribunale, dopo aver
rilevato la genericità dei motivi di gravame proposti
dall’appellante, li ha comunque esaminati e respinti nel merito.
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durante la guida.

Pertanto il motivo, da un lato non coglie la ratio della decisione
del giudice di merito, e dall’altro non è sostenuto da un
interesse concreto del ricorrente.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e
falsa applicazione degli artt.157 e 172 CdS in riferimento

non ravvisare la situazione di staticità del veicolo e il
conseguente esonero del conducente dall’uso della cintura di
sicurezza.
Il motivo è infondato. Ed invero dalla sentenza impugnata
emerge che il ricorrente aveva dedotto, nei precedenti gradi di
merito, di essere in coda lungo la direttrice di marcia. In base a
tale deduzione, il Tribunale ha escluso che il veicolo potesse
essere considerato in condizione statica e ha rilevato che l’uso
della cintura di sicurezza si esplica anche durante una “breve
sosta” nell’ambito di una coda di veicoli, essendo diretto a
prevenire il rischio di tamponamento. Trattasi di accertamento
di fatto, che non può costituire oggetto di rivalutazione da
parte della Corte di cassazione.
Peraltro, occorre sottolineare che la condizione di stasi, o di
moto, del veicolo, in quanto necessariamente presupposta
dalla contestazione relativa al mancato uso della cintura di
sicurezza, costituisce oggetto diretto dell’accertamento
eseguito dai verbalizzanti, e quindi non può essere posta in
discussione se non attraverso la querela di falso. In
argomento, occorre ribadire il principio per cui “Nel giudizio di
opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di
una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la
prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che
non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute
alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto
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all’art.360 n.3 c.p.c., in quanto il Tribunale avrebbe errato nel

non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile
contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di
querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è
diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del
pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione
concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o

dell’effettivo svolgersi dei fatti”

dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e
(Cass. Sez. U, Sentenza

n.17355 del 24/07/2009, Rv.609190; conformi, Cass. Sez. 2,
Sentenza n.232 del 11/01/2010, Rv.610808; Cass. Sez. 2,
Sentenza n.2434 del 02/02/2011, Rv.616575; Cass. Sez. 2,
Sentenza n.3705 del 14/02/2013, Rv.624937).
Va inoltre rilevato che il precedente richiamato dal ricorrente
(Cass. Sez. 2, Sentenza n.9674 del 23/04/2007, non
massimata) si riferiva ad una fattispecie completamente
diversa da quella oggetto del presente giudizio: in quel caso,
infatti, il veicolo -come si legge nella citazione contenuta a
pag.4 del ricorso- era fermo in fila con altri veicoli, in attesa di
accedere ad un parcheggio quando si fossero liberati i
necessari posti. La differenza tra le due fattispecie va colta nel
fatto che quando il veicolo è in coda lungo la direttrice di
marcia, a causa del traffico o per altro motivo, si realizza una
situazione analoga a quella che si verifica in presenza di un
semaforo indicante luce rossa: la “sosta”, in queste ipotesi,
non esprime una condizione di stasi, ma semplicemente un
momentaneo arresto dovuto a contingenze o ad esigenze di
sicurezza della circolazione. Questa condizione, in altri termini,
proprio in virtù della sua natura temporanea non solo non
esclude la circolazione del veicolo, ma anzi la conferma.
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di un
fatto decisivo, in relazione all’art.360 n.5 c.p.c. perché il
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Tribunale non avrebbe rilevato la sussistenza, nel caso
concreto, di una situazione di necessità rilevante ai sensi di
quanto previsto dall’art.4 della legge n.689/81.
Il motivo è inammissibile, poiché il ricorrente non deduce in
quale momento del giudizio di merito sia stato dedotta

completamente la ratio della sentenza appellata, considerato
che il Tribunale aveva ritenuto che la condizione necessitata
dovesse emergere da un accertamento condotto dalla ASL, e
non da un semplice certificato medico, e che il ricorrente non
contesta tale assunto, limitandosi in sostanza a ribadire la
sufficienza del certificato da lui prodotto.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, in difetto di costituzione dell’intimato.
Poiché il ricorso per cassazione è stato proposto
successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono
le condizioni per dare atto, ai sensi dell’arti comma 17 della
Legge n.228 del 2012, che ha aggiunto il comma

1-quater

all’art.13 del Testo Unico di cui al D.P.R. n.115 del 2002, della
sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del D.P.R. n.115/2002,
inserito dall’arti comma 17 della Legge n.228/12, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’arti-bis dello
stesso art.13.

Ric. 2015 n. 16550 sez. 52 – ud. 04-05-2018
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l’esistenza di uno stato di necessità. Inoltre, esso non attinge

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione Civile, in data 4 maggio 2018.
Il Presidente
(A.

Giusti)

Il

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