Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20230 del 21/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 21/08/2017, (ud. 28/04/2017, dep.21/08/2017),  n. 20230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28827-2011 proposto da:

S.D., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3816/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/05/2011 R.G.N. 2132/2009.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza pubblicata il 26.5.11 la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame di S.D. contro la sentenza 12.3.08 del Tribunale della stessa sede che ne aveva respinto la domanda, proposta nei confronti di Poste Italiane S.p.A., volta, ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti fra loro intercorsi e l’accertamento d’un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

che per la cassazione della sentenza ricorre S.D. affidandosi a due motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 380 – bis c.p.c., comma 1; che Poste Italiane S.p.A. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il primo motivo denuncia nullità della sentenza e del procedimento per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., in relazione al quarto e ultimo contratto a termine svoltosi fra le parti, vale a dire quello relativo al periodo 1.10.02 – 31.12.02;

che con il secondo motivo si prospetta nullità della sentenza e del procedimento per violazione o falsa applicazione degli artt. 342,434 e 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile il motivo di gravame contro il mutuo consenso ravvisato dal primo giudice;

che ritiene il Collegio la fondatezza di entrambi i motivi di ricorso: effettivamente la Corte territoriale ha omesso di pronunciare sul quarto contratto stipulato fra le parti (quello relativo al periodo 1.10.02 – 31.12.02) ed ha erroneamente ravvisato l’intangibilità della pronuncia di prime cure sul mutuo consenso in ordine ai precedenti contratti, nonostante che la relativa questione le fosse stata correttamente devoluta con apposito motivo di gravame;

che, in conclusione, il ricorso è da accogliersi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà pronunciarsi sulle censure mosse da S.D. al mutuo consenso ravvisato dalla sentenza di prime cure e sulla validità o meno del termine apposto al quarto contratto stipulato fra le parti (quello relativo al periodo 1.10.02 31.12.02).

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA