Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20230 del 03/10/2011
Cassazione civile sez. VI, 03/10/2011, (ud. 27/05/2011, dep. 03/10/2011), n.20230
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. MATERA Lina – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
G.L., residente in (OMISSIS), rappresentato e difeso
per procura a margine del ricorso dall’Avvocato Preziosi Michele,
elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Lelio
Placidi in Roma, via Sicilia n. 169;
– ricorrente –
contro
B.P., residente in (OMISSIS), rappresentato e difeso
per procura a margine del controricorso dall’Avvocato Fighi Maurizio,
elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Simona
Rinaldi Gallicani in Roma, via Ubaldo degli Ubaldi n. 68;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 83 della Corte di appello di Bologna,
depositata il 1 febbraio 2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27 maggio 201 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;
udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del
Sostituto Procuratore Generale dott. Costantino Fucci.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, letto il ricorso proposto, con atto notificato il 23 giugno 2010, da G.L. per la cassazione della sentenza n. 83 del 1 febbraio 2010, notificata il 27 aprile 2010, con cui la Corte di appello di Bologna aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato risolto per suo inadempimento il contratto preliminare di compravendita di un podere stipulato con B. P., avendo ritenuto che il G., quale promissario acquirente, non avesse dimostrato l’eccepito avvenuto pagamento del residuo prezzo pattuito, tenuto conto a tal fine che, su querela del convenuto B., lo stesso giudicante aveva dichiarato la falsità del documento prodotto dal G., riportante l’accordo di rateizzazione del prezzo mediante cambiali, nella parte in cui era scritto “si dichiara il pagamento delle cambiali annullato per avvenuto pagamento” e “(OMISSIS)”;
che, in particolare, il giudice di appello ha motivato la propria conclusione affermando che il G. non aveva fornito alcuna prova di avere effettuato il pagamento in contanti, con conseguente annullamento delle cambiali rilasciate in sede di accordo per la rateizzazione del prezzo riportato nel documento in questione, considerato anche il fatto che egli aveva indicato, per tale pagamento, due date diverse e non l’aveva mai eccepito negli atti precedenti in cui aveva contestato la richiesta della controparte;
letto il controricorso di B.P.;
rilevato che l’unico motivo di ricorso, che denunzia contraddittoria e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamenta che il giudice di merito non abbia considerato le risultanze istruttorie e, in particolare, la circostanza fondamentale che il documento attestante l’avvenuto pagamento del prezzo fosse in mano del G., alla luce delle complessive risultanze di causa, tra cui il fatto che nel predetto documento era stata pattuita la rateizzazione del prezzo ad un tasso di interesse (8%) superiore a quello legale, per cui esso avrebbe dovuto essere conservato dal creditore e non dal debitore, e tenuto conto della labilità psichica del G., che aveva cali di attenzione e di memoria, situazione che spiegava il perchè egli avesse ritrovato solo successivamente la dichiarazione di quietanza in questione;
vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l’infondatezza del ricorso, osservando che:
“il mezzo appare inammissibile nella parte in cui tende a provocare da parte di questa Corte una rivalutazione delle risultanze di causa in senso divergente da quella compiuta dal giudice di merito ed anche infondato, avendo la Corte territoriale, con considerazioni sufficienti e logicamente adeguate, motivato la propria statuizione affermando che l’elemento decisivo, ai fini della risoluzione del punto controverso, non risiedeva nel possesso del documento nè nella sua sottoscrizione anche da parte del B., atteso che esso riportava l’accordo sulla rateizzazione del prezzo, ma sulla corrispondenza tra la frase aggiunta relativa al suo pagamento, che lo stesso ricorrente, richiamando la consulenza tecnica d’ufficio in atti, ammette essere stata scritta dal G., e la realtà, osservando che sul punto l’esponente non aveva offerto prove di alcun tipo ma anzi aveva dato indicazioni contrastanti quanto alla data ed adottato comportamenti contraddittori”;
rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti; ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, meritando solo sottolineare che la sentenza impugnata si sottrae al vizio di motivazione contestato sia laddove, ai fini della ricostruzione del fatto, ha ritenuto non decisiva la circostanza che la dichiarazione di cui si discute fosse in mano del promissario acquirente G., atteso che essa, come accertato dallo stesso giudicante, conteneva in origine, prima cioè dell’alterazione, un mero accordo sulla rateizzazione del prezzo, sia con riguardo al rilievo, che pure sostiene la decisione impugnata e costituisce apprezzamento di fatto non censurabile in questa sede, che l’affermazione del G. di avere effettuato il pagamento a saldo della somma di L. 35.000.000 in contanti, già di per sè scarsamente attendibile, non aveva trovato sostegno in alcun elemento di prova;
che, pertanto, il ricorso va respinto, con condanna del ricorrente, in applicazione del principio di soccombenza, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali e contributi di legge.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011