Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2023 del 29/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/01/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 29/01/2020), n.2023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30760-2018 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ALESSANDRA DI TOMMASO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione territoriale per il

riconoscimento della protezione internazione di Ancona;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1534/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 06/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di L’Aquila ha respinto l’appello proposto da B.M., cittadino della Guinea Bisseau, avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di L’Aquila aveva respinto la domanda di protezione internazionale o umanitaria;

2. il ricorrente ha impugnato la decisione con due motivi di ricorso per cassazione, rispetto al quale il Ministero non ha svolto difese;

3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con il primo motivo si deduce la nullità del provvedimento della Commissione territoriale per omessa traduzione integrale in lingua conosciuta al ricorrente, in violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5, nonchè per consegna di copia priva dell’attestazione di conformità all’originale, in violazione della L. n. 15 del 1968, art. 14, e dell’art. 137 c.p.c., ed infine per mancanza di sottoscrizione;

4.1. il motivo è infondato, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte per cui, “in tema di protezione internazionale, l’obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla commissione territoriale, nonchè quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, è previsto dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 10, commi 4 e 5, al fine di assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Ne consegue che la parte, ove censuri la decisione per l’omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un “vulnus” all’esercizio del diritto di difesa ed in particolare, qualora deduca la mancata comprensione delle allegazioni rese in interrogatorio, deve precisare quale reale versione sarebbe stata offerta e quale rilievo avrebbe avuto” (Cass. 11871/2014, Cass. 24543/2011);

4.2. in altri termini, l’eventuale nullità del provvedimento amministrativo emesso dalla Commissione territoriale per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall’interessato o in una delle lingue veicolari, non rileva in sè, ma solo per le eventuali conseguenze sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa (Cass. n. 27337/2018, n. 7385/2017), fermo restando in ogni caso l’obbligo del giudice adito di esaminare il merito della domanda, poichè oggetto della controversia non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale il giudice deve comunque statuire, non potendosi tale giudizio concludersi con una mera declaratoria d’invalidità del diniego amministrativo, ma dovendo esso pervenire alla decisione sulla spettanza o meno del diritto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 10 (Cass. 26480/2011);

4.3. la stessa sorte spetta agli ulteriori profili censurati con il medesimo motivo, in ordine ai quali vale appunto il richiamato principio per cui, “in tema di immigrazione, la nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale, reso dalla Commissione territoriale, non ha autonoma rilevanza nel giudizio introdotto dal ricorso al tribunale avverso il predetto provvedimento poichè tale procedimento ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata, sicchè deve pervenire alla decisione sulla spettanza, o meno, del diritto stesso e non può limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo” (Cass. n. 23472/2017, n. 18632/2014, n. 26480/2011);

5. con il secondo mezzo si denuncia la violazione degli artt. 1 e 2 Convenzione di Ginevra, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè l’omessa valutazione della documentazione attestante l’attività lavorativa ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;

5.1. la censura – da riqualificare come proposta ai sensi dell’art. 360, n. 4), c.p.c. – merita accoglimento, in quanto la motivazione della sentenza impugnata risulta apparente, avendo la Corte d’appello non solo trascurato le numerose, specifiche e dettagliate allegazioni del ricorrente (puntualmente richiamate a pag. 7 del ricorso, anche con riguardo al riscontro delle vistose cicatrici riportate a seguito delle torture subite), ma soprattutto descritto lungamente “le gravi condizioni in cui versa la Guinea Bisseau (Paese dichiaratamente “piagato da colpi di Stato tentati e riusciti, omicidi politici e una guerra civile”, in cui “esiste la minaccia generale di attacchi terroristici indiscriminati”, con “un numero imprecisato di mine rimaste inesplose”, dove “la corruzione, l’abuso d’ufficio e le molestie continuano a tutti i livelli di governo”, mentre “da polizia e il personale di emergenza sono scarsamente addestrati e mancano le risorse per rispondete alla criminalità e alle situazioni di emergenza in modo efficace”, in sintesi “uno dei Paesi più poveri del mondo, regolarmente scosso da instabilità sociale e politica”) per poi valorizzare, però, a pag. 8 della sentenza, asseriti “fattori positivi evidenziati dalle risultanze dei rapporti sopra richiamati”, in realtà non evincibili agevolmente dalle argomentazioni che precedono una simile conclusione;

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2020

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