Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2023 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/01/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 27/01/2011), n.2023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3543-2010 proposto da:

C.R.A. CONSORZIO ROMAGNOLO AGRISERVIZI SRL (OMISSIS), in persona

del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo studio dell’avvocato CHIOZZA

ANNA, rappresentata e difesa dagli avvocati CLAUDIO FABBRI, MAGLIONI

MARCO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

DIACHEM SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 162/2009 del TRIBUNALE di RAVENNA, SEZIONE

DISTACCATA di LUGO del 18/08/09, depositata il 14/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

Fatto

RITENUTO

quanto segue:

p.1. La s.r.l. C.R.A. – Consorzio Romagnolo Agriservizi ha proposto istanza di regolamento di competenza contro la la s.p.a. Diacheni avverso la sentenza del 14 dicembre 2009, con la quale il Tribunale di Ravenna, Sezione Distaccata di Lugo ha dichiarato la propria incompetenza per territorio e la competenza per territorio del Tribunale di Bergamo, Sezione Distaccata di Grumello del Monte su una controversia introdotta da essa ricorrente nei confronti dell’intimata.

L’intimata non ha resistito.

p.2. Prestandosi il ricorso per regolamento di competenza ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata alla parte ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. sono state esposte le seguenti testuali considerazioni:

“(…)3. – L’istanza di regolamento di competenza appare improcedibile, in quanto parte ricorrente ha allegato che la sentenza impugnata le sarebbe stata comunicata il 30 dicembre 2009, ma non ha prodotto con la copia autentica della stessa la relata relativa alla comunicazione, quale che sia stata la forma di essa (cioè biglietto di cancelleria notificato tramite l’ufficiale giudiziario, consegna diretta al destinatario da parte del cancelliere, con rilascio di ricevuta o le modalità di cui all’art. 136 c.p.c., comma 3).

In tale situazione, viene in rilievo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte nei seguenti termini: In tema di ricorso per regolamento di competenza, qualora il ricorrente alleghi che la sentenza gli è stata comunicata in una certa data, l’obbligo del deposito, da parte dello stesso ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata, del biglietto di cancelleria da cui desumere la tempestività della proposizione dell’istanza di regolamento (obbligo fissato, a pena di improcedibilità, dal combinato disposto dell’art. 47 cod. proc. civ. e dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2 e posto a tutela dell’esigenza pubblicistica della verifica della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione) può essere soddisfatto o mediante il deposito del predetto documento contestualmente a quello del ricorso per cassazione (come previsto, per l’appunto, dall’art. 369, citato comma 2) oppure attraverso le modalità previste dall’art. 372 cod. proc. civ., comma 2 (deposito e notifica mediante elenco alle altre parti), purchè nel termine fissato dallo stesso art. 369 cod. proc. civ., comma 1; deve, invece, escludersi ogni rilievo dell’eventuale non contestazione in ordine alla tempestività del ricorso da parte del contro ricorrente ovvero del reperimento dei predetti documenti nel fascicolo d’ufficio o della controparte da cui risulti tale tempestività (Cass. sez. un. n. 9004 del 2009)”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali, del resto, non sono stati mossi rilievi.

Dev’essere, dunque, dichiarata l’improcedibilità dell’istanza di regolamento di competenza.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di regolamento.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile l’istanza di regolamento di competenza. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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