Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2023 del 26/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. L Num. 2023 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso 13313-2013 proposto da:
TRENITALIA S.P.A. P.I. 05403151003, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA CROCE ROSSA l,
presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA CARINO,
rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA UBERTI,
PAOLO TOSI, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017
4150

TORTI

ALESSANDRO,

rappresentato

e

difeso

dall’avvocato ANTONIO GIORDANO, domiciliato in ROMA
PIAZZA CAVOUR PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 26/01/2018

- controricorrente

avverso la sentenza n. 1209/2012 della CORTE
D’APPELLO di TORINO, depositata il 16/11/2012 R.G.N.

/

27/12;

RG 13313/2013
RILEVATO
che con sentenza 16 novembre 2012, la Corte d’appello di Torino, ritenuta la
sussistenza di un’interposizione di manodopera vietata a sensi dell’art. 29 d.Ig.
276/2003, accertava la ricorrenza tra Alessandro Torti e Trenitalia s.p.a. di un
10 luglio 2006 e il diritto del lavoratore

all’inquadramento nel profilo di autista, livello F del CCNL Attività Ferroviarie,
condannando la società datrice al pagamento, in favore del predetto, delle differenze
retributive dovute tra il trattamento percepito presso Sotraf s.r.l. e quelle spettantigli
in base all’inquadramento corretto, oltre rivalutazione ed interessi: così riformando la
sentenza di primo grado, che aveva invece rigettato le domande del lavoratore;

che avverso tale sentenza Trenitalia s.p.a. ricorreva per cassazione con due motivi,
cui resisteva il lavoratore con controricorso;

che le parti conciliavano la controversia in sede sindacale con verbale in data 27 aprile
2017 (successiva a quella di notificazione del ricorso) dal quale risulta in particolare la
rinuncia, accettata dal lavoratore, della società al ricorso per cassazione proposto, con
la compensazione delle spese di lite;

che pertanto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con
integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti: comportando la statuizione
l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell’intero giudizio, salva
peraltro la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale
(Cass. 17 febbraio 2016, n. 3148; Cass. 21 giugno 2004, n. 11494), qui ravvisabile
nella chiara volontà manifestata dalle parti in tale senso;

P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e le spese del giudizio interamente
compensate tra le parti.
Così deciso nella Adunanza camerale del 25 ottobre 2017

rapporto di lavoro subordinato dal

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA