Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2023 del 26/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 26/01/2017, (ud. 10/11/2016, dep.26/01/2017),  n. 2023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1549/2016 proposto da:

M.M., T.L., A.A.,

AU.VI., B.V., D.R.C., L.B.G.,

BU.DE., C.G.R., CE.MA.,

GU.DE., MO.SE., P.F., R.G.,

PA.BA., BO.MA.RO., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

CORONAS, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

UMBERTO CORONAS, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

e contro

MINISERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTIGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO;

– resistente –

avverso il decreto n. 996/2015 della CORTI, D’APELLO di PERUGIA,

depositata il 01/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Andrea Sgueglia per delega dell’Avvocato Coronas per

i ricorrenti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Perugia in data 30 dicembre 2014, gli odierni ricorrenti chiedevano la condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per la irragionevole durata del procedimento per equa riparazione svoltosi, a seguito di riunione dei procedimenti separatamente proposti, dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, proseguito dinanzi alla Corte di Cassazione, ed a seguito di Cassazione con rinvio per effetto della sentenza n. 21784/2012, definito dalla Corte d’Appello di Roma con decreto di accoglimento del 14 febbraio 2014.

Assumevano che i giudizi de quibus erano stati iniziati in data 10 dicembre 2007, sicchè, in considerazione della data di definizione, avevano avuto una durata eccedente il termine ritenuto ragionevole dalla legge.

Con Decreto 20 gennaio 2015, il Consigliere delegato della Corte d’Appello di Perugia riteneva che il processo aveva avuto una durata complessiva di circa 6 anni, e che, tenuto conto dei criteri di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, il tempo eccedente il termine ragionevole ammontava a circa anni quattro, sicchè andava liquidata in favore di ognuno dei ricorrenti la somma di Euro 2.000,00, pari ad Euro 500,00 per ogni anno di ritardo nella definizione di giudizio.

A seguito di opposizione del Ministero, la Corte di Appello in composizione collegiale, con Decreto 1 luglio 2015, revocava il decreto opposto, rilevando che per la proposizione del ricorso de quo occorreva attendere che il provvedimento che ha chiuso il processo assuma carattere definitivo.

Nel caso di specie, il decreto della Corte d’Appello di Roma era stato depositato il 14/2/2014, sicchè trovando applicazione il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., lo stesso, in assenza di notifica, era divenuto irrevocabile solo nel marzo del 2015, con la conseguenza che il ricorso depositato nel dicembre del 2014, violava il disposto di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4.

Per la cassazione di questo decreto i ricorrenti hanno proposto ricorso affidato a due motivi.

L’intimato Ministero ha resistito ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.

Preliminarmente occorre rilevare che benchè tra i ricorrenti risulti indicato anche Bu.De., non risulta in calce al ricorso la procura speciale rilasciata anche dal predetto, con la conseguenza che il ricorso dal medesimo proposto deve essere dichiarato inammissibile.

Con il primo motivo di censura, i ricorrenti criticano il decreto impugnato per violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, nonchè dell’art. 6 CEDU e dell’art. 324 c.p.c., art. 325 c.p.c., comma 2, art. 326 c.p.c., comma 1, art. 327 c.p.c. e art. 124 disp. att. c.p.c., comma 1.

Con il secondo motivo denunziano l’omessa disamina di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con i due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione logica, si segnala che la Corte distrettuale sarebbe incorsa in un grave errore, verosimilmente cagionato da una non accurata lettura degli atti di causa, nella parte in cui ha affermato che alla data della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, non era ancora divenuto definitivo il decreto della Corte d’Appello di Roma che aveva posto fine al procedimento presupposto.

Si rileva, infatti, che in atti era stata prodotta copia conforme del decreto della Corte d’Appello di Roma del 14 febbraio 2014 con attestazione resa dal Cancelliere della stessa Corte, di passaggio in giudicato, atteso che avverso lo stesso non risultava essere stato proposto ricorso in cassazione nei termini di legge.

Si evidenzia altresì che il decreto de quo era stato in realtà notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato in data 7/5/2014, con il suo conseguente passaggio in giudicato in data 6/7/2014.

Per l’effetto il ricorso in esame risulta presentato nei sei mesi dal passaggio in giudicato, come appunto richiesto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4. Peraltro poichè la copia del decreto della Corte romana, con la relativa attestazione era stata puntualmente versata in atti, la decisione impugnata risulta essere stata adottata senza la disamina di tale documento da ritenersi fatto decisivo ai sensi della novellati previsione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

I motivi sono fondati.

Ed, infatti, a fronte della attestazione del passaggio in cosa giudicata del provvedimento che aveva definito il procedimento presupposto, la decisione in questa sede gravata ha immotivatamente ritenuto che alla data di presentazione del ricorso relativo al procedimento in esame, non si fosse ancora realizzata la condizione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, così come novellato dalla L. n. 134 del 2012.

Per l’effetto il decreto impugnato deve essere cassato.

Appare altresì possibile provvedere nel merito, e considerato che l’opposizione era stata proposta dal solo Ministero, invocando erroneamente l’inammissibilità della domanda indennitaria per la violazione del citato art. 4, e non avendo i ricorrenti invece contestato in via incidentale in quella sede la correttezza della liquidazione così come operata nel provvedimento del Consigliere delegato, reputa la Corte che debba rigettarsi l’opposizione con la conferma del provvedimento opposto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono giusti motivi invece per compensare le spese tra il Bu. ed il Ministero.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso proposto da Bu.De., accoglie il ricorso proposto dagli altri ricorrenti, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta dal Ministero; condanna il Ministero della Giustizia al rimborso in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio che liquida per l’opposizione dinanzi alla Corte d’Appello in composizione collegiale in Euro 890,00, e per il giudizio di legittimità in Euro 800,00, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori come per legge, il tutto con attribuzione agli avv. Salvatore ed Umberto Coronas, dichiaratisi antistatali, compensando le spese tra il Bu. ed il Ministero della Giustizia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA