Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20229 del 21/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 21/08/2017, (ud. 28/04/2017, dep.21/08/2017),  n. 20229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28681-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO

GALLEANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

DANIELE BIAGINI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1411/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 19/11/2010 R.G.N. 203/2008.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza pubblicata il 19.11.10 la Corte d’appello di Firenze rigettava il gravame di Poste Italiane S.p.A. contro la sentenza con cui il Tribunale di Livorno, dichiarato nullo il termine apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato (per esigenze di carattere sostitutivo del personale addetto al recapito, trasporto, smistamento presso il Polo Corrispondenza (OMISSIS)) tra Poste Italiane S.p.A. e D.F. per il periodo 28.10.03-20.12.03, accertava la sussistenza d’un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fra le parti, con conseguente condanna della società a riammettere in servizio la lavoratrice e a pagarle gli arretrati retributivi dal 21.12.05;

che per la cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. affidandosi a cinque motivi;

che l’intimata resiste con controricorso;

che le parti depositano memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e nullità del procedimento per avere la sentenza impugnata negato la validità della causale apposta al contratto di lavoro a termine svoltosi tra le parti;

che analoga doglianza viene fatta valere con il secondo motivo sotto forma di denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 1 cit. D.Lgs., della direttiva 1999/70/CE e dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEP del 1.3.99;

che il terzo motivo deduce vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, 12 preleggi, art. 115 c.p.c. e art. 1419 c.c., perchè,, pur risultando la natura essenziale della clausola del termine, la Corte territoriale ha ritenuto comunque costituito un valido rapporto a tempo indeterminato senza rilevare la nullità dell’intero contratto;

che con il quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 414 c.p.c. circa le conseguenze economiche della ritenuta invalidità del termine;

che il quinto motivo denuncia mancata applicazione dello ius superveniens di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32;

che il primo motivo è fondato: secondo costante giurisprudenza di questa S.C. (v., ex aliis, Cass. n. 6216/12), in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214/09, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e immodificabilità della stessa nei corso del rapporto; pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse risulti integrata dall’indicazione, di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità (cfr., ancora, Cass. n. 1576/10 e n. 4267/11);

che nel caso di specie il contratto richiamava l’inquadramento del personale assente, le mansioni dal medesimo svolte, le ragioni della sostituzione (assenza con diritto alla conservazione del posto di lavoro), l’unità produttiva di riferimento (Polo Corrispondenza (OMISSIS)) e il periodo di riferimento;

che risulta, quindi, inesatta la valutazione operata dalla Corte territoriale circa l’assenza di specificità della causale apposta al contratto di lavoro a termine in discussione, non avendo in particolare la Corte territoriale tenuto conto del fatto che il concetto di specificità deve essere collegato a situazioni aziendali non più standardizzate, ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato;

che da ciò discende la necessità, in accoglimento del primo motivo, di cassare la sentenza impugnata, fermo restando che, malgrado la validità della causale dedotta in contratto, il giudice di rinvio dovrà pur sempre accertare in concreto se D.F. sia poi stata effettivamente utilizzata nella sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro; che l’accoglimento del primo motivo assorbe le restanti censure e comporta la cassazione della sentenza in relazione al motivo accolto;

che, in conclusione, va accolto il primo motivo, con assorbimento delle restanti censure, cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

PQM

 

accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA