Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20229 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. II, 15/07/2021, (ud. 01/12/2020, dep. 15/07/2021), n.20229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21918-2019 proposto da:

U.C., ammesso al patrocinio a spese dello Stato e

rappresentato e difeso dall’Avv. Lorenzo Trucco ed elettivamente

domiciliato presso il suo studio in Torino, via Guicciardini, 3;

– ricorrente –

Contro

MINISTERO DELL’INTERNO, ope legis domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura dello Stato che lo rappresenta

e difende;

– resistente –

Avverso la sentenza n. 2200/2018 della Corte d’appello di Torino

depositata il 31/12/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/12/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso che il sig. U.C., cittadino (OMISSIS), ha presentato avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino, che ha dichiarato inammissibile l’appello da lui proposto contro l’ordinanza del Tribunale di Torino che ha dichiarato confermato il diniego della protezione internazionale e umanitaria come statuito da parte della Commissione territoriale competente;

– a sostegno della propria richiesta il ricorrente ha allegato di aver vissuto ad (OMISSIS), città (OMISSIS) situata nell'(OMISSIS), e di essere fuggito a causa della pericolosità del suo paese e più in particolare a causa del fatto che fosse ricercato dalla polizia poiché appartenente al (OMISSIS), movimento secessionista cui aderisce l’etnia (OMISSIS);

– la corte d’appello di Torino ha negato al ricorrente il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria e di quella umanitaria dichiarando inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c. per la genericità dei motivi di impugnazione;

– la cassazione del provvedimento è chiesta con ricorso tempestivamente notificato il 01/07/2019 ed affidato a due motivi cui resiste il Ministero con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e/o erronea applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b) e c), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 anche in relazione alla mancata audizione del ricorrente e alla totale assenza di motivazione sul punto;

– ad avviso del ricorrente, la rilevante contraddizione nella motivazione della Corte risiede nel fatto che, mentre da un lato si ritiene superfluo sentire il richiedente, dall’altro si rilevano contraddizioni nel suo racconto, quando, invece, proprio tramite l’ascolto della persona, l’autorità giudicante avrebbe potuto chiarire gli eventuali dubbi sulla sua credibilità;

– con il secondo motivo di ricorso si denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 3, la violazione e/o erronea applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19 e dell’art. 10 Cost., comma 3;

– secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe negato la sussistenza della protezione umanitaria con una scarna motivazione e senza svolgere l’esame della situazione che il ricorrente ha lasciato in (OMISSIS), ovvero una condizione di assoluta precarietà e generale insicurezza;

– rileva preliminarmente il collegio che il ricorso è inammissibile;

– è principio interpretativo consolidato che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti; ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali ” rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione. (cfr. Cass. Sez. Un. 7931/2013; Cass. n. 4293/2016; id. n. 16314/2019);

– ciò posto nel caso di specie il ricorso non attinge la declaratoria di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c., con la conseguenza che anche ove astrattamente fondate le doglianze sui due motivi articolati con il ricorso e riguardanti i presupposti per la domandata protezione, la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione non ne verrebbe travolta per non essere stata oggetto di specifica censura;

– attesa l’inammissibilità del ricorso, nulla va tuttavia disposto sulle spese perché il controricorso non ha i requisiti minimi di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 richiamati nell’art. 370 c.p.c. ed è quindi inammissibile (cfr.Cass. 5400/2006; 12171/2009; 9983/2019);

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 1 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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