Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20227 del 31/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 20227 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: GORJAN SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso 8038-2014 proposto da:
COFFIGEL SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A
MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO V.E.
SPINOSO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MASSIMO GRATTAROLA;
– ricorrente contro

GUAllOTTI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato
ALESSIO PETRETTI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CLAUDIO PARODI;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2449/2013 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 20/12/2013;

Data pubblicazione: 31/07/2018

ucilka la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 18/04/2018 dal Consigliere SERGIO GORJAN.

Fatti di causa
Roberto Guazzotti ebbe ad evocare in causa avanti il Tribunale di AlessandriaNovi Ligure la srl Coffigel, deducendo che la società convenuta s’era resa
inadempiente al contratto con lui stipulato per l’arredamento e la predisposizione
dell’impianto elettrico del negozio, nell’ambito del quale egli esercitò per alcuni
mesi del 1999 l’impresa di gelateria.

più occasioni, era andato perso notevole quantità di prodotto e alcuni macchinari
funzionavano malamente così da impedire il corretto confezionamento e
conservazione del gelato prodotto.
Di conseguenza il Guazzotti,atteso che il chiesto intervento di emenda
dell’obbligato non aveva sortito effetto alcuno, chiedeva la declaratoria di
risoluzione del contratto la restituzione del corrispettivo pagato ed il ristoro dei
danni subiti.
Resistetrt la srl Coffigel,contestando a4 fondatezza dell’avversa domanda ed,in via
riconvenzionale,richiese la condanna dell’attore al pagamento integrale del
corrispettivo dovuto.
All’esito dell’istruttoria il Tribunale ebbe a rigettare ogni domanda del Guazzotti e
ad accogliere la domanda riconvenzionale della srl Coffigel.
L’originario attore propose gravame e la Corte d’Appello di Torino accolse
l’appello, dichiarò risolto il contratto per colpa della srl Coffigel, che condannò a
restituire quanto ricevuto al Guazzotti.
Osservava la Corte subalpina come,ad esito della complessiva valutazione della
volontà contrattuale comune alle parti,la natura prevalente del rapporto fosse da
ritenere diretta a dar vita all’appalto,sicché tempestiva risultava la denunzia dei
vizi;
come l’esistenza dei difetti all’impianto elettrico – realizzato su incarico della srl
Coffigel – non fosse contestata a come detti vizi consentissero di pronunziare la
chiesta risoluzione.

1

Deduceva l’attore che a cagione della mala esecuzione dell’impianto elettrico,in

Ha interposto ricorso per cassazione al srl Coffigel articolando quattro motivi di
impugnazione.
Ha resistito con controricorso il Guazzotti ed ambedue le parti, in prossimità di
questa adunanza, hanno prodotto memorie difensive.

Ragioni della decisione

Con il primo ed il secondo mezzo d’impugnazione la società ricorrente denunzia
violazione delle norme in artt. 1470 e 1655 cod. civ.,dapprima, in relazione alla
mancata adeguata valutazione che il costo per la posa in opera del materiale
venduto era di assai ridotta entità rispetto al valore della fornitura; quindi,
perché pur in presenza di contratto misto – vendita ed appalto – in relazione al
valore economico delle prestazioni pattuite prevalente appariva la fornitura di
beni sull’esecuzione dei lavori di adattamento.
In effetti però le censure, da esaminare comunemente stante la stretta
connessione,non colgono nel segno poiché si pongono siccome diversa ed
autonoma valutazione di parte rispetto alla ricostruzione fattuale e giuridica della
questione, siccome operata dalla Corte territoriale.
Difatti i Giudici subalpini hanno puntualmente esaminato tutti 4 dati fattuali
acquisiti in causa,specie documentali,afferenti il contratto intercorso tra le parti e
concluso,specie sull’osservazione che la srl Coffigel era anche la fornitrice della
materia prima per la produzione dei gelati,che la comune intenzione delle parti,
non già, era la fornitura di mobilio d’arredo della gelateria,bensì la realizzazione
dell’ambiente per esercitare l’impresa di produzione e commercializzazione al
minuto di gelati.
Dunque la Corte d’appello è giunta alla qualificazione,siccome appalto, del
contratto stipulato tra le parti ad esito di apposita valutazione del materiale
probatorio e con adeguata motivazione fondata proprio sul principio enucleabile
w-ap-r-i-e- dall’insegnamento costante di questa Suprema Corte – Cass. sez. 2 n°

Il ricorso proposto dalla srl Coffigel s’appalesa siccome infondato e va rigettato.

20391/08, Cass. sez. 3 n° 20301/12 – che appunto individua lo scrimine non già
nel mero dato quantitativo dei costi, bensì nel fine voluto, cui è tesa la volontà
comune espressa nello specifico contratto stipulato.
Quindi non assume ex se rilievo dirimente né il dato oggettivo del valore della
fornitura rispetto al costo delle opere, sottolineato dalla srl Coffigel, né gli arresti
giurisprudenziali portati a sostegno delle censure svolte,poiché,come sottolineato

d’arredo della gelateria bensì anche – e soprattutto – fornitrice della materia
prima per fare i gelati e del materiale pubblicitario utilizzato dall’azienda,quindi
interessata principalmente all’attività dell’impresa e,non solo,alla fornitura dei
beni strumentali per il suo esercizio.
Con la terza doglianza la srl Coffigel deduce la violazione del disposto
ermeneutico in art 1362 cod. civ. non avendo la Corte cisalpina adeguatamente
valorizzato il nomen iuris assegnato dalle parti al loro rapporto contrattuale,
espressamente qualificato siccome vendita.
La doglianza s’appalesa siccome contestazione circa il merito della valutazione
contraria operata dalla Corte territoriale,la quale invece ha puntualmente
esaminate la questione del nomen iuris e con appositi richiami ai dati fattuali,
desumibili dalla documentazione contrattuale, ha ritenuto di qualificare siccome
appalto il contratto stipulato,tanto che la società impugnante si limita ad esporre
la sua diversa opinione sui dati fattuali usati.
Con il quarto motivo di censura – qualificato siccome subordinato – la srl Coffigel
denunzia violazione della norma in art 1688 cod. civ. poiché la Corte di merito,
pur operando corretto richiamo al principio di cui al comma 2 del citato articolo
di legge, tuttavia ha ritenuto grave l’inadempimento per la presenza di vizi
facilmente emendabili,siccome appare dalle risultanze degli accertamenti tecnici
espletati in corso di causa.
Va osservato al riguardo di detta doglianza come la stessa risulta veicolata sub
specie di falsa applicazione della norma, ex art 1668 comma 2 cod. civ.,ma

3

dai Giudici d’appello,la società ricorrente non era mera fornitrice dei mobili

l’argomentazione svolta in concreto a suo sostegno attinga la motivazione
illustrata dalla Corte a ragione della sua conclusione sul punto.
Difatti la stessa parte ricorrente riconosce come la Corte subalpina abbia
effettuate la valutazione di gravità dell’inadempimento richiesta dalla norma
citata, ma la ritiene errata sulla scorta per-altro delle stesse argomentazioni di
fatti già alla base del ragionamento a sostegno dei precedenti mezzi

Viceversa la Corte di prossimità ha puntualmente messo in rilievo come il buon
funzionamento dell’impianto elettrico sia essenziale per l’esercizio dell’impresa di
confezione e commercializzazione al minuto di gelati ed al riguardo ha
partitamente indicato i dati utili al riguardo, desumibili dalle acquisizioni
probatorie,specie testimoniali.
Dunque va disatteso anche il vizio denunziato in via subordinata.
Al rigetto dell’impugnazione segue,ex art 385 cod. proc. civ.,la condanna del srl
Coffigel alla rifusione verso il Guazzotti delle spese di lite di questo giudizio di
legittimità,liquidate in C 5.000,00,di cui C 200,00 per esborsi oltre accessori di
legge rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.
Concorrono in capo alla società ricorrente le condizioni per l’ulteriore pagamento
del contributo unificato.

P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la srl Coffigel alla rifusione in favore della parte
resistente delle spese di lite di questo giudizio di legittimità,liquidate in C
5.000,00,di cui C 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario
ex tariffa forense nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art 13 comma 1 quater dPR 115/02 si dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma
dell’art 13 comma 1 bis dPR 115/02.
4

d’impugnazione esposti.

Così deciso in Roma nell’adunanza di camera di consiglio del 18 aprile 2018.
Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

31

Luo, 2018

Lina Matera

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA