Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20227 del 21/08/2017
Cassazione civile, sez. lav., 21/08/2017, (ud. 28/04/2017, dep.21/08/2017), n. 20227
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –
Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28621-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE
MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
B.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE MAZZINI 114/B, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE
COLETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato BENEDETTO GUGLIELMO,
giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9379/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 26/11/2010 R.G.N. 11310/2008.
Fatto
RILEVATO
Che con sentenza in data 19 novembre 2010 la Corte di Appello di Roma ha accolto l’appello proposto da B.S. ed in riforma della sentenza del Tribunale di Latina ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto intercorso con Poste Italiane s.p.a. e stipulato in data 3 ottobre 2002, condannando la società al ripristino del rapporto ed al risarcimento del danno quantificato nelle retribuzioni mensili maturate dal 4.02.2005 sino al 31.12.2005 oltre accessori di cui all’art. 429 c.p.c., comma 3;
che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, chiedendo, in via subordinata, l’applicazione dello ius superveniens. La B. ha resistito con controricorso;
che in data 25.10.2012 veniva depositato dal difensore della società ricorrente verbale di conciliazione in sede sindacale.
Diritto
CONSIDERATO
Che il ricorso, depositato il 7.12.2011 è stato notificato il 2.12.2011; Che nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto una transazione in sede sindacale come risulta dal verbale di conciliazione sottoscritto dalle stesse in data 4.10.2012;
Che è pertanto al venir meno di ogni interesse concreto ed attuale alla decisione della causa consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate essendo stata raggiunta la conciliazione successivamente alla notifica del ricorso.
PQM
La Corte, dichiara cessata la materia del contendere, compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2017