Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20227 del 15/07/2021
Cassazione civile sez. II, 15/07/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 15/07/2021), n.20227
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22034-2019 proposto da:
A.O.D., rappresentato e difeso dall’avvocato ROSARIA
TASSINARI, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– resistente –
nonché contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA;
– intimato –
avverso il decreto di rigetto n. cronol. 2729/2019 del TRIBUNALE di
BOLOGNA, depositato il 13/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.
Fatto
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. A.O.D., cittadino (OMISSIS), ha proposto ricorso, sulla scorta di tre motivi, per la cassazione del decreto del tribunale di Bologna che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente, già sopravvissuto all’infezione “ebola”, aveva chiesto protezione affermando di essere stato costretto ad espatriare per sfuggire alle minacce di un cugino che aveva tentato di ucciderlo per questioni ereditarie.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 censurando la valutazione del tribunale di inattendibilità del racconto del richiedente.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), in cui il tribunale sarebbe incorso non non riconoscendo il pericolo di danno grave derivante dalla situazione di violenza indiscriminata in (OMISSIS).
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, in cui il tribunale sarebbe non esaminando compiutamente i presupposti per la protezione umanitaria.
Il Ministero dell’interno ha depositato un mero atto di costituzione.
La causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 17 novembre 2020, per la quale non sono state depositate memorie.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché si risolve in una critica dell’apprezzamento dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente in ordine ragioni del suo espatrio; apprezzamento che il tribunale ha motivatamente svolto con puntuale riferimento al disposto.
Il secondo motivo è inammissibile perché lamenta che il tribunale abbia richiamato COI non aggiornate, ma non indica COI più aggiornate di quelle menzionate a pag. 7 dell’impugnato decreto, limitandosi a citare non meglio identificate fonti in tema (pag. 11, rigo 1 del ricorso).
Il terzo motivo, con cui si contesta il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, e inammissibile poiché, pur deducendo una violazione di legge, tende ad una diversa ricostruzione dei fatti in punto di sussistenza della situazione di vulnerabilità. Il tribunale ha esaminato ed escluso la ricorrenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ritenendo non sufficiente l’attività lavorativa svolta a manifestare un radicamento del ricorrente in Italia e valorizzando, la circostanza che la moglie e la figlia del ricorrente si trovano nel Paese d’origine.
Il ricorso è inammissibile.
Non vi è luogo a regolazione di spese, in difetto di sostanziale attività difensiva dell’Amministrazione.
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021