Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20227 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 07/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 07/10/2016), n.20227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 16346-2012 proposto da:

P.D., C.F. (OMISSIS), elettgivamente domiciliato in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell’avvocato RITA

BRUNO, rappresenta dall’avvocato ROSARIO RIZZO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

CASSA REGIONALE PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE SICILIANE

(CRIAS) C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata a ROMA, VIA CAIO MARIO 11-A,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA ANTONIO ALMA,

rappresentata e difesa dall’avvocato PLACIDO PETINO, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 450/2011 della CORTE D’APPELLO DI CATANIA,

depositata il 16/06/2011 r.q.n. 265/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Catania, depositato in data 9.4.2004, P.D., premesso che con sentenza del Pretore di Catania n. 834/99 erano state annullate le Delib. 22 giugno 1992 e Delib. 29 giugno 1992 e Delib. 7 gennaio 1994, con le quali erano state approvate le promozioni del concorso interno per otto posti di quadro super di nuova istituzione ed ordinato alla Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane (C.R.I.A.S.) il rinnovo della procedura di selezione; che tale pronuncia era stata confermata dal Tribunale di Catania in grado di appello con sentenza n. 502/02 e che il ricorso per cassazione era stato respinto con sentenza n. 20513/04; ciò premesso la ricorrente lamentava che da oltre dieci anni la CRIAS si rifiutava di ottemperare all’ordine di rinnovazione delle operazioni concorsuali ritenute illegittime, ormai divenute di fatto irripetibili e che tale inadempimento gli aveva causato gravi danni patrimoniali, pari alle differenze retributive che avrebbe maturato quale quadro super e per aver avuto preclusa ogni possibilità di futura carriera, nonchè danni biologici ed esistenziali, dei quali chiedeva il risarcimento, assumendo, a tal fine, che se i concorsi menzionati fossero stati espletati correttamente, avrebbe avuto ottime probabilità di superare sia la selezione del (OMISSIS) che quella del (OMISSIS), avendo titoli di studio e anzianità di servizio e qualifica superiori o pari ad alcuni dei vincitori analiticamente indicati.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la C.R.I.A.S., contestando in fatto ed in diritto quanto sostenuto dalla ricorrente ed eccependo preliminarmente l’inammissibilità e l’improcedibilità delle domande, la prescrizione estintiva dei diritti vantati ed in subordine l’assoluta mancanza di prova dei lamentati danni, anche in considerazione del tipo di selezione, parametrata esclusivamente sul merito.

Con sentenza n. 1178/06 il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso, condannando la convenuta al pagamento della somma di Euro 22.000,00, oltre Euro 2.700,00 per accessori maturati dalla domanda giudiziale, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chances, ogni altra domanda respinta.

Osservava il Tribunale che la prescrizione non era maturata, stante il perdurare dell’inadempimento all’ordine di ripetere la selezione, ma che l’illegittimità della condotta datoriale, accertata giudizialmente in via definitiva, era foriera di danno esclusivamente economico, sicchè il ricorrente aveva diritto al solo risarcimento del danno per perdita di chances, avendo dimostrato non poche probabilità di vincere la selezione, dal momento che aveva maggiore anzianità rispetto ad una collega promossa, pari titolo di studio rispetto ad altri sei colleghi promossi, di tal che il danno poteva quantificarsi, in via equitativa, in una somma pari a quella offerta in via transattiva dalla C.R.I.A.S da rivalutarsi con decorrenza dalla domanda giudiziale.

Avverso tale pronuncia proponeva appello il P..

Resisteva l’appellata C.R.I.A.S., chiedendo il rigetto dell’appello, reiterando le eccezioni e le difese proposte in primo grado, e proponendo appello incidentale al fine di ottenere il rigetto di tutte le domande azionate.

Con sentenza depositata il 16 giugno 2011, la Corte d’appello di Catania rigettava l’appello principale e, in accoglimento del gravarne incidentale, rigettava tutte le domande proposte dal P., condannandolo alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza impugnata. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il lavoratore, affidato a due motivi.

Resiste la C.R.I.A.S. con controricorso, poi illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 327, 329 e 334 c.p.c., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

Lamenta che la CRIAS aveva dato spontanea esecuzione alla sentenza di primo grado, provvedendo al pagamento della somma ivi indicata, con ciò facendo acquiescenza alla stessa.

Lamenta inoltre che non poteva la sentenza impugnata per un verso dichiarare inammissibile l’appello proposto dal P. ed accogliere l’appello incidentale tardivo proposto dalla CRIAS, che peraltro poteva riguardare solo i capi di sentenza impugnati dalla lavoratrice.

Il motivo è infondato. Va premesso che la sentenza impugnata non ha dichiarato inammissibile (con le conseguenze sull’appello incidentale di cui all’art. 334 cpv c.p.c.), bensì rigettato l’appello principale. Per il resto si osserva che il lavoratore si limita a dedurre che vi sarebbe stata spontanea esecuzione della sentenza impugnata da parte della Cassa, pur a fronte della condanna contenuta nella sentenza immediatamente esecutiva, senza indicare da quali elementi tale circostanza doveva ricavarsi.

Al riguardo deve ribadirsi il principio più volte enunciato da questa S.C. secondo cui la spontanea esecuzione della decisione di primo grado non comporta acquiescenza alla sentenza, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione (ex aliis e da ultimo, Cass. ord. n. 13293 del 11/06/2014).

Deve al riguardo rimarcarsi che l’acquiescenza alla sentenza impugnata, con conseguente sopravvenuta carenza d’interesse della parte all’impugnazione proposta, consiste nell’accettazione della decisione, e quindi nella manifestazione di volontà del soccombente di rinunciare a tale impugnazione, la quale può avvenire in forma espressa o tacita, potendo, tuttavia, in quest’ultimo caso ritenersi sussistente solo qualora l’interessato abbia posto in essere atti dai quali emerga, in maniera precisa ed univoca, il suo proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè quando gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione (Cass. sez.un. n. 9687 /13).

Quanto all’appello incidentale tardivo, deve notarsi che esso può riguardare, per pacifica, ultradecennale, giurisprudenza, anche capi non oggetto di impugnazione da parte dell’appellante principale (ex multis, Cass. n. 12714/2010).

2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2940, 2943, 2944, 1334, 1335 e 2727 c.c., oltre agli artt. 410 e 411 c.p.c. e ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

Lamenta che la sentenza impugnata, a differenza del Tribunale, ritenne l’illecito in questione di carattere istantaneo e non permanente, e che in ogni caso i termini prescrizionali erano stati interrotti con la richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione presentata il (OMISSIS).

Lamenta che anche con l’originario ricorso del 10.10.97 il ricorrente aveva interrotto la prescrizione.

Che comunque la richiesta del t.o.c. era stata comunicata, da parte dell’ufficio del lavoro, alla CRIAS che era stata anche ritualmente convocata dinanzi a detto ufficio.

Che la prescrizione doveva comunque decorrere dal 7.1.94, allorquando la Cassa (CRIAS) aveva rinnovato le prime selezioni poi annullate.

Che in ogni caso, avendo la CRIAS pagato quanto stabilito nella sentenza di primo grado, aveva comunque pagato un debito prescritto, irripetibile ai sensi dell’art. 2940 c.c.

Il motivo è infondato.

Innanzitutto non può ritenersi che l’illecito in questione sia permanente, discutendosi qui del diritto del P. al risarcimento del danno (da perdita di chances) per il probabile superamento di prova selettiva, e dunque di un fatto istantaneo o puntuale, che la CRIAS non espletò (dopo l’annullamento delle precedenti), e non già del protrarsi di un comportamento fonte di danno, ed In particolare del danno da perdita di chances in tesi patito, sempre basato sulla mancata partecipazione alla selezione in questione (cfr. Cass. n. 13201/13, secondo cui la mera protrazione degli effetti negativi derivanti da una condotta illecita integra un illecito istantaneo ad effetti permanenti e non già un illecito permanente, per il quale soltanto è configurabile un diritto al risarcimento che sorge in modo continuo e che in modo continuo si prescrive). Quanto alla richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione, deve evidenziarsi che secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte solo la comunicazione al debitore della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione (Cass. n. 19604/14, Cass. n. 12516/14), e non già la mera richiesta. Il ricorrente deduce che tale richiesta venne comunicata alla CRIAS ma non produce i documenti su cui la tesi si fonderebbe, limitandosi ad esporre che ciò risultava dai “documenti in atti”, senza chiarirne il contenuto e senza indicarne l’esatta ubicazione processuale. Ed invero deve evidenziarsi che il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, indicandone inoltre (ai fini di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) la sua esatta ubicazione all’interno dei fascicoli di causa (Cass. sez.un. 3 novembre 2011 n. 22726), al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto (Cass. ord. 30 luglio 2010 n. 17915; Cass. ord. 16,3.12 n. 4220; Cass. 9.4.13 n. 8569).

Quanto alla valenza interruttiva del primo ricorso del 10.10.97, deve parimenti osservarsi che il ricorrente non produce il documento (in contrasto con l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), mentre dalla sentenza n. 20513/04 di questa Corte risulta che, con tale ricorso, il P. convenne in giudizio la C.R.I.A.S. al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad essere inquadrato, in esito ad un (allora) regolare procedimento concorsuale, nella categoria dei quadri con decorrenza dal (OMISSIS) e con ogni conseguenza sul piano retributivo. Trattasi di richiesta ben diversa dall’attuale e quindi irrilevante (così come le sentenze pronunciate a seguito di tale domanda) ai fini della prescrizione del diritto oggi in esame, inerente il risarcimento del danno da perdita di chances.

Non può poi ritenersi che la prescrizione doveva comunque decorrere dal 7.1.94, allorquando la Cassa (CRIAS) aveva rinnovato le prime selezioni poi annullate, risultando all’opposto che tutte le selezioni vennero annullate dal T.A.R.

Non può infine ritenersi che, avendo la CRIAS pagato quanto stabilito nella sentenza di primo grado, aveva comunque pagato un debito prescritto, irripetibile ai sensi dell’art. 2940 c.c., non avendo il P. chiarito, in contrasto col principio di autosufficienza, perchè il pagamento avvenuto a seguito della sentenza, immediatamente esecutiva, di primo grado costituisse uno spontaneo pagamento, tanto più in presenza di rituale gravame proposto dalla Cassa avverso tale sentenza sullo specifico punto.

3.-Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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